Amianto: nuovi obblighi e tutele per lavoratori e imprese UE

Amianto: nuovi obblighi e tutele per lavoratori e imprese UE

L’amianto continua a rappresentare un rischio rilevante per i lavoratori, nonostante il suo utilizzo sia vietato da molti anni, perché numerosi edifici, impianti, mezzi di trasporto e infrastrutture contengono ancora materiali realizzati con questa sostanza. La Direttiva (UE) 2023/2668 ha aggiornato la precedente Direttiva 2009/148/CE, rafforzando la protezione contro l’esposizione professionale e adeguando le misure preventive alle conoscenze scientifiche e alle tecnologie disponibili. In Italia le nuove disposizioni sono state recepite dal Dlgs 213/2025, che ha modificato il Titolo IX, Capo III, del Dlgs 81/2008, dedicato alla tutela dei lavoratori esposti all’amianto. 

Il quadro normativo interessa le attività nelle quali il rischio può derivare dalla rimozione o dal deterioramento dei materiali contenenti amianto, ma anche da interventi di manutenzione, demolizione, ristrutturazione, gestione dei rifiuti, scavo, attività estrattive e gestione delle emergenze. Gli articoli da 246 a 261 del Dlgs 81/2008 disciplinano il campo di applicazione, l’individuazione preventiva dei materiali, la valutazione del rischio, la notifica dei lavori, le misure di prevenzione, il controllo dell’esposizione, la formazione e la sorveglianza sanitaria.

Amianto: limite ridotto e controlli più approfonditi

Le nuove regole riducono il valore limite di esposizione professionale da 0,1 a 0,01 fibre per centimetro cubo, calcolato come media ponderata su otto ore, introducendo una soglia dieci volte più bassa rispetto a quella precedente. Dal 21 dicembre 2029 la misurazione dovrà essere effettuata mediante microscopia elettronica a scansione o a trasmissione, in modo da individuare anche le fibre ultrasottili che non risultano visibili attraverso le tecniche ottiche tradizionali. Prima di eseguire lavori di demolizione, manutenzione, ristrutturazione o rimozione, il datore di lavoro deve acquisire informazioni sulla possibile presenza di amianto negli edifici, negli impianti, nelle navi, negli aeromobili o nelle altre strutture interessate. 

Quando le informazioni non sono sufficienti, deve essere effettuata una verifica specifica prima dell’avvio delle attività. Se durante i lavori vengono individuati materiali contenenti amianto non precedentemente riconosciuti, le operazioni devono essere sospese immediatamente e possono riprendere soltanto dopo l’adozione delle misure necessarie. La valutazione del rischio deve stabilire la natura e il livello dell’esposizione, privilegiando, quando possibile, la rimozione del materiale rispetto ad altre forme di manutenzione o confinamento. Anche la notifica all’organo di vigilanza diventa più dettagliata e deve indicare ubicazione, durata, quantità di amianto, lavoratori coinvolti, procedure utilizzate, formazione, sorveglianza sanitaria, sistemi di decontaminazione e dispositivi di protezione.

Formazione, DPI e sorveglianza per tutti gli esposti

Le imprese devono aggiornare le proprie procedure operative, verificando che ogni attività potenzialmente esposta sia preceduta da un’analisi documentata e da una corretta pianificazione delle misure di sicurezza. I lavoratori devono ricevere una formazione specifica, adeguata alla mansione, alle tecniche di intervento e ai materiali presenti. Per le attività di demolizione e rimozione, la preparazione deve comprendere anche l’utilizzo delle attrezzature e delle tecnologie capaci di limitare la dispersione delle fibre. 

I dispositivi di protezione individuale, compresi quelli per le vie respiratorie, devono essere scelti in relazione al livello di rischio, sottoposti a manutenzione e accompagnati da un addestramento pratico. La sorveglianza sanitaria viene inoltre rafforzata, coinvolgendo anche i lavoratori esposti in modo sporadico e a bassa intensità. Questi soggetti devono essere inseriti nel Registro degli esposti, così da garantire la tracciabilità delle attività e consentire il controllo dello stato di salute anche dopo la cessazione dell’esposizione. 

Per le imprese, il rispetto della normativa richiede quindi il censimento dei materiali contenenti amianto, la revisione del DVR, la verifica dell’idoneità delle imprese incaricate, l’aggiornamento dei piani di lavoro e un maggiore coordinamento tra committenti, datori di lavoro, tecnici e organi di vigilanza. L’obiettivo è evitare esposizioni attive, passive e secondarie, impedendo che le fibre contaminino gli ambienti, gli indumenti o le persone che non partecipano direttamente alle lavorazioni.

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