formazione

Formazione datori di lavoro, dirigenti e preposti: nessuna novità almeno fino a giugno

L’Ispettorato del Lavoro chiarisce la nuova normativa, sarà la Conferenza Stato-Regioni a dettare le regole entro il 30 giugno 2022

Arrivano i chiarimenti dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro in merito agli obblighi di formazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Il riferimento è alle novità dell’art. 37 del DLgs n. 81/2008, così come modificato dall’art. 13 DL n. 146/2021 (leggi qui).

L’INL ha infatti pubblicato il 16 febbraio la circolare 1/2022 riguardante i nuovi adempimenti a carico del datore di lavoro, di dirigenti e preposti. In particolare, ora l’art.37 prevede che il datore di lavoro debba ricevere una “adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico” secondo un accordo da adottarsi in sede di Conferenza Stato-Regioni entro il 30 giugno 2022. Tale accordo sarà fondamentale perché dovrà individuare:

  • durata, contenuti minimi e modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;
  • le modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa”.

Per quanto gli obblighi formativi di dirigenti e preposti, la nuova formulazione dell’art.37 prevede ora che anche queste figure ricevano “un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall’accordo di cui al comma 2, secondo periodo”, rimettendone dunque la disciplina alla Conferenza da svolgersi entro il 30 giugno prossimo.

Inoltre, con specifico riferimento alla figura del preposto, il nuovo comma 7-ter dell’art.37 stabilisce che “per assicurare l’adeguatezza e la specificità della formazione nonché l’aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi”.

In attesa delle nuove regole stabilite dalla Conferenza – specifica l’Ispettorato – “dirigenti e preposti dovranno pertanto essere formati secondo quanto già previsto dal vigente accordo n. 221 del 21 dicembre 2011 adottato dalla Conferenza permanente ai sensi del primo periodo del comma 2 dell’art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008 e che non è stato interessato dalle modifiche introdotte dal D.L. n. 146/2021”. 

👉 Clicca qui per scaricare la circolare INL 1/2022


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Isi

Bando Isi Inail, proroga al 23 febbraio per upload della documentazione

Chi non rispetterà le nuove tempistiche sarà escluso dagli elenchi degli ammessi al bando Isi

L’Inail proroga al 23 febbraio 2022 alle ore 18 il termine ultimo per perfezionare l’upload della documentazione relativa al Bando Isi. Chi non effettua entro questa data il caricamento necessario vedrà decadere la propria ammissione agli elenchi.  La pubblicazione degli elenchi cronologici definitivi, contestualmente, è rinviata al 31 marzo 2022.

Destinatari dei finanziamenti Isi

L’iniziativa è rivolta a tutte le imprese, anche individuali, ubicate su tutto il territorio nazionale iscritte alla Camera di commercio industria, artigianato ed agricoltura e gli Enti del terzo settore, ad esclusione delle micro e piccole imprese agricole operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli. Queste ultime sono infatti destinatarie dell’iniziativa Isi agricoltura 2019-2020, pubblicata il 6 luglio 2020.

Risorse finanziarie destinate ai finanziamenti

Le risorse finanziarie destinate dall’Inail, ai progetti di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, sono ripartite per regione/provincia autonoma e per 4 assi di finanziamento

Per gli Assi 1, 2 e 3 il finanziamento è costituito da un contributo in conto capitale fino al 65% delle spese ammissibili, sostenute e documentate, per la realizzazione del progetto. Il progetto da finanziare deve essere tale da comportare un contributo compreso tra 5 mila e 130 mila euro. Il limite minimo di spesa non è previsto per le imprese fino a 50 dipendenti che presentano progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale.

Per i progetti di cui all’asse 4 il progetto da finanziare deve essere invece tale da comportare un contributo compreso tra 2 mila e 50 mila euro.

Per maggiori info, visita il sito dell’Inail cliccando qui.


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Infortunio sul lavoro

Inail, meno morti sul lavoro nel 2021 ma incide la pandemia – I dati

Il focus a cura di Inail sui casi mortali e le denunce di infortunio tra gennaio e dicembre 2021

Le denunce di infortunio sul lavoro presentate all’Istituto tra gennaio e dicembre sono state 555.236 (+0,2% rispetto allo stesso periodo del 2020), 1.221 delle quali con esito mortale (-3,9%). In aumento le patologie di origine professionale denunciate, che sono state 55.288 (+22,8%). I dati sono fortemente influenzati dall’emergenza Covid

Il confronto tra il 2020 e il 2021 richiede molta prudenza. L’emergenza sanitaria, infatti, ha fortemente condizionato l’andamento infortunistico del 2020 e 2021, che rappresentano quindi anni “anomali” e poco rappresentativi per i confronti temporali. Per lo storico Inail, visitare la sezione Open data (clicca qui) dell’Istituto.

Casi mortali

Le denunce di infortunio sul lavoro con esito mortale presentate all’Inail nel 2021 sono state 1.221, 49 in meno rispetto alle 1.270 registrate nel 2020 (-3,9%). Il confronto tra il 2020 e il 2021 degli open data mensili Inail. richiede però cautela, in quanto i dati delle denunce mortali, più di quelli delle denunce in complesso, risentono di una maggiore provvisorietà anche in conseguenza della situazione sanitaria, con il risultato di non conteggiare tempestivamente alcune “tardive” denunce mortali da contagio. Vi è un aumento solo dei decessi avvenuti in itinere, passati dai 214 casi del 2020 ai 248 del 2021 (+15,9%), mentre quelli in occasione di lavoro sono diminuiti del 7,9% (da 1.056 a 973).

La gestione Industria e servizi è l’unica a far registrare un segno negativo (-6,0%, da 1.106 a 1.040 denunce mortali), al contrario dell’Agricoltura, che passa da 113 a 128 denunce (+13,3%), e del Conto Stato da 51 a 53 (+3,9%). Dall’analisi territoriale emerge un aumento nel Sud (da 283 a 318 casi mortali), nel Nord-Est (da 242 a 276) e nel Centro (da 215 a 227). Il numero dei decessi, invece, è in calo nel Nord-Ovest (da 425 a 313) e nelle Isole (da 105 a 87).

17 gli incidenti mortali plurimi

Il decremento rilevato tra il 2021 e il 2020 è legato sia alla componente femminile, i cui casi mortali sono passati da 138 a 126 (-8,7%), sia a quella maschile, che è passata da 1.132 a 1.095 (-3,3%). Il calo riguarda le denunce dei lavoratori italiani (da 1.080 a 1.036) e comunitari (da 61 a 48), mentre quelle dei lavoratori extracomunitari passano da 129 a 137. Dall’analisi per fasce d’età emergono incrementi per gli under 34 (+6 casi) e per la classe 40-49 anni (+55), e decrementi in quelle 35-39 anni (-12) e over 50 (-98 decessi, da 852 a 754).

Alla data del 31 dicembre risultano 17 incidenti plurimi avvenuti nel 2021 per un totale di 40 decessi, 23 dei quali stradali (due vittime in provincia di Bari e due in quella di Torino a marzo, quattro in provincia di Ragusa, due in provincia di Bologna e due in provincia di Ferrara ad aprile, sette in provincia di Piacenza, due a Catanzaro a ottobre e due a dicembre a Modena).

Denunce di infortunio

Le denunce di infortunio sul lavoro presentate all’Inail nel 2021 sono state 555.236, 896 in più (+0,2%, contro il +2,1% della rilevazione al 30 novembre) rispetto alle 554.340 del 2020, sintesi di un decremento nel trimestre gennaio-marzo (-11%), di un incremento nel semestre aprile-settembre (+21%) e di un nuovo calo nel trimestre ottobre-dicembre (-16%), nel confronto tra i due anni.

I dati rilevati al 31 dicembre di ciascun anno evidenziano a livello nazionale un aumento degli infortuni in itinere, occorsi cioè nel tragitto di andata e ritorno tra l’abitazione e il posto di lavoro (+29,2%, da  62.217 a  80.389 casi). Sono diminuiti del 32% nel primo bimestre del 2021 e aumentati del 50% nel periodo marzo-dicembre (complice il massiccio ricorso allo smart working nell’anno 2020, a partire proprio dal mese di marzo), e un decremento del 3,5% (da  492.123 a  474.847) di quelli avvenuti in occasione di lavoro, calati dell’11% nel primo trimestre 2021, aumentati del 18% nel semestre aprile-settembre e calati di nuovo nel trimestre ottobre-dicembre (-22%).

Il numero degli infortuni sul lavoro denunciati nel 2021 è diminuito su base annua del 4,7% nella gestione Industria e servizi (dai 487.369 casi del 2020 ai 464.401 del 2021), è aumentato del 2,6% in Agricoltura (da 26.287 a 26.962) e del 57,0% nel Conto Stato (da 40.684 a 63.873). Si osservano incrementi generalizzati in quasi tutti i settori produttivi tranne, in particolare, in quelli dell’amministrazione pubblica (-27,4%) e, soprattutto, della Sanità e assistenza sociale, che nel 2021, pur distinguendosi ancora per numerosità di eventi (quasi 40mila denunce), presenta una riduzione del 53,1% degli infortuni avvenuti in occasione di lavoro rispetto alle oltre 84mila denunce registrate nel 2020 (sintesi di un +164% del primo bimestre, di un -67% del periodo marzo-giugno, di un +14% nel bimestre luglio-agosto e di un -75% tra settembre e dicembre).

Meno infortuni femminili e decrementi generali nel Nord-Ovest

Dall’analisi territoriale emerge una diminuzione delle denunce soltanto nel Nord-Ovest (-9,2%), al contrario del Nord-Est (+6,4%), del Centro (+5,2%), delle Isole (+4,8%) e del Sud (+0,1%). Tra le regioni si registrano decrementi percentuali in tutte quelle dell’area Nord-Ovest, a cui si aggiungono la Provincia autonoma di Trento, la Campania e la Puglia, mentre gli incrementi percentuali più consistenti sono quelli di Molise, Umbria e Calabria.

Il lieve aumento che emerge dal confronto del 2020 e del 2021 è legato alla sola componente maschile, che presenta oltre 34mila denunce in più (da 320.609 a 354.679 denunce, pari al +10,6%), mentre quella femminile registra oltre 33mila casi in meno (da 233.731 a 200.557, pari a -14,2%). L’incremento ha interessato solo i lavoratori extracomunitari (+8,6%), al contrario di quelli italiani (-0,8%) e comunitari (-8,0%). L’analisi per età mostra incrementi tra gli under 34 (+20,5%) e per gli over 70 (+4,7%) e decrementi per i 35-69enni (-8,1%).


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Green Pass in azienda

Green pass illimitato, Dad e quarantena scuola: le nuove regole

Stop alle restrizioni per chi ha il pass ottenuto con tre dosi oppure due più guarigione, anche in zona rossa. Restano invece per chi ha deciso di non vaccinarsi

Nel nuovo decreto legge emergenziale il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al green pass illimitato per le persone che hanno fatto tre dosi di vaccino oppure due dosi con guarigione. Dunque, a distanza di un mese, cambiano di nuovo le regole e sembra sia iniziato un percorso di apertura e alleggerimento delle regole.

Difatti, con il nuovo provvedimento, per i vaccinati completi (o guariti) svaniscono anche le restrizioni a prescindere dal colore della zona, compresa quella rossa. Restrizioni che, invece, restano per chi ha deciso di non vaccinarsi. Ricordiamo che adesso il green pass, quantomeno base ottenibile anche con il tampone, è necessario per accedere a una lunga lista di servizi e attività, dai servizi alla persona agli uffici pubblici ai negozi non alimentari (leggi qui).

Quarantena a scuola

Cambiano anche le regole per gli studenti. Nella fattispecie,

nelle scuole per l’infanzia:

  • fino a quattro casi di positività le attività proseguono in presenza; 
  • dal quinto caso di positività, le attività didattiche sono sospese per cinque giorni;

nella scuola primaria:  

  • fino a quattro casi di positività, si continuano a seguire le attività didattiche in presenza con l’utilizzo di mascherina FFP2 da parte di docenti e alunni con più di 6 anni di età e fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell’ultimo caso accertato positivo. Inoltre, è obbligatorio effettuare un test antigenico rapido o autosomministrato o molecolare alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto;  
  • dal quinto caso coloro che hanno concluso il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni o che sono guariti da meno di 120 giorni o che hanno effettuato la dose di richiamo, l’attività didattica prosegue in presenza con l’utilizzo di mascherine FFP2 da parte di docenti e alunni con più di 6 anni di età per dieci giorni; per tutti gli altri le attività proseguono in didattica digitale integrata per 5 giorni.

E ancora, nella scuola secondaria di primo e secondo grado:

  • con un caso di positività tra gli alunni, l’attività prosegue per tutti in presenza con l’utilizzo della mascherina di tipo FFP2 da parte di alunni e docenti; 
  • con due o più casi di positività tra gli alunni, coloro che hanno concluso il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni o che sono guariti da meno di 120 giorni o che hanno effettuato la dose di richiamo, l’attività didattica prosegue in presenza con l’utilizzo di mascherine FFP2 per dieci giorni; per tutti gli altri le attività scolastiche proseguono in didattica digitale integrata per 5 giorni.

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vaccino

Vaccino over 50, obbligo dal 15 febbraio per accedere al lavoro – L’analisi di Lorenzo Fantini

Vaccino e lavoro: tutto quello che occorre sapere nel focus dell’avv. Fantini, già dirigente del ministero del Lavoro e affermato consulente in materia HSE

di Lorenzo Fantini

Per contrastare la diffusione del Covid-19 in Italia il Governo ha deciso di intervenire in modo significativo, con due provvedimenti urgenti, il D.L. 30 dicembre 2021, n. 229, e il D.L. 7 gennaio 2022, n. 1, da leggersi assieme, e che hanno modificato anche il quadro di regolamentazione degli obblighi di tutela nei luoghi di lavoro.

Il D.L. n. 1/2022, a far data dall’8 gennaio 2022 e fino al 15 giugno 2022, introduce (modificando il D.L. n. 44/2021) l’obbligo vaccinale per prevenire l’infezione dal virus SARS-CoV-2, per tutti i cittadini italiani e per i cittadini di altri Stati dell’Unione Europea residenti in Italia, che abbiano compiuto i 50 anni di età o che compiano 50 anni di età entro il 15 giugno 2022.

Esoneri dalla vaccinazione

L’obbligo di vaccinazione non sussiste in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate comprovate o per immunizzazione a seguito di malattia naturale. In tali casi la vaccinazione può essere omessa o differita. I soggetti esenti dalla vaccinazione dovranno far pervenire al datore di lavoro un certificato – redatto secondo quanto previsto dalle vigenti circolari del Ministero della salute (Circolari n. 35309 del 4 agosto 2021 e n. 43366 del 25 settembre 2021; circolare n. 5125 del 25 gennaio 2022, che ha posticipato la validità delle certificazioni rese secondo le citate circolari fino al 28 febbraio 2022) – da un medico aderente alla campagna vaccinale.

La sanzione per i non vaccinati

Per i soggetti (anche non lavoratori) che entro il 1° febbraio 2022 non abbiano iniziato il ciclo vaccinale primario o a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di completamento del ciclo vaccinale primario (entro i termini previsti) o non abbiano effettuato la dose di richiamo entro i termini di validità della certificazione verde Covid-19, è prevista una sanzione pecuniaria di 100 euro. La sanzione è irrogata “in automatico” dal Ministero della Salute per il tramite dell’Agenzia delle Entrate a valle del procedimento amministrativo previsto dal decreto.

Vaccino obbligatorio per lavorare

Quanto al lavoro, dal 15 febbraio 2022 tutti i lavoratori over-50 del settore pubblico e privato sono soggetti all’obbligo vaccinale per accedere al luogo di lavoro e, quindi, devono possedere e sono tenuti ad esibire il green-pass “rafforzato”, ossia la certificazione verde Covid-19 rilasciata esclusivamente a seguito di vaccinazione (ciclo primario e dose booster) o avvenuta guarigione. I datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti alla verifica del green-pass rafforzato (app Verifica C-19 e altre funzionalità di verifica previste dalla legge) da parte dei lavoratori soggetti all’obbligo vaccinale.

Va segnalato che regole ancora più rigide sono previste per i datori di lavoro di aziende (anche esterne, come le imprese che svolgano attività in appalto o subappalto) che operino nei settori sanitario, socio-sanitario o socio-assistenziale che già prima dei provvedimenti qui in commento avevano l’obbligo di controllare che tutto il personale operante in tali settori fosse vaccinato, anche se di età inferiore ai 50 anni. Tali previsioni sono state integralmente confermate e restano, quindi, in vigore.

Assenza ingiustificata e sospensione dal lavoro

Nel caso i lavoratori soggetti all’obbligo vaccinale comunichino di non essere in possesso della certificazione verde Covid-19 rafforzata o ne fossero trovati sprovvisti al momento dell’accesso nel luogo di lavoro, saranno considerati assenti ingiustificati senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro fino alla presentazione del green pass rafforzato e, comunque, non oltre il 15 giugno 2022.

Per i giorni di assenza ingiustificata non è dovuta la retribuzione né altro compenso o emolumento. Fino al 15 giugno 2022 i datori di lavoro (indipendentemente dalla dimensione occupazionale) dopo 5 giorni di assenza ingiustificata, possono sospendere i lavoratori per tutta la durata del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque, per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi, rinnovabili fino al predetto termine del 15 giugno 2022.

È vietato l’accesso dei lavoratori ai luoghi di lavoro in violazione dell’obbligo di vaccinazione. La violazione è punita con una sanzione amministrativa da euro 600 a euro 1.500. I lavoratori non soggetti all’obbligo vaccinale o il cui obbligo è differito per motivazioni medico – sanitarie devono, invece, essere adibiti a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di contagio potendo essere – se la prestazione lavorativa lo consente – essere collocati in smart working.

Obbligo vaccinale over 50: quali dosi sono obbligatorie?

Nel provvedimento del Governo viene chiarito che l’obbligo riguarda tutte le dosi di vaccino quindi non solo il ciclo primario (prima e seconda dose) ma anche la dose booster (terza dose).

È specificato infatti che sono obbligati:

  • coloro che alla data del 1° febbraio 2022 non abbiano iniziato il ciclo vaccinale primario;
  • chi a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbia completato il ciclo vaccinale primario nel rispetto dei termini previsti dal Ministero della Salute;
  • coloro che a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario o dose booster entro i termini di validità dei green pass precedentemente ottenuti.

In sintesi, secondo i termini fra le dosi in vigore ad oggi, alla data del 1° febbraio tutti gli over 50 sono in regola se:

  • sono vaccinati con dose booster (terza dose);
  • sono vaccinati con due dosi ma non sono passati più di 6 mesi dalla seconda dose;
  • sono vaccinati con una solo la prima dose e sono in attesa della seconda dose (da fare a 21 giorni di distanza dalla prima dose per il vaccino Pfizter e 28 giorni per il vaccino Moderna).

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