Il preposto rappresenta il presidio operativo attraverso cui le misure di prevenzione diventano comportamenti concreti nei luoghi di lavoro. Il Dlgs 81/2008, all’articolo 2, comma 1, lettera e), lo identifica come il soggetto che sovrintende all’attività lavorativa, garantisce l’attuazione delle direttive ricevute e controlla la corretta esecuzione delle attività. L’articolo 19 gli impone di vigilare sul rispetto delle disposizioni aziendali, intervenire in presenza di condotte non conformi, interrompere temporaneamente l’attività quando necessario e segnalare tempestivamente deficienze e condizioni di pericolo.
L’articolo 18, comma 1, lettera b-bis), pone invece in capo al datore di lavoro e ai dirigenti l’obbligo di individuare uno o più preposti per lo svolgimento di tali funzioni. Nei lavori affidati in appalto, l’articolo 26 disciplina inoltre la cooperazione, il coordinamento e la gestione dei rischi interferenziali attraverso il DUVRI. Il quadro normativo distingue quindi con chiarezza i ruoli: il datore di lavoro e i dirigenti organizzano la prevenzione e definiscono le misure, mentre il preposto ne controlla l’applicazione effettiva durante il lavoro.
Il preposto tra DUVRI e rischi interferenziali
La sentenza della Cassazione penale n. 7096 del 23 febbraio 2026 rafforza il valore della vigilanza concreta nei contesti in cui operano più imprese. Il caso riguardava la caduta di un lavoratore attraverso un’apertura presente su un ponteggio, resa meno visibile dalla presenza di una copertura in nylon. Il preposto di un’altra impresa non era responsabile della verifica tecnica del ponteggio, ma aveva conoscenza della situazione pericolosa e, secondo i giudici, avrebbe dovuto segnalarla agli altri referenti del cantiere e adottare le iniziative rientranti nelle proprie attribuzioni.
La tutela non può quindi essere limitata ai soli dipendenti della propria azienda quando il rischio prodotto o conosciuto può coinvolgere altri lavoratori presenti nello stesso ambiente. La Cassazione n. 15045 del 27 aprile 2026 ha inoltre chiarito che il rischio interferenziale deriva dalla coesistenza, nello stesso contesto operativo, di organizzazioni differenti. Non conta soltanto il tipo di contratto stipulato tra le imprese, ma il concreto contatto tra attività, mezzi, procedure e responsabilità. Il DUVRI non deve pertanto restare un documento formale: le misure previste devono essere comunicate, applicate e verificate durante lo svolgimento delle lavorazioni.
Permessi di lavoro e controlli senza sovrapposizioni
Le indicazioni della giurisprudenza assumono particolare rilievo anche nella gestione dei permessi di lavoro, utilizzati per autorizzare attività complesse o ad alto rischio, come le manutenzioni su impianti in esercizio. La Cassazione n. 39697 del 2 ottobre 2023 ha evidenziato i rischi derivanti da procedure generiche, permessi cumulativi e ruoli non chiaramente distinti. Ogni autorizzazione deve riferirsi a una specifica attività, essere aggiornata quando mutano le condizioni operative e prevedere una nuova verifica prima della ripresa dei lavori.
Il preposto deve vigilare sull’attuazione delle prescrizioni affidategli, ma non può compensare carenze strutturali nella progettazione del sistema di sicurezza. Il datore di lavoro e i dirigenti devono predisporre procedure chiare, individuare chi attua le misure, chi ne verifica l’effettiva esecuzione e chi autorizza l’avvio o la ripresa delle attività. Le imprese devono quindi evitare che il medesimo soggetto coincida, senza adeguati controlli, con chi esegue la messa in sicurezza e con chi ne certifica l’avvenuta attuazione. È inoltre necessario aggiornare DVR, DUVRI e procedure quando emergono interferenze non valutate, prassi difformi o scostamenti tra quanto scritto e il lavoro reale.
La tracciabilità delle verifiche, la formazione dei preposti, la comunicazione tra imprese e la possibilità di sospendere le attività in presenza di un pericolo costituiscono strumenti essenziali per ridurre responsabilità e infortuni. La sicurezza, in definitiva, non dipende soltanto dalla presenza dei documenti, ma dalla capacità dell’organizzazione di trasformarli in controlli tempestivi, responsabilità definite e comportamenti coerenti.


