Il ruolo del RLS rispetto alle funzioni dell’ufficiale di polizia giudiziaria è al centro dell’interpello n. 2/2026 della Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Il quesito riguarda la possibilità che, all’interno della stessa azienda sanitaria locale, una persona ricopra contemporaneamente l’incarico di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e quello di ufficiale di polizia giudiziaria appartenente all’organo di vigilanza territorialmente competente. Il quadro normativo richiamato comprende l’articolo 13 del Dlgs 81/2008, che individua i soggetti titolari delle funzioni di vigilanza, e gli articoli 47 e 50 dello stesso decreto, dedicati all’elezione, alla designazione e alle attribuzioni del RLS.
La Commissione richiama inoltre gli articoli 55 e 57 del codice di procedura penale, relativi alle funzioni e alla qualifica della polizia giudiziaria, insieme all’articolo 21 della legge 833/1978, che disciplina l’attribuzione di tali funzioni al personale dei servizi di prevenzione delle aziende sanitarie. Dalla lettura coordinata delle disposizioni emerge che i due incarichi rispondono a finalità differenti e richiedono una chiara separazione sul piano organizzativo e funzionale.
RLS e ufficiale di polizia giudiziaria: funzioni distinte
La distinzione tra le due figure deriva dalla diversa posizione occupata all’interno del sistema di prevenzione. Il RLS è una figura interna all’organizzazione e rappresenta i lavoratori per tutti gli aspetti connessi alla salute e alla sicurezza. Partecipa alle attività di prevenzione attraverso la consultazione, l’accesso alle informazioni, la formulazione di osservazioni e proposte e la segnalazione delle criticità riscontrate. Può inoltre rivolgersi alle autorità competenti quando ritiene che le misure adottate non siano adeguate, senza però assumere poteri ispettivi, investigativi o sanzionatori.
L’ufficiale di polizia giudiziaria, invece, opera nell’ambito dell’organo pubblico di vigilanza e svolge attività di controllo, accertamento e verifica delle eventuali violazioni. La sua funzione richiede imparzialità, indipendenza di giudizio e terzietà rispetto ai soggetti sottoposti a controllo. L’interpello non introduce un divieto generale e automatico di cumulo, ma sottolinea che la concentrazione delle due funzioni nella stessa persona e all’interno della medesima struttura può determinare una sovrapposizione critica. Il rischio si manifesta soprattutto quando chi rappresenta i lavoratori potrebbe trovarsi a ricevere informazioni, formulare segnalazioni o promuovere iniziative sulle quali, in qualità di ufficiale di polizia giudiziaria, dovrebbe successivamente esercitare attività di verifica o accertamento.
Le misure organizzative per garantire imparzialità e terzietà
Le implicazioni organizzative riguardano principalmente le aziende sanitarie e gli enti nei quali il personale addetto alla vigilanza può essere chiamato anche a svolgere incarichi di rappresentanza interna. Le amministrazioni devono valutare preventivamente l’assenza di conflitti di interesse, definire con precisione gli ambiti di competenza e adottare soluzioni capaci di evitare che la stessa persona partecipi, con ruoli differenti, alla gestione e al controllo delle medesime situazioni.
La separazione può richiedere una diversa assegnazione delle attività ispettive, l’esclusione da specifici procedimenti, la revisione degli incarichi o altre misure organizzative coerenti con i principi di imparzialità e buon andamento. Per i lavoratori, la chiarezza dei ruoli garantisce che il RLS possa svolgere liberamente la propria funzione rappresentativa, senza condizionamenti derivanti da responsabilità di controllo. Per i datori di lavoro e i dirigenti, invece, assicura che le eventuali verifiche siano condotte da soggetti effettivamente terzi rispetto al sistema aziendale di prevenzione.
Il chiarimento invita quindi le strutture interessate a non limitarsi a una valutazione formale della compatibilità degli incarichi, ma a verificare concretamente le attività svolte, i procedimenti assegnati e le possibili interferenze. L’efficacia della tutela dipende, infatti, non soltanto dalla presenza delle figure previste dalla legge, ma anche dalla corretta distribuzione delle responsabilità e dall’assenza di sovrapposizioni capaci di compromettere fiducia, trasparenza e imparzialità.


