La sicurezza strutturale dei luoghi di lavoro rientra tra gli obblighi generali di tutela posti a carico del datore di lavoro dal Dlgs 81/2008. L’articolo 63 stabilisce che gli ambienti destinati alle attività lavorative devono rispettare i requisiti indicati nell’allegato IV, mentre l’articolo 64 impone di mantenerli conformi, sottoponendo luoghi, impianti e dispositivi a regolare manutenzione ed eliminando rapidamente i difetti capaci di compromettere la salute e la sicurezza. Il punto 1.1 dell’allegato IV precisa che gli edifici e le strutture presenti nei luoghi di lavoro devono essere stabili e possedere una solidità adeguata al tipo di impiego e alle caratteristiche ambientali.
La valutazione non può quindi limitarsi alle condizioni originarie dell’immobile, ma deve considerare anche l’usura, le trasformazioni produttive e i rischi naturali del territorio, compreso quello sismico. In base agli articoli 17 e 28, questi elementi devono essere esaminati nella valutazione di tutti i rischi e riportati nel DVR quando possono incidere sull’incolumità dei lavoratori. Il riferimento al tipo di impiego richiede inoltre di verificare che solai, strutture e fondazioni siano compatibili con le attività effettivamente svolte, con i carichi presenti e con le attrezzature installate. La sicurezza deve essere garantita anche durante gli interventi di manutenzione, evitando che lavori provvisori, modifiche o deterioramenti riducano il livello di protezione.
La sicurezza strutturale tra nuove attività e rischi ambientali
La sicurezza strutturale deve essere riesaminata quando intervengono condizioni capaci di modificare la resistenza, la stabilità o l’utilizzo dell’edificio. Le Norme tecniche per le costruzioni del 2018 indicano, per gli edifici esistenti, diverse circostanze che richiedono una valutazione specifica: degrado significativo dei materiali, deformazioni o problemi delle fondazioni, danni provocati da terremoti, vento, neve, incendi, esplosioni o urti, gravi errori di progettazione o costruzione e cambi di destinazione d’uso accompagnati da variazioni rilevanti dei carichi. Una verifica può rendersi necessaria anche quando vengono installati nuovi macchinari, carriponte o impianti che producono vibrazioni, azioni orizzontali o sovraccarichi sui solai.
Nei luoghi di lavoro occorre inoltre considerare l’evoluzione delle caratteristiche ambientali, come una nuova classificazione sismica, l’individuazione di aree soggette a frane o alluvioni oppure l’aumento dell’esposizione dovuto alla presenza di più lavoratori o utenti. L’analisi deve comprendere anche gli elementi non strutturali che, in caso di cedimento, possono provocare danni, tra cui controsoffitti, vetrate, impianti sospesi, scaffalature e arredi pesanti. Per il rischio sismico possono essere utilizzate verifiche analitiche oppure, quando consentito, valutazioni preliminari basate sul rapporto tra pericolosità del sito, vulnerabilità della costruzione ed esposizione delle persone. L’esito deve consentire di individuare le priorità e di programmare gli approfondimenti necessari.
Le verifiche e gli interventi richiesti alle imprese
Le imprese devono trasformare la valutazione tecnica in un programma concreto di prevenzione e manutenzione. Il primo passaggio consiste nella raccolta della documentazione disponibile, come progetti, collaudi, autorizzazioni, certificazioni, precedenti verifiche e registri degli interventi. Devono poi essere controllati eventuali segnali di criticità, come fessurazioni, infiltrazioni, corrosione, cedimenti, deformazioni o distacchi di elementi. Quando emergono anomalie oppure ricorrono le condizioni previste dalle norme tecniche, è necessario coinvolgere professionisti qualificati per determinare il livello di sicurezza e individuare le misure più adeguate.
Gli interventi possono consistere in riparazioni locali, opere di miglioramento o adeguamento strutturale. In attesa dei lavori possono essere adottate misure temporanee, come la limitazione dei carichi, l’interdizione di alcune aree, il trasferimento delle attività o la riduzione dell’affollamento. La gestione deve includere controlli periodici, scadenze definite, responsabilità interne e aggiornamento del DVR e delle procedure di emergenza.
Il datore di lavoro deve inoltre coordinarsi con il proprietario dell’immobile quando non coincide con il titolare dell’attività, affinché le criticità siano comunicate e affrontate senza ritardi. Ogni modifica degli spazi, dei processi o delle attrezzature dovrebbe essere preceduta da una verifica della compatibilità strutturale. In questo modo la sicurezza strutturale diventa parte del miglioramento continuo previsto dall’articolo 15 del Dlgs 81/2008 e accompagna l’intera vita dell’edificio.


