Focus sulle principali novità riguardanti il Testo unico sulla sicurezza, a cura dell’Avv. Paola D’Agostino
di Paola D’Agostino, Avvocato
Con Legge n. 215/2021, pubblicata in gazzetta ufficiale il 20 dicembre 2021, viene convertito il D.L. 146/2021 “Decreto Fiscale”, recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”.
Le novità di rilievo sono numerose, qui segnaliamo le importanti modifiche che sono state apportate al Testo unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, D. Lgs. 81/08 dagli art. 13 e 13bis della legge di conversione, quest’ultimo dedicato alla sicurezza delle istituzioni scolastiche.
Di specifico interesse delle Imprese è il lungo dettato dell’art. 13 della legge di conversione, che interviene su numerosi articoli del Testo Unico, intensificandone il contenuto sostanziale, ampliando i poteri ispettivi dell’INL (Ispettorato Nazionale del Lavoro), inasprendo le sanzioni ed estendendone il campo di applicazione, con il preciso intento di aumentare il generale livello di regolarità del lavoro e di prevenzione nei luoghi di lavoro.
L’attività ispettiva: nuovo ruolo dell’INL
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, nelle nuove previsioni, riacquista i propri poteri ispettivi in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, prima riconosciuti in via quasi esclusiva alle Aziende Sanitarie Locali, con poche materie residuali lasciate alla competenza dell’INL; oggi il potere di vigilanza sulla effettiva e corretta applicazione delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro viene attribuita, con parità di poteri e attribuzioni, all’ASL competente per territorio e all’INL, che pure opera attraverso le proprie sedi territoriali.
Sulle novità introdotte, l’INL ha già emanato la circolare nr. 3 del 09/11/2021 e la circolare nr. 4 del 09/12/2021 con le quali ha fornito rispettivamente Prime indicazioni sul D.L. 146/2021 e, con la nr. 4, le istruzioni inerenti alle violazioni in materia di salute e sicurezza di cui all’Allegato I del d.lgs.81/2008, come modificato dal D.L. 146/21, almeno sulle questioni di maggiore rilevanza riservando ulteriori specifiche all’esito del procedimento di conversione del decreto.
Le novità in tema di formazione
Nuovi obblighi formativi per il datore di lavoro: Con modifica dell’art. 37 co. 7, è stato ampliato l’obbligo formativo dei datori di lavoro, che, come già previsto per i dirigenti e i preposti, dovranno ricevere formazione adeguata e specifica dei datori di lavoro e aggiornamento periodici in funzione del lavoro e dei compiti svolti in materia di salute e sicurezza.
Per il dettaglio delle modalità, dei contenuti e della durata della formazione obbligatoria del Datore di Lavoro la norma rinvia ad un accordo a cura della Conferenza Permanente Stato Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano da tenersi entro la data del 30 giugno 2022.
La verifica obbligatoria dell’apprendimento: Sempre con modifica dell’art. 37 co. 2 e 7 viene introdotto, accanto all’obbligo di erogare la formazione specifica, l’ulteriore obbligo di verificare che tale formazione sia stata effettivamente recepita dai lavoratori. Anche in questo caso, la norma rinvia all’accordo a cura della Conferenza Permanente Stato Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano da tenersi entro la data del 30 giugno 2022, affinché si provveda: “all’accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del presente decreto in materia di formazione, in modo da garantire:
a) l’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro (Ndr già sopra richiamata);
b) l’individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa.
L’obbligo di formazione in presenza: Ancora con modifica dell’articolo 37, il nuovo comma 7-ter prevede “per assicurare l’adeguatezza e la specificità della formazione nonché l’aggiornamento periodico dei preposti, che le relative attività formative debbano essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi”.
Stante il perdurare dell’emergenza pandemica in corso, è auspicabile che venga meglio precisata la modalità “in presenza”.
L’addestramento: Il comma 5 dell’articolo 37, ancora, in tema di addestramento, è stato ulteriormente integrato specificando che “L’addestramento consiste nella prova pratica, per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l’addestramento consiste, inoltre, nell’esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato”.
Viene quindi introdotto il Registro di tracciamento degli addestramenti, con ciò confermando che lo spirito della modifica è quello di rendere sostanziale e non solo formale la formazione erogata ai lavoratori, nel meritevole e auspicabile, quanto ambizioso obiettivo, di prevenire il più possibile il verificarsi di incidenti e/o infortuni sul lavoro, utilizzando la pratica, anche durante l’attività lavorativa, come momento di formazione vera e propria.
Sanzioni: Tutti gli obblighi formativi si accompagnano alla sanzione penale in caso di violazione: dell’arresto fino a due mesi o dell’ammenda da 1.474,21 a 6.388,23 euro.
Il Preposto
Obbligo di nomina del Preposto: Con modifica dell’art. 18 del D. Lgs. n. 81/08 viene introdotto l’obbligo di individuare formalmente, e dunque nominare per iscritto, il preposto o i preposti per lo svolgimento quotidiano delle attività di vigilanza stabilite dall’art. 19 del T.U. La norma, inoltre, rinvia ai contratti collettivi di lavoro la possibilità di stabilire la misura dell’emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di vigilanza affidate, precisando espressamente che il preposto non possa subire alcun pregiudizio per lo svolgimento della propria attività
Sanzione: la violazione dell’obbligo di individuazione e nomina scritta del Preposto è sanzionata penalmente come contravvenzione, con l’arresto o l’ammenda per datore di lavoro e dirigenti.
Obbligo di individuazione del preposto nell’appalto: con modifica dell’art. 26 del D. Lgs. 81/08, l’obbligo di individuare il preposto viene espressamente previsto che “i datori di lavoro appaltatori e subappaltatori hanno l’obbligo di indicare espressamente e nominativamente al committente il personale dagli stessi individuato per svolgere le funzioni di preposto”
Sanzione: In caso di omessa comunicazione scatta la pena alternativa dell’arresto da due a quattro mesi o dell’ammenda da 1.500 a 6.000 euro.
I nuovi Obblighi del Preposto
Con modifica dell’art. 19 del D. Lgs. 81/08, la norma rafforza la figura del preposto a cui viene imposto l’obbligo di intervenire fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza, per modificare il comportamento non conforme alle regole di sicurezza riscontrato in ambito lavorativo. I i compiti del preposto risultano quindi i seguenti:
“a) sovrintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell’inosservanza, interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti”.
Al Preposto viene quindi dato il potere di interrompere l’attività se il lavoratore non opera in sicurezza e, di contro, il suo mancato esercizio costituisce in sé un reato penale, eventualmente aggravato se dal mancato esercizio di tale potere ne deriva un infortunio.
Gli strumenti di contrasto del lavoro irregolare
Sempre sul fronte lavoro, la legge di conversione, attraverso numerose modifiche all’art. 14 del D. Lgs. 81/08 e la totale riformulazione dell’Allegato I, porta con se anche provvedimenti di contrasto del lavoro irregolare e pericoloso.
Tra le misure più rilevanti si segnala l’ampliamento dei casi di sospensione per lavoro irregolare: accanto alla fattispecie di aver rilevato almeno il 10% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro, al momento dell’accesso ispettivo, occupato senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, si aggiungono le ulteriori ipotesi in cui, al momento dell’accesso ispettivo, si rilevi la presenza di personale occupato come lavoratori autonomi occasionali in violazione del nuovo obbligo di comunicazione preventiva all’ITL (introdotto con modifica dell’art. 14 del D. Lgs. 81/08); come poi chiarito nella richiamata Circolare nr. 3/2021 dell’INL, ai fini della sospensione rilevano i lavoratori subordinati, i collaboratori coordinati e continuativi, i soci lavoratori di cooperativa e i tirocinanti di formazione e orientamento senza preventiva comunicazione di assunzione, nonché i lavoratori autonomi occasionali per i quali non sia stata effettuata la nuova comunicazione preventiva.
La sospensione, obbligatoria anche in caso di violazione degli obblighi di sicurezza di cui all’allegato I del D. Lgs. 81/08, con la Legge di conversione viene estesa anche alla fattispecie di mancata comunicazione alle autorità competenti delle lavorazioni che implicano il rischio di esposizione ad amianto.
Durante il periodo di sospensione del lavoratore disposta per gravi violazioni di sicurezza o per lavoro irregolare, la norma stabilisce espressamente che il datore di lavoro rimane comunque obbligato a corrispondere la retribuzione e a versare integralmente i contributi.
Gli Organismi paritetici
Con modifica dell’art. 51 del D. Lgs. 81/08, la norma interviene anche sul tema degli organismi paritetici, riconoscendo il ruolo centrale delle parti sociali comparativamente più rappresentative nella definizione di un repertorio degli Organismi paritetici presso il Ministero.
Viene inoltre stabilito che gli organismi paritetici, annualmente, debbano comunicare, nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei dati personali, contestualmente all’Ispettorato del Lavoro e all’INAIL, i dati relativi a:
- Imprese che hanno aderito al sistema degli organismi paritetici e quelle che hanno svolto l’attività di formazione organizzata dagli stessi;
- Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali;
- Rilascio delle asseverazioni di adozione ed efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza (D. Lgs. n. 231/2001, art. 30 del D. Lgs. n. 81/08).
Viene infine previsto che, nella determinazione dei criteri di premialità nell’ambito della determinazione degli oneri assicurativi da parte dell’INAIL, si terrà conto del fatto che le imprese facenti parte degli Organismi paritetici aderiscono ad un sistema paritetico volontario che ha come obiettivo primario la prevenzione sul luogo di lavoro.
In conclusione, sembra che l’intenzione del legislatore sia proprio quella di cambiare passo nel perseguire obietti di miglioramento progressivo crescente delle condizioni di lavoro, elevando gli standard di sicurezza nel concreto e contrastando ogni forma di lavoro irregolare, senza lasciare spazio ai furbi.