Radiazioni ottiche artificiali: rischi e obblighi sul lavoro

Radiazioni ottiche artificiali: rischi e obblighi sul lavoro

Le radiazioni ottiche artificiali rappresentano un agente fisico che deve essere valutato quando negli ambienti di lavoro sono presenti sorgenti capaci di emettere radiazioni ultraviolette, visibili o infrarosse. Il riferimento normativo è il capo V del titolo VIII del Dlgs 81/2008, composto dagli articoli da 213 a 218. L’articolo 213 definisce il campo di applicazione della disciplina, mentre l’articolo 216 impone al datore di lavoro di individuare il livello, la gamma delle lunghezze d’onda e la durata dell’esposizione dei lavoratori. 

La valutazione deve considerare anche i valori limite, gli effetti sulla salute, i lavoratori particolarmente sensibili, le possibili interazioni con sostanze fotosensibilizzanti e i rischi indiretti, come l’abbagliamento temporaneo, gli incendi o le esplosioni. Le nuove indicazioni tecniche raccolte nelle FAQ dedicate alle radiazioni ottiche artificiali aiutano a riconoscere le sorgenti presenti nelle diverse attività e a comprendere le conseguenze dell’esposizione per gli occhi e la cute. Queste indicazioni non sostituiscono la valutazione aziendale, ma offrono un supporto per individuare correttamente i pericoli e aggiornare il DVR.

Le radiazioni ottiche artificiali nelle attività più esposte

Le radiazioni ottiche artificiali possono essere generate da sorgenti coerenti, come i laser, oppure da sorgenti non coerenti. Tra le attività potenzialmente esposte rientrano la saldatura ad arco e laser, il taglio, la marcatura e l’incisione dei materiali, l’utilizzo di forni per la fusione di metalli o vetro e l’impiego di riscaldatori radianti. Ulteriori sorgenti possono essere presenti nei processi di sterilizzazione, nell’essiccazione di vernici e inchiostri, nei controlli dei difetti di fabbricazione, nei laboratori, nelle attività sanitarie ed estetiche e nell’uso professionale di lampade UV, luce pulsata e sistemi laser. 

Gli effetti dipendono dalla lunghezza d’onda, dall’intensità della radiazione e dalla durata dell’esposizione. A livello cutaneo possono verificarsi eritemi, ustioni, reazioni fototossiche o fotoallergiche e, in caso di esposizione prolungata, fotoinvecchiamento e patologie tumorali. Per gli occhi, l’esposizione può provocare irritazione, lacrimazione, fotocongiuntivite, fotocheratite, danni alla retina e cataratta. Il rischio può interessare non soltanto chi utilizza direttamente la sorgente, ma anche i lavoratori che operano nelle vicinanze, soprattutto quando mancano schermature, delimitazioni o procedure di accesso.

Le misure aziendali per proteggere occhi e cute

Le imprese devono innanzitutto censire le sorgenti presenti e verificare le informazioni tecniche fornite dai fabbricanti delle attrezzature. Quando la valutazione evidenzia la possibilità di superare i valori limite, l’articolo 217 del Dlgs 81/2008 richiede l’adozione di misure tecniche e organizzative. Tra gli interventi rientrano la scelta di attrezzature con minori emissioni, l’installazione di schermature e ripari, la corretta progettazione delle postazioni, la riduzione della durata dell’esposizione e la manutenzione periodica delle sorgenti. 

Le aree pericolose devono essere delimitate e segnalate, impedendo l’accesso alle persone non autorizzate. Quando il rischio non può essere eliminato con misure collettive, devono essere forniti DPI adeguati per occhi, viso e cute, selezionati in base alla tipologia e all’intensità della radiazione. Gli occhiali e le visiere devono possedere filtri idonei e marcature coerenti con la sorgente utilizzata. La formazione deve spiegare i rischi, le procedure operative, il significato della segnaletica e il corretto impiego dei dispositivi. 

Nei casi previsti deve essere attivata anche la sorveglianza sanitaria, con particolare attenzione ai lavoratori sensibili. Una gestione efficace richiede infine controlli periodici, verifica delle procedure e aggiornamento del DVR in caso di nuove attrezzature o modifiche ai processi.

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