Il DVR rappresenta uno degli strumenti fondamentali per la gestione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. L’articolo 28 del Dlgs 81/2008 stabilisce che la valutazione deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori e deve tradursi nella redazione del Documento di Valutazione dei Rischi. La responsabilità della valutazione e dell’elaborazione del DVR ricade sul datore di lavoro, che svolge questa attività con la collaborazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e del medico competente, nei casi previsti, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
Il documento deve descrivere i rischi presenti nell’organizzazione aziendale, individuare le misure di prevenzione e protezione adottate e definire un programma per il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza. La valutazione non deve quindi essere considerata un adempimento puramente formale, ma un processo che deve riflettere le caratteristiche reali dell’attività, delle mansioni, delle attrezzature utilizzate e degli ambienti di lavoro. La giurisprudenza recente conferma proprio questo principio, richiamando la necessità di evitare valutazioni generiche o limitate al semplice recepimento di indicazioni tecniche predisposte per macchinari e attrezzature.
DVR: contenuti e valutazione concreta dei rischi aziendali
Il DVR deve ricostruire in modo chiaro l’organizzazione dell’attività e i pericoli ai quali possono essere esposti i lavoratori. Tra gli elementi rilevanti rientrano la descrizione degli ambienti e delle fasi di lavoro, l’individuazione delle mansioni, gli impianti e le attrezzature utilizzate, le sostanze impiegate e i rischi specifici collegati alle diverse attività. Per ciascun rischio devono essere individuate le misure di prevenzione e protezione già adottate e quelle necessarie per migliorare ulteriormente le condizioni di sicurezza. Un ruolo importante è svolto dal programma di miglioramento, che consente di stabilire gli interventi da realizzare, i soggetti incaricati della loro attuazione, le risorse necessarie e le relative priorità.
La recente giurisprudenza ha ribadito che non è sufficiente riportare nel DVR categorie generiche di rischio o limitarsi a richiamare il manuale del costruttore di una macchina. La valutazione deve invece prendere in considerazione le condizioni effettive nelle quali l’attrezzatura viene utilizzata, le modalità operative seguite dai lavoratori e anche le situazioni anomale ragionevolmente prevedibili. Lo stesso principio riguarda le prassi aziendali: comportamenti operativi ripetuti e conosciuti devono essere considerati nella valutazione quando possono determinare situazioni di pericolo.
Le imprese devono aggiornare il DVR quando cambiano i rischi
Le imprese devono assicurarsi che il DVR rimanga coerente con l’effettiva organizzazione del lavoro e non diventi un documento statico. L’articolo 29 del Dlgs 81/2008 prevede infatti la rielaborazione della valutazione in occasione di modifiche significative del processo produttivo o dell’organizzazione del lavoro, in relazione all’evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione, a seguito di infortuni significativi oppure quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità.
L’introduzione di nuove attrezzature, il cambiamento delle procedure, l’utilizzo di nuove sostanze o la comparsa di differenti modalità operative possono quindi rendere necessario riesaminare i rischi già valutati. Per il datore di lavoro diventa essenziale verificare periodicamente che quanto descritto nel DVR corrisponda realmente alle attività svolte e che le misure previste siano effettivamente applicate.
Una valutazione precisa consente di individuare le criticità prima che possano trasformarsi in infortuni o malattie professionali, programmare gli interventi con maggiore efficacia e definire con chiarezza formazione, procedure e dispositivi di protezione necessari. Il DVR assume così una funzione operativa: non soltanto documentare la valutazione effettuata, ma guidare concretamente l’azienda nella prevenzione e nel miglioramento continuo della sicurezza.


