Il servizio di prevenzione e protezione rappresenta uno degli elementi centrali nell’organizzazione della salute e sicurezza sul lavoro. L’art. 31 del Dlgs 81/2008 stabilisce che il datore di lavoro organizza il servizio prioritariamente all’interno dell’azienda o dell’unità produttiva, individuando le risorse necessarie in relazione alle dimensioni, ai rischi e alle caratteristiche dell’attività svolta. Il ricorso a persone o servizi esterni è previsto quando all’interno non sono presenti lavoratori in possesso dei requisiti professionali richiesti dall’art. 32.
In specifiche realtà, individuate dal comma 6 dell’art. 31, il servizio interno è invece obbligatorio, come nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori, nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori e nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori. La disciplina punta quindi a garantire che la prevenzione sia integrata nell’organizzazione aziendale e non venga considerata come un’attività separata dai processi di lavoro.
La prevenzione tra organizzazione interna e supporto esterno
La scelta tra un RSPP interno e il ricorso a competenze esterne deve essere valutata sulla base delle caratteristiche concrete dell’impresa. La normativa attribuisce priorità a una struttura capace di conoscere direttamente ambienti, processi produttivi, attrezzature e modalità di lavoro. Il concetto di RSPP interno, inoltre, non coincide necessariamente con quello di lavoratore dipendente: ciò che assume rilievo è il suo effettivo inserimento nell’organizzazione aziendale e la capacità di garantire una presenza adeguata allo svolgimento dei compiti assegnati.
Nelle imprese di minori dimensioni può risultare utile anche un’organizzazione che combini competenze interne ed esterne, ad esempio attraverso un RSPP esterno affiancato da uno o più ASPP presenti stabilmente in azienda. In questo modo è possibile integrare la competenza specialistica con una conoscenza quotidiana delle lavorazioni e delle eventuali criticità. Gli addetti e i responsabili del servizio devono comunque possedere i requisiti previsti dall’art. 32 del Dlgs 81/2008 e disporre di tempo, mezzi e risorse adeguati. Sul piano formativo trova oggi applicazione anche l’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24 maggio 2025, che ridefinisce durata e contenuti minimi dei percorsi di formazione in materia di salute e sicurezza.
La presenza effettiva del SPP nella gestione dei rischi
La corretta organizzazione del SPP non si esaurisce nella nomina formale del RSPP. Il datore di lavoro deve verificare che il servizio sia realmente in grado di svolgere le attività previste dall’art. 33 del Dlgs 81/2008, dalla valutazione dei fattori di rischio all’individuazione delle misure di prevenzione, fino alla predisposizione delle procedure di sicurezza e alla partecipazione ai programmi di informazione e formazione. Il ricorso a un professionista esterno non trasferisce inoltre le responsabilità che la normativa mantiene in capo al datore di lavoro.
Per questo è importante definire chiaramente compiti, modalità di coordinamento e tempi dedicati all’attività di prevenzione, prevedendo sopralluoghi periodici e un flusso costante di informazioni sulle modifiche dei processi, sugli infortuni, sui quasi infortuni e sulle eventuali non conformità. Un servizio realmente integrato permette di intervenire sulle criticità prima che si trasformino in eventi dannosi e di aggiornare tempestivamente le misure di prevenzione.
Per le imprese, quindi, la scelta dell’assetto più adeguato deve partire non soltanto dal rispetto formale degli obblighi, ma dalla capacità del SPP di essere concretamente presente, conoscere l’organizzazione e contribuire in modo continuativo alla tutela dei lavoratori.


