Obblighi del datore di lavoro: tutele per le aggressioni

Obblighi del datore di lavoro: tutele per le aggressioni

Gli obblighi del datore di lavoro in materia di salute e sicurezza non si esauriscono nella mera applicazione formale delle prescrizioni specifiche contenute nel Dlgs 81/2008. Il sistema normativo italiano si fonda su un principio cardine, l’articolo 2087 del Codice Civile, che agisce come una vera e propria “norma di chiusura” del sistema antinfortunistico. Questa disposizione impone all’imprenditore il dovere di adottare nell’esercizio dell’impresa tutte le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.

Tale obbligo generale di massima sicurezza tecnologicamente fattibile persiste anche quando determinati pericoli non siano esplicitamente codificati o disciplinati da una norma specifica. Il Dlgs 81/2008 stesso impone la valutazione di “tutti i rischi”, categoria che include anche quelli non immediatamente evidenti. Di conseguenza, il datore di lavoro è tenuto all’adozione di misure cosiddette “innominate” o atipiche, la cui omissione può configurare un profilo di colpa specifica con rilevanza penale.

Approfondimento sugli obblighi del datore di lavoro e rischi esogeni

L’applicazione estensiva dell’articolo 2087 include pienamente la gestione dei pericoli derivanti da atti criminali di terzi, come le aggressioni o le rapine. Recenti orientamenti giurisprudenziali hanno chiarito la distinzione, ma anche la connessione, tra i concetti di “safety” (sicurezza dei processi lavorativi interni) e “security” (protezione da minacce esterne o esogene). È stato stabilito che l’obbligo di protezione datoriale copre entrambi gli ambiti.

Non è sufficiente, ad esempio, che un’azienda predisponga misure per i rischi di cantiere (safety) tralasciando quelli legati alla sicurezza dei trasferimenti in contesti pericolosi (security). La giurisprudenza ha analizzato casi in cui, pur non essendo i rischi da aggressione inseriti esplicitamente nel documento di valutazione dei rischi (DVR), l’azienda aveva comunque implementato un modello organizzativo noto ai lavoratori e ai preposti, con procedure specifiche per fronteggiare tali minacce. Ciò può includere l’obbligo di utilizzare determinati mezzi di trasporto o l’istituzione di una delega di funzioni con autonomi poteri di spesa e gestione della sicurezza in aree critiche. L’esistenza di un’organizzazione aziendale efficace e conosciuta, volta a tutelare l’incolumità dei dipendenti, è un elemento centrale di valutazione.

Misure pratiche e valutazione della prevedibilità del rischio

Le implicazioni pratiche di questi principi impongono un’analisi concreta dei contesti lavorativi. La responsabilità datoriale non è di natura oggettiva: non si può esigere la predisposizione di misure per fronteggiare eventi assolutamente imprevedibili. Tuttavia, il concetto di “prevedibilità” viene interpretato rigorosamente. Un’aggressione in un pronto soccorso, ad esempio, non può essere considerata un evento imprevedibile, ma rientra nel rischio tipico dell’attività esercitata (rischio d’impresa). In questi casi, il lavoratore deve provare il danno e la nocività dell’ambiente di lavoro; spetta poi al datore di lavoro dimostrare di aver adottato tutto il possibile per evitare l’evento.

La giurisprudenza ha identificato diverse misure “innominate” la cui assenza ha fondato la responsabilità: in contesti sanitari, l’inadeguatezza dell’organico, l’assenza di un servizio di sorveglianza privata, la carenza di locali idonei alla contenzione o la mancanza di protocolli specifici per la gestione di soggetti aggressivi; in uffici aperti al pubblico con gestione di contante, come uffici postali o caselli autostradali, sono state ritenute necessarie misure come vetri blindati, sistemi di telecamere a circuito chiuso e la presenza di adeguate uscite di sicurezza.

Condotta del lavoratore e interruzione del nesso causale

Un aspetto determinante nella valutazione della responsabilità è l’analisi della condotta del lavoratore stesso. La responsabilità del datore di lavoro può essere esclusa qualora l’evento dannoso non sia riconducibile a una carenza organizzativa o strutturale, ma alla condotta negligente del lavoratore. Se l’azienda ha fornito misure di cautela idonee a prevenire il rischio (ad esempio, una guardiola con porta di sicurezza o apparati radio per la richiesta di intervento), e il lavoratore omette di utilizzarle, il nesso causale tra l’omissione datoriale e il danno può interrompersi. Il datore di lavoro è tenuto a fornire gli strumenti, le procedure e un’adeguata informazione, ma è necessario che il lavoratore impieghi correttamente tali presìdi. La giurisprudenza richiede quindi un bilanciamento, valutando da un lato la prevedibilità del rischio e l’adeguatezza delle misure tecniche, organizzative e procedurali predisposte dall’azienda, e dall’altro la corretta attuazione di tali misure da parte dei dipendenti.

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