Le facciate e le coperture degli edifici assumono un ruolo sempre più rilevante nella prevenzione incendi, soprattutto alla luce dell’evoluzione dei materiali, delle tecniche costruttive e degli interventi di efficientamento energetico. Il riferimento principale è il Codice di prevenzione incendi, approvato con decreto del Ministero dell’Interno 3 agosto 2015, ai sensi dell’articolo 15 del Dlgs 139/2006, e integrato dalla Regola Tecnica Verticale V.13, introdotta dal decreto del Ministero dell’Interno 30 marzo 2022.
La RTV V.13 disciplina le chiusure d’ambito degli edifici civili, cioè le frontiere esterne verticali e orizzontali dell’edificio, comprese facciate, coperture, balconi, bow-window, soffitti di piani pilotis e altri elementi posti sul perimetro dell’immobile. Il tema si collega anche al decreto del Ministero dell’Interno 3 settembre 2021 sui criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro, emanato in attuazione dell’articolo 46 del Dlgs 81/2008. In questo quadro, la sicurezza antincendio non riguarda soltanto gli impianti o le vie di esodo, ma anche il comportamento al fuoco dell’involucro esterno dell’edificio.
Le facciate nella valutazione del rischio incendio
Le chiusure d’ambito possono incidere in modo significativo sulla propagazione dell’incendio, soprattutto quando sono presenti materiali combustibili, sistemi isolanti, facciate ventilate, intercapedini, rivestimenti esterni o soluzioni architettoniche complesse. La normativa distingue diverse tipologie di facciata, dalle facciate semplici, anche multistrato, alle facciate a doppia parete, comprese quelle ventilate e non ventilate, fino alle facciate continue e alle pareti aperte o chiuse. Questa classificazione non ha solo valore tecnico, ma serve a comprendere come i diversi sistemi possano reagire in caso di incendio e contribuire, se non correttamente progettati, alla diffusione delle fiamme, del calore e dei fumi.
La RTV V.13 rafforza quindi un approccio prestazionale alla prevenzione incendi, nel quale la progettazione deve valutare le caratteristiche dell’edificio, i materiali utilizzati, le modalità di installazione, le possibili vie di propagazione e l’interazione tra facciata, compartimentazione, impianti e attività svolte all’interno. Per gli edifici civili soggetti al Codice, la RTV V.13 rappresenta il riferimento tecnico obbligatorio, mentre per edifici progettati secondo regole antecedenti restano centrali la valutazione del rischio e l’eventuale confronto con le indicazioni più aggiornate.
Le imprese devono considerare materiali, lavori e destinazione d’uso
Le imprese, i progettisti e i soggetti coinvolti nella gestione degli edifici devono considerare facciate e coperture come elementi effettivi della strategia antincendio. Questo vale in fase di nuova costruzione, ma anche negli interventi di ristrutturazione, manutenzione, riqualificazione energetica o installazione di cappotti termici, pannelli, rivestimenti e sistemi tecnologici.
Nei luoghi di lavoro, l’utilizzo di elementi combustibili in facciata può determinare un aggravio del rischio incendio e richiedere una valutazione più attenta delle misure da adottare. Il vantaggio di una progettazione corretta è duplice: da un lato consente di ridurre il rischio per lavoratori, occupanti e soccorritori; dall’altro permette di evitare interventi non coerenti con la normativa antincendio, che potrebbero generare criticità in sede di controllo, autorizzazione o gestione dell’emergenza.
Per le aziende, il messaggio operativo è chiaro: l’involucro esterno dell’edificio non può essere considerato un aspetto secondario. Materiali, stratigrafie, intercapedini, coperture, facciate verdi, impianti fotovoltaici e soluzioni di isolamento devono essere valutati in modo integrato, tenendo conto della destinazione d’uso dell’immobile e delle condizioni reali di esercizio.


