Visita medica obbligatoria dopo 60 giorni di assenza: cosa prevede il Testo Unico

Visita medica obbligatoria dopo 60 giorni di assenza: cosa prevede il Testo Unico

Il Decreto Legislativo 81/2008, all’articolo 41, stabilisce che il datore di lavoro deve attivare una visita medica preventiva alla ripresa dell’attività nel caso in cui il lavoratore sia rimasto assente per motivi di salute (malattia o infortunio) per un periodo superiore a 60 giorni consecutivi. Tale obbligo si applica esclusivamente ai lavoratori già soggetti a sorveglianza sanitaria, ossia coloro esposti a rischi specifici individuati nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR). Ne sono quindi esclusi i lavoratori che non rientrano in categorie a rischio, come la maggior parte degli impiegati d’ufficio, a meno che non svolgano attività che richiedano idoneità specifica. La finalità della visita è quella di verificare che, al termine dell’assenza prolungata, il lavoratore sia effettivamente idoneo a riprendere le stesse mansioni in sicurezza, senza aggravare il proprio stato di salute o esporre sé o altri a rischi.

Chi organizza la visita e cosa accade prima del rientro

Il datore di lavoro è responsabile dell’organizzazione della visita medica, che deve avvenire prima del rientro effettivo del lavoratore sul luogo di lavoro. Non è quindi consentito far riprendere l’attività senza il parere del medico competente. In attesa dell’appuntamento, e se non è possibile fissarlo in tempo utile, il lavoratore può utilizzare altri strumenti contrattuali come ferie, banca ore o – se applicabile – modalità di lavoro agile, previo accordo tra le parti. Il medico competente dovrà esprimere un giudizio di idoneità alla mansione, che potrà essere piena, con prescrizioni, temporaneamente limitata oppure di inidoneità totale. In quest’ultimo caso, il datore di lavoro dovrà valutare un eventuale cambio di mansione o percorso di reinserimento, nel rispetto della normativa vigente.

Inidoneità, ricollocazione e possibilità di ricorso

Nel caso in cui il giudizio medico sia di inidoneità temporanea o permanente, il datore di lavoro ha l’obbligo di verificare la possibilità di assegnare al lavoratore compiti compatibili con le sue condizioni di salute. Il giudizio di inidoneità non determina automaticamente la risoluzione del rapporto di lavoro, ma apre una fase di confronto per la ricollocazione interna. Qualora il lavoratore ritenga ingiusto il giudizio espresso dal medico competente, ha facoltà di presentare ricorso presso l’organo di vigilanza territoriale dell’ASL entro 30 giorni. L’organo provvederà alla convocazione di una nuova visita, alla presenza di personale medico della struttura pubblica, per confermare o rivedere il giudizio espresso. Questo meccanismo garantisce tutela sia alla salute del lavoratore, sia all’interesse dell’azienda a disporre di una forza lavoro idonea e conforme alle disposizioni normative.

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