L’amianto in cantiere richiede una pianificazione preventiva capace di integrare la sicurezza dei lavoratori, la tutela delle persone esterne e la protezione dell’ambiente. L’articolo 256 del Dlgs 81/2008 stabilisce che, prima di iniziare lavori di demolizione o rimozione dell’amianto o di materiali che lo contengono, il datore di lavoro debba predisporre uno specifico piano di lavoro. Gli interventi possono essere eseguiti esclusivamente da imprese in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 212 del Dlgs 152/2006 e iscritte all’Albo nazionale gestori ambientali nella categoria adeguata alla tipologia di materiale trattato. Il piano deve essere inviato all’organo di vigilanza almeno 30 giorni prima dell’avvio delle attività.
Se entro tale periodo non vengono richieste integrazioni, modifiche o prescrizioni operative, l’impresa può procedere con i lavori. Il preavviso non si applica nei casi di urgenza, nei quali devono essere comunicati anche l’orario di inizio delle attività e gli elementi necessari a motivare l’intervento immediato. Le indicazioni contenute nelle linee di indirizzo approvate dalla Regione Lombardia con la DGR n. 3679/2024 aiutano inoltre a definire in modo più dettagliato la documentazione necessaria nei cantieri. Il Dlgs 213/2025, in vigore dal 24 gennaio 2026, ha aggiornato la disciplina sulla protezione dei lavoratori esposti all’amianto, rafforzando in particolare la verifica dell’assenza di rischi prima della ripresa delle altre attività.
Amianto: le informazioni da inserire nel piano di lavoro
Il piano di lavoro deve descrivere in maniera concreta il sito, la natura dell’intervento e le procedure che saranno adottate durante la bonifica. L’analisi preliminare deve individuare il luogo in cui si trovano i materiali contenenti amianto, la loro matrice compatta o friabile, lo stato di conservazione, la quantità da rimuovere e il possibile rischio di dispersione delle fibre. Devono essere indicate la data di avvio, la durata presumibile, le singole fasi operative e le tecniche lavorative utilizzate. La rimozione dell’amianto deve avvenire prima delle operazioni di demolizione, salvo che tale modalità determini per i lavoratori un rischio maggiore rispetto al mantenimento temporaneo del materiale sul posto. Il documento deve inoltre specificare le attrezzature impiegate, i dispositivi di protezione individuale, le protezioni delle vie respiratorie e le procedure di vestizione, svestizione e decontaminazione.
Quando l’intervento riguarda coperture o superfici poste in quota, occorre valutare la stabilità e la pedonabilità delle strutture, la presenza di lucernari, il rischio di sfondamento e le misure contro le cadute dall’alto. Il piano deve disciplinare anche la delimitazione dell’area, il controllo degli accessi, la protezione dei terzi e le modalità di raccolta, imballaggio, etichettatura, deposito temporaneo e smaltimento dei materiali rimossi. Se è prevedibile il superamento dei valori limite di esposizione, devono essere programmate le misure aggiuntive previste dagli articoli 254 e 255 del Dlgs 81/2008. Al termine della bonifica deve essere verificata l’assenza di rischi residui, eventualmente anche mediante misurazioni ambientali nelle aree di lavoro confinate.
Le verifiche operative prima e durante la bonifica
Le imprese devono considerare il piano di lavoro come uno strumento operativo e non come un semplice adempimento documentale. Un piano generico, non coerente con le caratteristiche effettive del sito o privo delle misure necessarie può compromettere l’organizzazione dell’intervento ed esporre lavoratori e soggetti esterni alla dispersione delle fibre. Prima dell’avvio è quindi necessario effettuare sopralluoghi accurati, verificare la documentazione disponibile e coordinare le previsioni del piano con il PSC, il POS e le altre procedure di cantiere.
Durante i lavori, il datore di lavoro deve garantire il rispetto delle tecniche indicate, l’utilizzo corretto dei DPI, la pulizia delle aree e la gestione controllata dei rifiuti. I lavoratori e i loro rappresentanti devono poter accedere alla documentazione e ricevere informazioni comprensibili sulle attività e sui rischi presenti. Il coordinamento tra impresa esecutrice, committente, coordinatori per la sicurezza e figure incaricate della bonifica consente di individuare tempestivamente eventuali variazioni delle condizioni operative e di adeguare le misure di prevenzione.
Particolare attenzione deve essere riservata alle interferenze con le altre lavorazioni, che non possono riprendere nelle aree interessate fino alla verifica dell’assenza di rischi dovuti all’esposizione. Una redazione accurata del piano permette quindi di definire tempi, responsabilità e controlli, ridurre il rischio di esposizione e documentare le scelte adottate durante tutte le fasi della bonifica.


