Rischio chimico: norme per valutare l’esposizione sul lavoro

Rischio chimico: norme per valutare l’esposizione sul lavoro

Il rischio chimico rappresenta un fattore di esposizione presente in numerosi ambienti di lavoro e non riguarda esclusivamente industrie chimiche o laboratori. Il principale riferimento normativo è il Titolo IX, Capo I, del Dlgs 81/2008, che disciplina la protezione dei lavoratori dagli agenti chimici pericolosi. In particolare, l’art. 223 impone al datore di lavoro di valutare i rischi considerando le proprietà pericolose degli agenti, le informazioni contenute nelle schede di dati di sicurezza, il livello, il modo e la durata dell’esposizione, le quantità utilizzate e le circostanze nelle quali viene svolto il lavoro. 

A questo quadro si affiancano i regolamenti europei REACH e CLP e le successive modifiche della disciplina sulle sostanze pericolose. Un recente approfondimento INAIL richiama inoltre il ruolo delle norme tecniche nella corretta valutazione dell’esposizione professionale, con particolare riferimento alla UNI EN 689:2019 e alla UNI EN 482:2021. Questi strumenti permettono di integrare gli obblighi legislativi con criteri tecnici utili a rendere le misurazioni più affidabili e uniformi.

Il rischio chimico e le norme per misurare l’esposizione

Il rischio chimico deve essere valutato tenendo conto delle modalità con cui le sostanze possono entrare nell’organismo, in particolare attraverso inalazione e assorbimento cutaneo. Quando la valutazione richiede la misurazione delle concentrazioni degli agenti presenti nell’aria, le norme tecniche forniscono criteri utili per organizzare correttamente il monitoraggio. La UNI EN 689:2019 disciplina la strategia per la valutazione dell’esposizione per inalazione agli agenti chimici e per la verifica della conformità ai valori limite di esposizione professionale. La norma aiuta a individuare lavoratori con condizioni di esposizione simili, programmare i campionamenti e interpretare i risultati ottenuti. 

La UNI EN 482:2021 definisce invece i requisiti prestazionali che devono possedere le procedure utilizzate per determinare la concentrazione degli agenti chimici negli ambienti di lavoro. Le due norme operano quindi in modo complementare: la prima definisce la strategia di valutazione, mentre la seconda contribuisce a garantire l’affidabilità delle misurazioni. Il loro utilizzo non sostituisce la valutazione dei rischi prevista dal Dlgs 81/2008, ma costituisce un supporto tecnico per renderla più precisa e coerente con le effettive condizioni di esposizione.

Le imprese devono aggiornare valutazione e misure di prevenzione

Le imprese devono partire dall’individuazione di tutte le sostanze e miscele presenti nei processi lavorativi, comprese quelle generate durante le attività, come polveri, fumi, vapori o aerosol. La valutazione deve considerare anche eventuali esposizioni contemporanee a più agenti chimici, perché il rischio complessivo può dipendere dalla loro combinazione. Quando necessario, le misurazioni ambientali consentono di verificare il livello di esposizione e confrontarlo con i valori limite professionali applicabili. 

Sulla base dei risultati, il datore di lavoro deve adottare le misure previste dagli artt. 224 e 225 del Dlgs 81/2008, privilegiando innanzitutto l’eliminazione o la riduzione del rischio alla fonte, la sostituzione delle sostanze più pericolose quando tecnicamente possibile, sistemi di aspirazione e ventilazione adeguati e corrette procedure operative. 

Solo successivamente assumono rilievo anche i dispositivi di protezione individuale. La valutazione deve inoltre essere aggiornata quando intervengono modifiche significative nei processi, nelle sostanze utilizzate o nelle condizioni di esposizione. Una gestione efficace del rischio chimico richiede quindi un approccio continuo, nel quale valutazione, misurazione e prevenzione siano integrate nella normale organizzazione della sicurezza aziendale.

Come possiamo aiutarti?