La delega di funzioni in materia di salute e sicurezza consente al datore di lavoro di trasferire specifici obblighi a un soggetto dotato di competenze, poteri organizzativi e autonomia di spesa adeguati. La disciplina è contenuta nell’articolo 16 del Dlgs 81/2008, secondo cui la delega deve risultare da un atto scritto con data certa, essere accettata per iscritto e attribuire al delegato tutti i poteri necessari per svolgere le funzioni assegnate.
Restano invece non delegabili, ai sensi dell’articolo 17, la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del DVR e la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione. La Cassazione penale, con la sentenza n. 19380 del 28 maggio 2026, ha affrontato il tema della posizione di garanzia assunta dal delegato e degli obblighi che derivano dal trasferimento delle funzioni. La decisione chiarisce che il delegato non svolge un ruolo meramente formale, ma diventa responsabile dell’effettivo esercizio dei poteri ricevuti nei limiti stabiliti dall’atto di delega.
La delega di funzioni e le omissioni contestate al garante
La vicenda riguardava il decesso di un lavoratore impegnato durante il turno notturno in un intervento su un impianto ostruito. Il dipendente era entrato da solo in un locale confinato e privo di un adeguato ricambio d’aria, dove la fuoriuscita di fanghi contenenti acido solfidrico aveva provocato la perdita di coscienza e il successivo soffocamento. L’intervento era eseguito attraverso una procedura non formalizzata, divenuta una prassi aziendale in assenza di istruzioni specifiche per la manutenzione dell’impianto. Al delegato alla sicurezza erano state attribuite funzioni di controllo, verifica e prevenzione.
Secondo i giudici, tuttavia, non erano state adottate misure adeguate per gestire le situazioni di emergenza, né erano state impartite istruzioni affinché i lavoratori abbandonassero la zona in presenza di un pericolo grave. Il lavoratore non aveva inoltre ricevuto una preparazione sufficiente sui rischi chimici e biologici, non disponeva di sistemi di allarme e non era stato dotato di dispositivi di protezione delle vie respiratorie. Le omissioni contestate riguardavano quindi obblighi riconducibili agli articoli 18, 36, 66 e 70 del Dlgs 81/2008, relativi alla gestione delle emergenze, all’informazione, agli ambienti sospetti di inquinamento e alla sicurezza delle attrezzature.
I controlli necessari per rendere effettiva la delega
Le imprese devono considerare la delega di funzioni come uno strumento organizzativo che richiede una precisa distribuzione di compiti, poteri e risorse. Il documento deve individuare chiaramente le attività trasferite, evitando formulazioni generiche che rendano incerto il perimetro delle responsabilità. Il delegato deve possedere competenze tecniche adeguate, poter intervenire sull’organizzazione del lavoro e disporre delle risorse economiche necessarie per adottare le misure di prevenzione.
Una volta accettata la delega, deve controllare concretamente le condizioni operative, individuare eventuali prassi pericolose e intervenire quando le procedure risultano assenti, incomplete o non rispettate. Nei lavori in ambienti confinati assumono particolare rilievo la valutazione delle sostanze presenti, il controllo dell’atmosfera, la ventilazione, i sistemi di allarme, la presenza di personale di assistenza e la predisposizione di procedure di recupero ed emergenza.
Anche la formazione deve essere collegata ai rischi reali della mansione e non può limitarsi a contenuti generici. La decisione richiama infine l’importanza della vigilanza del datore di lavoro sul corretto esercizio delle funzioni delegate. La delega, infatti, non elimina ogni obbligo datoriale, ma costruisce un sistema nel quale ciascun soggetto deve esercitare in modo effettivo i poteri e i controlli attribuiti.


