Appalti e sicurezza: nuovi confini per l'impresa affidataria

Appalti e sicurezza: nuovi confini per l’impresa affidataria

Gli appalti e i subappalti nei cantieri richiedono una chiara individuazione degli obblighi di sicurezza che gravano sull’impresa affidataria e sulle imprese esecutrici. Con la sentenza n. 30130, depositata il 7 agosto 2026, la quarta sezione penale della Corte di Cassazione è intervenuta sui confini della responsabilità dell’impresa affidataria, partendo da un infortunio mortale avvenuto in un cantiere stradale. Il riferimento centrale è il Dlgs 81/2008. L’articolo 97, comma 1, impone al datore di lavoro dell’impresa affidataria di verificare le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l’applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni contenute nel piano di sicurezza e coordinamento. 

Lo stesso articolo richiama inoltre gli obblighi previsti dall’articolo 26 in materia di cooperazione e coordinamento. La Cassazione chiarisce però che questa posizione di garanzia non determina automaticamente una responsabilità per ogni violazione commessa dall’impresa subappaltatrice. Occorre invece verificare quale controllo fosse concretamente esigibile dall’affidataria, tenendo conto dell’organizzazione del cantiere, dell’autonomia tecnico-operativa dell’esecutrice, della riconoscibilità del pericolo e della possibilità di intervenire utilmente.

Appalti: la Cassazione distingue verifica e obblighi diretti

Gli appalti oggetto della pronuncia riguardavano lavori stradali durante i quali un pedone era stato investito mortalmente da una macchina operatrice in retromarcia. Il POS dell’impresa esecutrice aveva già individuato il rischio di investimento e previsto la presenza di due movieri per regolare il transito. La Cassazione ha rilevato che il piano risultava adeguato e che, al momento di un precedente sopralluogo, era stata verificata la presenza di un numero di lavoratori sufficiente a svolgere anche tale funzione. Da qui la necessità di distinguere due diversi piani di responsabilità. L’articolo 97 del Dlgs 81/2008 impone all’impresa affidataria di verificare le condizioni generali di sicurezza, la congruenza dei POS delle imprese esecutrici rispetto al proprio e l’applicazione delle disposizioni del PSC. 

Questo controllo deve essere effettivo e non soltanto documentale, ma non può trasformarsi in una sorveglianza continua di ogni singola fase operativa. Diverso è il caso degli obblighi direttamente posti a carico dell’affidataria. L’articolo 96, comma 1, lettera b), prevede infatti la predisposizione dell’accesso e della recinzione del cantiere con modalità chiaramente visibili e individuabili. Nel primo caso la responsabilità può derivare da un difetto di verifica o coordinamento sull’attività altrui. Nel secondo deriva invece dalla mancata esecuzione di un obbligo proprio. Proprio per questa distinzione la Cassazione ha annullato con rinvio la decisione relativa all’impresa affidataria, richiedendo una nuova valutazione degli obblighi concretamente violati.

L’impresa affidataria deve definire controlli e compiti concreti

Le imprese affidatarie devono quindi prestare particolare attenzione alla ripartizione dei compiti lungo tutta la catena del subappalto. Affidare una lavorazione a un’impresa esecutrice non elimina gli obblighi previsti dalla normativa, ma non rende neppure l’affidataria automaticamente responsabile di ogni comportamento operativo del subappaltatore. 

È necessario verificare preventivamente l’organizzazione della sicurezza, controllare la coerenza dei POS, assicurare l’applicazione del PSC quando previsto e intervenire quando emergano situazioni di pericolo riconoscibili e concretamente eliminabili. Allo stesso tempo, devono essere individuati gli adempimenti che restano direttamente a carico dell’affidataria e quelli che rientrano invece nell’autonomia organizzativa dell’impresa esecutrice. 

Una corretta ripartizione delle attività, accompagnata da verifiche documentate, sopralluoghi adeguati e un coordinamento effettivo, consente di ridurre sia i rischi per i lavoratori sia le incertezze sulle responsabilità. La pronuncia conferma quindi che, negli appalti e nei subappalti, la responsabilità non può essere ricostruita sulla sola qualifica contrattuale dell’impresa, ma deve essere collegata agli obblighi concretamente esigibili, alle condizioni effettive del cantiere e alla possibilità reale di prevenire il rischio.

Come possiamo aiutarti?