Il POS rappresenta uno strumento essenziale nella gestione della sicurezza nei cantieri temporanei o mobili e deve essere sempre coerente con le effettive condizioni operative in cui si svolgono le lavorazioni. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 14596/2026, ha affrontato il caso di un infortunio mortale avvenuto durante l’installazione di pannelli fotovoltaici sulla copertura di un capannone industriale, dove un lavoratore è precipitato da circa otto metri dopo aver camminato su un lucernario non portante.
La decisione richiama alcuni obblighi centrali previsti dal Dlgs 81/2008, in particolare l’articolo 97, relativo ai doveri dell’impresa affidataria, e l’articolo 92, comma 1, lettera f), che attribuisce al coordinatore per l’esecuzione il compito di verificare l’attuazione delle misure di sicurezza e di sospendere le lavorazioni in presenza di un pericolo grave e imminente. La pronuncia valorizza anche il principio di effettività della posizione di garanzia, secondo cui chi esercita concretamente poteri decisionali, gestionali e di controllo sull’organizzazione del lavoro assume responsabilità sostanziali in materia di salute e sicurezza. In questo quadro, il documento di sicurezza non può restare una previsione astratta, ma deve riflettere la realtà del cantiere, le scelte esecutive adottate e i rischi concretamente presenti.
Il POS deve seguire le scelte operative del cantiere
La sentenza chiarisce che l’impresa affidataria non può limitarsi a una verifica soltanto formale dell’impresa esecutrice o della documentazione prodotta. Il controllo richiesto dalla normativa deve essere preventivo, tecnico e sostanziale, soprattutto quando le lavorazioni si svolgono in quota e interessano superfici di copertura potenzialmente fragili o non calpestabili.
Nel caso esaminato, assume rilievo la mancata verifica dello stato della copertura, della capacità portante delle superfici di transito e della presenza di lucernari non idonei a sostenere il peso del lavoratore. La Corte evidenzia inoltre che il POS deve essere coerente con l’effettiva configurazione del cantiere, compreso il layout dei pannelli fotovoltaici, perché anche una scelta apparentemente organizzativa può modificare gli spazi di movimento, ridurre le superfici calpestabili e aumentare il rischio di caduta dall’alto.
Il coordinatore per l’esecuzione, a sua volta, è chiamato a svolgere una vigilanza concreta sull’applicazione delle misure previste, con la possibilità di interrompere le attività quando emergano condizioni di pericolo grave e imminente. In assenza di un POS adeguato o depositato correttamente, possono assumere valore anche le verifiche tecniche e le testimonianze qualificate raccolte dagli organi di controllo.
Le imprese devono aggiornare le misure prima dei lavori in quota
Le implicazioni pratiche della pronuncia sono rilevanti per tutte le imprese che operano nei cantieri, in particolare nei lavori su coperture, impianti fotovoltaici, manutenzioni industriali e attività con rischio di caduta dall’alto. Ogni modifica esecutiva che incide sulle condizioni di lavoro deve essere accompagnata da una valutazione preventiva e, se necessario, dall’adeguamento del POS e delle misure di prevenzione.
Non basta quindi predisporre un documento prima dell’avvio del cantiere: occorre verificare se le condizioni reali corrispondano a quanto previsto e se le scelte operative adottate richiedano ulteriori presidi. Tra questi possono rientrare camminamenti sicuri, tavolati provvisori, parapetti, reti, linee vita, dispositivi di protezione collettiva o altri sistemi equivalenti.
Per datori di lavoro, imprese affidatarie, imprese esecutrici e coordinatori, la decisione conferma che la sicurezza non si esaurisce nella produzione documentale, ma richiede controllo tecnico, coordinamento effettivo e aggiornamento continuo rispetto all’evoluzione del cantiere. Il rischio principale, in caso di omissioni, è un innalzamento della responsabilità dei soggetti coinvolti, soprattutto quando l’infortunio risulta collegato a carenze prevedibili e prevenibili.


