Gli imballaggi entreranno in una nuova fase regolatoria dal 12 agosto 2026, data dalla quale troverà applicazione il Regolamento UE 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, noto come PPWR. Il regolamento, entrato in vigore l’11 febbraio 2025, introduce requisiti comuni per l’intero ciclo di vita degli imballaggi, dalla progettazione alla produzione, dall’immissione sul mercato fino alla raccolta e al trattamento dei rifiuti.
Per accompagnarne l’attuazione, la Commissione europea ha pubblicato il 10 giugno 2026 la Comunicazione C/2026/3084, contenente un primo documento di orientamento destinato agli operatori economici e alle autorità competenti. Il testo non modifica né sostituisce il regolamento, ma fornisce criteri interpretativi per favorire un’applicazione uniforme nei diversi Stati membri. L’obiettivo è ridurre le incertezze sulle definizioni, sui soggetti obbligati e sulle modalità con cui dovranno essere rispettati i nuovi requisiti di sostenibilità, etichettatura, riciclabilità, riutilizzo e responsabilità estesa del produttore.
Gli imballaggi tra definizioni, riciclabilità e PFAS
Gli imballaggi sono analizzati nel documento attraverso 33 sezioni tematiche strutturate in domande e risposte. Uno dei primi chiarimenti riguarda la distinzione tra ciò che costituisce un imballaggio e ciò che, invece, è parte integrante del prodotto. Questa qualificazione assume rilievo perché determina l’applicazione degli obblighi previsti dal regolamento. Il documento affronta anche la differenza tra fabbricante e produttore. Il fabbricante è responsabile della conformità dell’imballaggio ai requisiti di sostenibilità e di etichettatura, mentre il produttore deve adempiere agli obblighi di responsabilità estesa e contribuire al finanziamento della gestione dei rifiuti nel Paese in cui l’imballaggio diventerà rifiuto.
Ulteriori indicazioni riguardano i criteri di riciclabilità, il contenuto minimo di materiale riciclato, gli imballaggi compostabili, la riduzione degli imballaggi superflui e gli obiettivi di riutilizzo. Particolare attenzione è dedicata agli imballaggi destinati al contatto con gli alimenti contenenti PFAS. Dal 12 agosto 2026 gli imballaggi immessi sul mercato dovranno rispettare i limiti stabiliti dal regolamento, senza un periodo generale per lo smaltimento delle scorte non conformi. Il documento affronta inoltre gli obblighi per il commercio elettronico, la logistica, il settore delle bevande e gli imballaggi da trasporto, insieme ai sistemi di deposito cauzionale e restituzione e alla futura etichettatura armonizzata.
Le imprese devono verificare prodotti, ruoli e filiere
Le imprese coinvolte nella produzione, importazione, distribuzione o utilizzo di imballaggi devono avviare una verifica puntuale dei prodotti e dei processi aziendali. Il primo passaggio consiste nel classificare correttamente gli articoli utilizzati, stabilendo quali rientrino nella definizione di imballaggio e quale ruolo assuma l’impresa nella filiera. Questa analisi consente di individuare gli obblighi applicabili e di evitare sovrapposizioni o carenze di responsabilità.
Sarà poi necessario controllare la composizione dei materiali, la presenza di sostanze soggette a limitazione, la riciclabilità, il contenuto riciclato e la conformità delle informazioni da riportare sull’imballaggio. Le aziende che operano nel settore alimentare dovranno prestare particolare attenzione alle verifiche sui PFAS e alla documentazione fornita dai propri fornitori. Anche i contratti commerciali e le procedure di approvvigionamento dovranno chiarire chi garantisce la conformità e chi conserva le informazioni tecniche necessarie.
La nuova disciplina richiede inoltre un maggiore coordinamento tra progettazione, acquisti, qualità, ambiente, logistica e marketing, poiché le scelte effettuate in una fase possono incidere sugli obblighi dell’intera catena. Prepararsi prima del 12 agosto 2026 permette di gestire le scorte, adeguare i prodotti, aggiornare le etichette e raccogliere la documentazione di conformità, riducendo il rischio di blocchi nell’immissione sul mercato e di contestazioni da parte delle autorità di controllo.


