Batterie al litio: stoccaggio sicuro e prevenzione incendi

Batterie al litio: stoccaggio sicuro e prevenzione incendi

Le batterie al litio sono sempre più presenti nei luoghi di lavoro, all’interno di utensili portatili, dispositivi elettronici, mezzi di movimentazione, biciclette elettriche e sistemi di accumulo. Il loro stoccaggio richiede però una valutazione specifica del rischio incendio, poiché danneggiamenti, difetti interni, sovraccarichi o temperature elevate possono provocare il surriscaldamento incontrollato delle celle, noto come fuga termica. In questa condizione, l’aumento della temperatura può favorire emissioni, incendi, esplosioni e proiezioni di frammenti.

Il quadro italiano parte dagli articoli 17 e 28 del Dlgs 81/2008, che impongono al datore di lavoro la valutazione di tutti i rischi, e dall’articolo 46, dedicato alla prevenzione incendi. Il D.M. 3 settembre 2021 stabilisce inoltre i criteri generali per la progettazione, la realizzazione e l’esercizio della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro, mentre il D.M. 2 settembre 2021 disciplina la gestione della sicurezza in esercizio e in emergenza. In questo contesto si inserisce un progetto di norma europea dedicato alle prestazioni degli armadi antincendio utilizzati per custodire e ricaricare batterie portatili agli ioni di litio. Il documento è ancora in fase di elaborazione e non costituisce, allo stato attuale, un nuovo obbligo direttamente applicabile alle imprese.

Batterie al litio: i requisiti previsti per gli armadi

Il progetto definisce prove e caratteristiche finalizzate a limitare gli effetti di una fuga termica sviluppata all’interno del contenitore. L’armadio dovrebbe impedire che fiamme, calore e frammenti raggiungano le aree circostanti, riducendo il rischio di propagazione dell’incendio verso materiali combustibili, attrezzature e locali adiacenti. La protezione dovrebbe funzionare anche nella situazione opposta, cioè quando un incendio esterno espone il contenitore a temperature elevate. In questo caso, l’obiettivo è rallentare il riscaldamento delle batterie custodite e impedire che vengano coinvolte rapidamente. 

Tra i requisiti allo studio rientrano la presenza di sensori capaci di rilevare l’aumento della temperatura, dispositivi per individuare fumo o monossido di carbonio e sistemi di allarme collegati all’apertura prolungata dello sportello. Sono considerate anche aperture di ventilazione adeguatamente protette, affinché il ricambio d’aria non comprometta la resistenza del contenitore. Il documento prende in esame sia la conservazione sia la ricarica all’interno dell’armadio, attività che richiedono un controllo attento delle condizioni elettriche e termiche. Non risulta invece ancora definita l’eventuale integrazione obbligatoria di sistemi automatici di spegnimento. I contenuti potranno quindi cambiare durante il percorso di approvazione e dovranno essere verificati nella versione definitiva della futura norma.

Le misure immediate per deposito, ricarica e movimentazione

Le imprese non devono attendere la conclusione del percorso normativo per verificare la sicurezza delle modalità di stoccaggio adottate. Il datore di lavoro deve individuare quantità, tipologie e stato delle batterie presenti, distinguendo i prodotti integri da quelli danneggiati, deformati, surriscaldati, restituiti o destinati allo smaltimento. Le aree di deposito e ricarica devono essere organizzate lontano da fonti di calore, materiali facilmente combustibili, vie di esodo e lavorazioni che possano causare urti o perforazioni. 

È opportuno evitare accumuli non controllati, utilizzare dispositivi e caricabatterie compatibili e rispettare le indicazioni del fabbricante su temperatura, tensione e modalità di conservazione. Le batterie che presentano anomalie devono essere isolate e gestite con procedure specifiche, evitando di rimetterle in carica o di collocarle insieme ai prodotti integri. La valutazione del rischio deve considerare anche ventilazione, rivelazione dell’incendio, compartimentazione, accessibilità dei mezzi di estinzione, gestione dell’allarme e modalità di intervento degli addetti. 

Devono inoltre essere definite istruzioni per ricezione, movimentazione, controllo visivo, ricarica e smaltimento, accompagnate da informazione e formazione dei lavoratori. Per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, eventuali modifiche significative ai quantitativi, ai locali o alle modalità di deposito devono essere valutate anche rispetto agli adempimenti applicabili. L’arrivo di una norma europea specifica potrà offrire criteri più uniformi per scegliere e verificare gli armadi antincendio, ma la tutela aziendale dipende già oggi da una gestione documentata e coerente con il rischio reale.

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