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Ultimi giorni per il sopralluogo del medico competente

E’ compito del medico competente nominato dal datore di lavoro visitare i luoghi di lavoro per almeno una volta nel corso dell’anno. 

Per il 2017 il sopralluogo deve essere effettuato entro il 2 gennaio 2018 (il 31 dicembre cade di domenica e il 1° gennaio è festivo).

L’adempimento ha natura obbligatoria e l’inosservanza espone il medico a sanzioni anche penali. 

Come si conclude la visita annuale?

La visita annuale si conclude con la redazione di un apposito verbale di sopralluogo che contiene, in particolare, l’indicazione del progressivo di visita nell’ anno oltre all’ annotazione e alla descrizione dettagliata degli ambienti di lavoro visitati. 

Quali sono le altre informazioni da inserire nell’atto?

L’art. 25 del T.U. sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs. n. 81/2008), norma prevenzionistica di base dell’ordinamento, dispone che il professionista incaricato o interno, nominato quale medico competente dell’azienda, visiti gli ambienti di lavoro almeno una volta all’ anno o a cadenza diversa (maggiore dell’annuale), stabilita dal medico competente stesso in base alla valutazione dei rischi.

Nel caso di periodicità diversa da quella annuale, l’indicazione della frequenza delle visite deve essere comunicata al datore di lavoro, affinché sia annotata nel documento di valutazione dei rischi (DVR), redatto e custodito dall’ impresa.

Nel settore dell’edilizia, dove gli ambienti di lavoro sono mutevoli da cantiere a cantiere, è previsto che, per cantieri la cui durata presunta dei lavori è inferiore ai 200 giorni lavorativi e sia già presente sorveglianza sanitaria per i lavoratori del’impresa, la visita del medico competente può essere completamente sostituita o integrata con l’esame dei piani operativi di sicurezza (POS) redatti dall’impresa, relativi ai cantieri nei quali svolgono la loro attività i lavoratori soggetti alla sua sorveglianza.

Per consultare l’art.24 integrale del T.U 81/08 clicca qui.

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