Il 17 aprile 2025, la Conferenza Stato-Regioni ha approvato l’Accordo n. 59/CSR, che ridefinisce la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Questo Accordo rappresenta un passo decisivo verso l’unificazione e la semplificazione delle normative esistenti, offrendo un quadro chiaro e coerente per datori di lavoro, lavoratori e formatori. Tuttavia, l’Accordo entrerà in vigore solo con la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale; fino ad allora, rimangono applicabili gli Accordi precedenti.
Contesto Normativo: verso un sistema formativo unificato
L’Accordo 59/CSR sostituisce integralmente gli Accordi precedenti, tra cui:
- Accordo del 21 dicembre 2011, n. 221/CSR: formazione per lavoratori, preposti, dirigenti e datori di lavoro che svolgono direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione (artt. 34 e 37 D.Lgs. 81/2008).
- Accordo del 21 dicembre 2011, n. 223/CSR: corsi di formazione per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (art. 34, commi 2 e 3, D.Lgs. 81/2008).
- Accordo del 22 febbraio 2012, n. 53/CSR: individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori (art. 73, comma 5, D.Lgs. 81/2008).
- Accordo del 7 luglio 2016, n. 128/CSR: criteri per la formazione dei responsabili e addetti ai servizi di prevenzione e protezione (art. 32, D.Lgs. 81/2008).
- Accordo del 25 luglio 2012, n. 153/CSR: linee applicative degli accordi del 21 dicembre 2011, recanti chiarimenti e indicazioni operative sugli articoli 34 e 37 del D.Lgs. 81/2008.
Questa sostituzione mira a creare un corpus normativo unico, armonizzando la disciplina con quella concernente RSPP, coordinatori per la sicurezza, ambienti confinati e formazione generale specifica per i rischi professionali.
Principali Novità: un approccio modulare e verifiche obbligatorie
Ambito Soggettivo: chi è destinatario dell’obbligo formativo
L’Accordo si applica a diverse figure professionali, tra cui:
- Lavoratori, preposti e dirigenti (art. 37 D.Lgs. 81/2008).
- Datori di lavoro che svolgono direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione (art. 34 D.Lgs. 81/2008).
- Responsabili e addetti ai servizi di prevenzione e protezione (art. 32 D.Lgs. 81/2008).
- Coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori nei cantieri temporanei e mobili (art. 98 D.Lgs. 81/2008).
- Lavoratori, datori di lavoro e autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati (D.P.R. 14 settembre 2011, n. 177).
- Operatori di attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione (art. 73, comma 5, D.Lgs. 81/2008).
- Datori di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese affidatarie (art. 97 D.Lgs. 81/2008).
Ambito Oggettivo: quali percorsi formativi sono regolati
L’Accordo disciplina tutti i percorsi formativi previsti dal sistema normativo della sicurezza sul lavoro, includendo:
- Durata dei corsi (in ore).
- Contenuti minimi standardizzati.
- Modalità di erogazione (in presenza, e-learning, blended, addestramento pratico).
- Modalità di verifica finale dell’apprendimento.
- Obblighi di aggiornamento periodico.
- Modalità di monitoraggio dell’efficacia formativa.
- Requisiti minimi dei soggetti formatori e dei docenti.
- Sistemi di controllo e vigilanza da parte delle Regioni, delle Province autonome e degli organi ispettivi.
Struttura Unitaria e Principi Generali
L’Accordo introduce una struttura modulare, con percorsi distinti per ciascuna figura aziendale, delineando:
- Obiettivi formativi.
- Moduli e ore minime obbligatorie.
- Modalità di erogazione (aula, e-learning, addestramento pratico).
- Metodi di verifica dell’apprendimento.
- Periodicità e contenuti dell’aggiornamento.
Questa unificazione garantisce maggiore chiarezza applicativa, coerenza sistemica e un livello minimo di qualità formativa su tutto il territorio nazionale.
Verifica dell’Apprendimento: un obbligo generalizzato
Una delle principali novità dell’Accordo è l’obbligo di verifica dell’apprendimento per tutte le tipologie di formazione, condizione necessaria per il rilascio dell’attestato. Questo si applica a tutti i percorsi formativi, dalla formazione generale dei lavoratori a quella per preposti, dirigenti, datori di lavoro, RSPP/ASPP, coordinatori per la sicurezza, operatori di attrezzature e soggetti che operano in ambienti confinati.
Monitoraggio dell’Effettività: valutazione continua della formazione
L’Accordo sottolinea l’importanza della valutazione dell’efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa. Il datore di lavoro, oltre ad assicurare che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente e adeguata, deve verificarne l’efficacia durante l’attività lavorativa. Questo implica un obbligo a carico del datore di lavoro e dei preposti, chiamati a verificare costantemente l’utilizzo concreto, da parte del lavoratore, delle nozioni, delle procedure e istruzioni ricevute e delle abilità apprese.
Applicazioni e Impatti: responsabilità e qualità formativa
L’Accordo del 17 aprile 2025 rappresenta un punto di svolta per la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, introducendo:
- Un sistema formativo unificato e coerente.
- Obblighi chiari per datori di lavoro, formatori e organi di vigilanza.
- Strumenti per garantire l’efficacia e l’effettività della formazione.
- Requisiti più stringenti per i soggetti formatori e i docenti.
Queste innovazioni mirano a garantire una formazione più efficace e coerente su tutto il territorio nazionale, migliorando la sicurezza e l’efficienza organizzativa.
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