D.Lgs.81/08

D.Lgs.81/08: scattano le modifiche, convertito il Decreto Fiscale (DL 146/21)

Nella Gazzetta Ufficiale del 20 dicembre è stata pubblicata la Legge 17 dicembre 2021, n.215 di Conversione del Decreto Fiscale (DL 146/21). Il Testo introduce rilevanti novità al D.Lgs.81/08.

Sono diverse le novità introdotte in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Grazie ad esse sarà possibile intervenire con grande efficacia sulle imprese carenti sotto l’aspetto della prevenzione e della protezione.

Tra le più importanti occorre segnalare: rafforzamento della formazione, obbligatoria anche per i datori di lavoro (non RSPP) con necessità di addestramento pratico sulle attrezzature utilizzate dai lavoratori;  modifica delle condizioni necessarie per l’adozione del provvedimento cautelare della sospensione dell’attività imprenditoriale interessata dalle violazioni; riorganizzazione del sistema istituzionale di vigilanza; aumento del personale ispettivo e un investimento in tecnologie per dotare il nuovo personale della strumentazione informatica necessaria a svolgere la propria attività.

Quali sono, in sintesi, le principali modifiche agli articoli apportate al D.Lgs.81/08?

  • Modifica all’art. 18 e 19 del TUS: Introdotta la nomina obbligatoria del preposto e nuovi obblighi preposto;
  • Modifica all’art. 37 del TUS: entro il 30 giugno 2022 revisione degli Accordi Stato-Regioni sulla formazione in salute e sicurezza; (ridefinizione anche dell’obbligo addestrativo; formazione in presenza dei preposti, obbligo formativo del datore di lavoro);
  • Modifica all’art. 55 del TUS: modificato l’apparato sanzionatorio per datore di lavoro e dirigente;
  • Modifiche all’art.7 e 8: riforma SINP e Comitati regionali di coordinamento;
  • Modifica all’art. 14 e 15: riforma del Sistema di vigilanza (nuovi compiti all’Ispettorato Nazionale del Lavoro)
  • Modifica Allegato I al TUS sulle ipotesi di sospensione dell’attività imprenditoriale (si vedano i chiarimenti INL);
  • Modifica all’art. 51: riordino degli organismi Paritetici.

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Infortunio sul lavoro

Infortunio sul lavoro: obblighi e rischi di un imprenditore non in regola

Cosa rischia il datore che non applica norme sulla sicurezza (o che le applica solo parzialmente) in caso in cui si verifichi un infortunio sul lavoro? Scopriamolo insieme.

In caso in cui si verifichi un infortunio, che si può definire tale nel caso in cui comporti l’assenza del lavoratore per un periodo maggiore ai tre gironi, il datore di lavoro deve effettuarne comunicazione n modo tempestivo all’INAIL, indicando codice fiscale del lavoratore vittima dell’infortunio e azienda.

Ancora prima che ciò si verifichi, è obbligo del datore di lavoro vigilare sull’osservanza pedissequa da parte dei lavoratori delle prescrizioni volte alla tutela della loro sicurezza, può ritenersi assolto solo nel caso in cui abbia predisposto un sistema di controllo effettivo e adeguato al singolo e concreto caso.

In virtù dell’2087 c.c. la responsabilità del datore di lavoro relativa alla mancata adozione della specifica misura di sicurezza è di tipo contrattuale, riconducibile alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento.

Lavoratori e titolare: regole di comportamento

Ne consegue che in caso di infortunio sul lavoro il riparto degli oneri probatori si pone negli stessi termini dell’art. 1218 c.c. circa l’inadempimento delle obbligazioni: il lavoratore danneggiato dovrà dunque provare l’esistenza dell’obbligazione lavorativa, l’esistenza del danno ed il nesso causale tra quest’ultimo e la prestazione.

Al contrario, il datore di lavoro dovrà provare la dipendenza del danno da causa a lui non imputabile, cioè di aver adempiuto alle obbligazioni si sicurezza su di lui incombenti, apprestando tutte le misure atte ad evitare il danno.

Norme di sicurezza non applicate: ecco i rischi effettivi

Il lavoratore avente la convinzione di aver subito un infortunio sul lavoro a causa della mancata applicazione delle norme di sicurezza o comunque di eventuali altre responsabilità, può sporgere querela e richiedere un risarcimento economico proporzionato al danno subito. Al contrario, il procedimento viene avviato d’ufficio per prognosi superiori ai 40 giorni.

La comprovata colpevolezza dell’azienda porta ad un rimborso economico a vantaggio del lavoratore e una sanzione amministrativa (o condanna penale) a carico dell’azienda. Un modo per tutelarsi da rischi e infortuni sta nell’affidarsi a una o più figure specializzate nell’ambito della sicurezza.


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D.Lgs. 81/08

D.Lgs. 81/08: tutte le novità sulla normativa in materia di sicurezza sul lavoro

Il D.Lgs. 81/08 è il Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, capace di riformare e riordinare le norme più importanti in materia.

Il D.Lgs. 81/08, coordinato con il D.Lgs. 106/2009 è coerente con tutte le normative comunitarie ed internazionali in materia di sicurezza sul lavoro. Inoltre, è stato capace di abolire tutte le leggi emanate a partire dagli anni 50 fino al 2008, inclusi la 626/94, la 494/96 (cantieri edili), e la 493/96 (segnaletica).

Tra le tante note positive che emergono dal provvedimento, ricordiamo come il decreto stabilisca il modo in cui debbano essere obbligatoriamente effettuate una serie di azioni preventive, come la valutazione dei rischi in azienda e, conseguentemente, debbano essere adottati una serie di interventi per il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori.

Quali aziende sono tenute ad adeguarsi al Testo Unico?

Si tratta di tutte le realtà aziendali, prescindendo dalla ragione sociale, dalla tipologia del rischio e dall’attività di appartenenza. Possono ritenersi escluse, invece, le attività senza lavoratori o con l’unico lavoratore nella persona del Datore di Lavoro.  

Per lavoratore si deve intendere qualsiasi persona, indipendentemente dalla tipologia di contratto, che svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione del datore di lavoro pubblico o privato, anche senza retribuzione, e anche al solo scopo di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, ma fatta eccezione per gli addetti ai servizi domestici e familiari.

Nato con lo scopo di identificare i rischi legati alla mansione e ridurli ai minimi, il D.Lgs. 81/08 introduce diversi obblighi che il datore di lavoro è tenuto a ottemperare: Sorveglianza Sanitaria, redazione del Documento di Valutazione dei Rischi, formazione del RSPP e la formazione relativa agli Addetti del Primo Soccorso e all’Addetto Antincendio.

Cos’è il DVR e perché è correlato al D.Lgs. 81/08?

Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) è il prospetto che racchiude rischi e misure di prevenzione per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro, ed è obbligatorio per tutte le aziende con almeno un dipendente. Il riferimento normativo per la prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro è il Testo unico sulla sicurezza sul lavoro D.Lgs. 81/08, che stabilisce anche pesanti sanzioni per chi non rispetta quest’obbligo.

La necessità di nominare un medico competente

Nel caso a seguito da quanto emerso attraverso la redazione del DVR, i lavoratori svolgano mansioni che necessitino di controllo medico, sarà necessario nominare un Medico Competente a cui sarà affidata la Sorveglianza Sanitaria dell’azienda e che effettuerà visite periodiche stabilite durante la prima visita medica.


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formazione sicurezza

La formazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza è obbligatoria?

Domande e risposte sull’obbligatorietà della formazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza: settori, obblighi e scadenze dei datori di lavoro, organizzazione, requisiti previsti.

L’art. 18 D.Lgs. 81/2008 identifica nel datore di lavoro e nel dirigente, che organizza che organizza e dirige le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze conferitegli, i soggetti obbligati ad assicurare che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente e adeguata in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro e alle proprie mansioni.

Perché e quando vanno formati i lavoratori sulla salute e la sicurezza?

Scopo primario dell’erogazione della formazione ai lavoratori, è consentire a questi soggetti di acquisire la capacità di prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute, e, all’occorrenza, di quella dei propri colleghi di lavoro.

L’art. 37, comma 4 del Testo Unico di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/08) dispone che la formazione dei lavoratori deve avvenire in ogni caso:
• all’atto dell’assunzione o dell’inizio dell’utilizzo nei casi di somministrazione di lavoro;
• in occasione di trasferimenti o di cambiamenti di mansioni;
• all’introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e di preparati pericolosi;
• durante l’orario di lavoro e senza costituire un costo per il lavoratore.

Durata, contenuti minimi e modalità: tutto sull’Accordo Stato Regioni 2011

La durata, i contenuti minimi e le modalità Sono stati stabiliti dall’Accordo della Conferenza Stato-Regioni del 21 dicembre 2011.

Il punto 4 dell’Accordo stabilisce che l’attività deve articolarsi, a partire dal 26/1/2012, data di entrata in vigore dell’Accordo, in due moduli distinti.

Il primo di formazione generale della durata non inferiore a quattro ore, inerente i concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro e il secondo di formazione specifica della durata minima variabile secondo il rischio caratterizzante il settore di attività lavorativa. La durata del modulo specifico, potrà pertanto corrispondere a quattro, otto, dodici ore, corrispondentemente alle classi di rischio basso, medio o alto.


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Sicurezza sul lavoro

Sicurezza sul lavoro: tutte le misure contenute nel Decreto fiscale 2022

A poco più di un mese di distanza parliamo di sicurezza sul lavoro, approfondendo le diverse misure contenute nel Decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 21 ottobre scorso.

È in Gazzetta Ufficiale il provvedimento relativo alle misure che riguardano la disciplina in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Il Decreto-legge è in vigore dal 22 ottobre 2021 e prevede, tra le diverse misure quelle riguardanti il lavoro nero con riduzione della soglia per la sospensione dell’attività imprenditoriale, con una variazione della presenza del 10% (a dispetto del 20% precedente).

Il provvedimento, che deve essere adottato dal personale ispettivo dell’INL nell’immediatezza degli accertamenti, ovvero entro sette giorni dalla segnalazione di altre amministrazioni, non trova applicazione nel caso in cui il lavoratore irregolare risulti l’unico occupato dall’impresa.

Inoltre, non è più richiesta alcuna recidiva per l’adozione del provvedimento di sospensione che scatterà subito a fronte di gravi violazioni prevenzionistiche indicate nel nuovo Allegato I al D.Lgs. 81/08.  La competenza dell’adozione del provvedimento in questi casi spetta anche all’ASL, oltre che all’INL, a prescindere dal settore di intervento.

Resta ferma la competenza esclusiva del Corpo dei Vigili del Fuoco limitatamente ai provvedimenti di accertamento delle violazioni in materia di prevenzione incendi. L’impresa destinataria del provvedimento non potrà più contrattare con la PA per tutto il periodo di sospensione.

Cosa sarà necessario per poter riprendere l’attività produttiva?

Sono quattro le attività indispensabili alla ripresa dell’attività produttiva. Eccole in breve:

  • la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria,
  • il ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro,
  • il pagamento di una somma aggiuntiva pari a 2.500 € fino a 5 lavoratori irregolari e pari a 5.000 € qualora siano impiegati più di 5 lavoratori irregolari,
  • il pagamento di una somma aggiuntiva di importo variabile a seconda dei diversi tipi di violazione in materia di salute e sicurezza.

L’importo delle somme aggiuntive nelle ipotesi di lavoro irregolare e per violazione in materia di sicurezza è raddoppiato se, nei 5 anni precedenti, la stessa impresa ha già subito un provvedimento di sospensione, contro il quale è ammesso ricorso entro 30 giorni con pronuncia dell’Ispettorato al termine di ulteriori 30 giorni dalla notifica.

Il datore di lavoro che non ottemperi al provvedimento di sospensione dell’attività è punito con l’arresto fino a 6 mesi, nelle ipotesi di sospensione per le violazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, e con l’arresto da 3 a 6 mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare.

Quali sono le altre misure contenute nel Decreto fiscale 2022?

Il suddetto Decreto, inoltre, prevede un inasprimento delle sanzioni per violazione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro, nonché l’estensione delle competenze di coordinamento all’Ispettorato Nazionale del Lavoro negli ambiti della salute e sicurezza del lavoro a tutti i settori.


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