CIGO 2026 per eventi climatici: tutele estese nell’edilizia

CIGO 2026 per eventi climatici: tutele estese nell’edilizia

La CIGO per eventi climatici eccezionali viene rafforzata per le imprese dell’edilizia, del settore lapideo e delle escavazioni. L’articolo 6 del decreto-legge 26 giugno 2026, n. 107, introduce una disciplina temporanea applicabile alle sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa effettuate dal 1° luglio al 31 dicembre 2026 e determinate da eventi oggettivamente non evitabili. Le istruzioni operative sono state fornite dall’INPS con il messaggio n. 2418 del 20 luglio 2026. La misura interessa i datori di lavoro rientranti nell’ambito della CIGO ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettere m), n) e o), del Dlgs 148/2015

Tra gli eventi rilevanti rientrano le condizioni climatiche eccezionali e le ondate straordinarie di calore che rendono impossibile o pericolosa la prosecuzione delle lavorazioni, soprattutto nei cantieri e nelle attività svolte prevalentemente all’aperto. La nuova disciplina non determina un accesso automatico al trattamento: l’impresa deve presentare la domanda e dimostrare il collegamento tra l’evento climatico e la sospensione o riduzione dell’attività.

La CIGO neutralizzata non riduce le 52 settimane disponibili

La CIGO autorizzata nel periodo agevolato per eventi oggettivamente non evitabili non viene conteggiata nel limite massimo ordinario di 52 settimane previsto nel biennio mobile. Le imprese interessate possono quindi ricevere l’integrazione salariale senza ridurre il plafond utilizzabile per eventuali successive sospensioni dell’attività. Le settimane neutralizzate sono indennizzate dall’INPS, ma non concorrono al raggiungimento della durata massima del trattamento. Per le domande collegate agli eventi climatici non si applica neppure il requisito generale dei 30 giorni di anzianità di lavoro effettivo presso l’unità produttiva. 

Possono quindi essere inclusi nella richiesta anche i lavoratori assunti recentemente e coinvolti nella sospensione o riduzione dell’attività. Il datore di lavoro non è inoltre tenuto al versamento del contributo addizionale, in applicazione dell’articolo 13, comma 3, del Dlgs 148/2015. Le settimane autorizzate continuano tuttavia a rilevare per determinare l’eventuale aliquota del contributo addizionale dovuto in relazione ad altri periodi di integrazione salariale fruiti nel quinquennio mobile.

Le domande e gli obblighi di prevenzione nei cantieri

Le imprese devono presentare la domanda di CIGO attraverso i consueti servizi telematici entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio l’evento. La richiesta deve indicare la causale, il periodo interessato, l’unità produttiva, i lavoratori coinvolti e le ragioni per cui le condizioni climatiche hanno impedito il regolare svolgimento delle lavorazioni. 

È necessario documentare il carattere oggettivamente non evitabile dell’evento e il rapporto diretto con la sospensione o riduzione dell’attività. La possibilità di ricorrere alla CIGO rappresenta una tutela economica per i lavoratori e uno strumento di sostegno per la continuità aziendale, ma non sostituisce gli obblighi previsti in materia di salute e sicurezza. Il datore di lavoro deve continuare a valutare il rischio da calore, aggiornare le misure di prevenzione e organizzare le attività tenendo conto delle condizioni effettive. 

Tra gli interventi da adottare possono rientrare la rimodulazione degli orari, l’introduzione di pause, la disponibilità di acqua, la predisposizione di zone ombreggiate e la sospensione delle lavorazioni quando le temperature rendono insufficiente ogni altra misura di protezione.

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