Il preposto rappresenta il presidio operativo attraverso cui le misure di sicurezza previste dall’organizzazione aziendale devono trovare applicazione concreta nei luoghi di lavoro. L’articolo 2, comma 1, lettera e), del Dlgs 81/2008 lo individua come il soggetto che sovrintende all’attività lavorativa, garantisce l’attuazione delle direttive ricevute e ne controlla la corretta esecuzione. L’articolo 19 dello stesso decreto gli attribuisce specifici obblighi di vigilanza, informazione e segnalazione delle condizioni di pericolo. Negli appalti, tali compiti si collegano agli obblighi di cooperazione e coordinamento previsti dall’articolo 26, in base al quale il datore di lavoro committente deve valutare i rischi da interferenze e indicare nel DUVRI le misure necessarie per eliminarli o ridurli al minimo.
La predisposizione del documento, tuttavia, non esaurisce gli obblighi prevenzionistici: le prescrizioni devono essere attuate, verificate e fatte rispettare durante lo svolgimento delle attività. La giurisprudenza ha inoltre chiarito che l’interferenza non dipende soltanto dalla presenza contemporanea di più lavoratori, ma dalla coesistenza, nello stesso contesto operativo, di organizzazioni riconducibili a soggetti diversi.
Il preposto e la segnalazione dei pericoli interferenziali
La sentenza della Cassazione penale n. 7096 del 23 febbraio 2026 ha esaminato un infortunio avvenuto in un cantiere nel quale operavano più imprese. Un lavoratore era caduto attraverso un’apertura presente su un ponteggio, resa meno visibile da una copertura utilizzata durante altre lavorazioni. Il DUVRI aveva individuato il rischio di caduta e previsto misure di protezione, mentre al responsabile della singola impresa presente in cantiere era attribuito il controllo sull’attuazione delle prescrizioni.
La Corte ha ritenuto rilevante la mancata segnalazione della situazione pericolosa da parte del preposto, il quale, pur non essendo incaricato di verificare tecnicamente la sicurezza del ponteggio, avrebbe dovuto informare i referenti del cantiere e impedire che il rischio restasse occultato. Il principio affermato amplia la prospettiva della vigilanza: il preposto non deve limitarsi a proteggere i dipendenti della propria impresa, ma deve segnalare i pericoli che possono coinvolgere tutti i lavoratori presenti nell’area interessata dalle lavorazioni interferenti. Il suo compito non consiste nel progettare le misure di prevenzione, ma nel controllarne l’applicazione e nell’attivare tempestivamente i soggetti competenti quando rileva una condizione non conforme.
I permessi di lavoro devono garantire controlli reali
La sentenza della Cassazione penale n. 39697 del 2 ottobre 2023 ha invece riguardato un grave infortunio durante la manutenzione di alcune valvole su un impianto in funzione. Il permesso di lavoro attestava l’adozione delle precauzioni necessarie, ma una delle linee non era stata effettivamente intercettata e il lavoratore era stato investito da un getto di vapore. La procedura aziendale consentiva l’utilizzo di permessi cumulativi per più interventi e più giornate, senza richiedere una verifica specifica per ogni singola valvola.
Inoltre, il soggetto incaricato di applicare le misure poteva coincidere con quello chiamato a verificarle, determinando una sovrapposizione tra controllore e controllato. La Corte ha escluso che l’intera responsabilità potesse essere trasferita sul preposto, poiché il sistema organizzativo e la procedura erano carenti e non definivano controlli chiari, autonomi e tracciabili.
Per le imprese, il messaggio è preciso: il DUVRI e i permessi di lavoro devono descrivere con dettaglio le misure da adottare, individuare responsabilità distinte e prevedere verifiche riferite alla singola attività. Il preposto deve vigilare sull’esecuzione, ma il datore di lavoro e il dirigente restano responsabili della qualità delle procedure, dell’organizzazione dei controlli e della prevenzione di prassi operative pericolose.


