Aggregati recuperati: limiti per l’utilizzo in discarica

Aggregati recuperati: limiti per l’utilizzo in discarica

Gli aggregati recuperati derivanti da rifiuti inerti da costruzione e demolizione sono disciplinati dal DM 28 giugno 2024, n. 127, che stabilisce i criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi dell’art. 184-ter del Dlgs 152/2006. Il decreto individua le condizioni tecniche e ambientali che consentono al materiale recuperato di essere utilizzato come prodotto e definisce specifiche destinazioni d’uso. Un recente chiarimento del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, fornito in risposta a un interpello presentato ai sensi dell’art. 3-septies del Dlgs 152/2006, ha affrontato il caso dell’impiego di questi materiali per la copertura giornaliera delle discariche di rifiuti urbani. 

Il Ministero ha precisato che tale utilizzo non è espressamente compreso tra quelli previsti dall’allegato 1 del DM 127/2024. Di conseguenza, la sola conformità del materiale ai requisiti previsti dal decreto non consente automaticamente di destinarlo alla copertura giornaliera dei rifiuti abbancati.

Gli aggregati recuperati e i limiti dell’End of Waste

Gli aggregati recuperati possono perdere la qualifica di rifiuto secondo il DM 127/2024 soltanto quando rispettano i requisiti previsti dal regolamento e sono destinati agli specifici utilizzi ammessi. Tra questi rientrano diverse applicazioni nell’ambito delle opere di ingegneria civile, come sottofondi, rilevati, riempimenti e altre destinazioni tecnicamente individuate. La copertura giornaliera delle discariche, invece, non compare tra gli impieghi espressamente previsti. Questo significa che un materiale destinato esclusivamente a tale funzione non può beneficiare automaticamente della disciplina End of Waste prevista dal decreto. 

Quando la destinazione finale è diversa da quelle indicate, trova applicazione la disciplina dell’art. 184-ter, comma 3, del Dlgs 152/2006, che consente una valutazione caso per caso nell’ambito del procedimento autorizzatorio. Il chiarimento non esclude però ogni possibile utilizzo degli aggregati all’interno di una discarica. Se il materiale viene impiegato per una funzione tecnica o ingegneristica effettivamente riconducibile agli utilizzi previsti dal DM 127/2024, come la realizzazione di sottofondi, strati drenanti o strutture accessorie, la cessazione della qualifica di rifiuto può risultare compatibile con la disciplina, purché siano rispettati tutti i requisiti previsti.

Le verifiche necessarie prima dell’utilizzo in discarica

Le imprese e i gestori degli impianti devono quindi verificare con attenzione la destinazione effettiva del materiale prima di considerarlo aggregato recuperato ai fini dell’End of Waste. Non è sufficiente che il materiale presenti determinate caratteristiche tecniche: occorre anche che il suo utilizzo finale rientri tra quelli ammessi dal regolamento o sia coperto da uno specifico titolo autorizzativo. 

Nel caso della copertura giornaliera delle discariche è necessario verificare le condizioni contenute nell’autorizzazione dell’impianto e accertare se l’impiego possa essere ricondotto a una delle destinazioni previste oppure richieda un’autorizzazione specifica. Particolare attenzione deve essere riservata anche alla dichiarazione di conformità dell’aggregato recuperato, che deve indicare correttamente le caratteristiche e la destinazione del materiale. 

Un utilizzo non coerente con quanto previsto dal DM 127/2024 può infatti comportare il mantenimento della qualifica di rifiuto e l’applicazione della relativa disciplina. Il chiarimento del MASE rafforza quindi la necessità di collegare sempre le caratteristiche del materiale alla sua destinazione concreta, evitando interpretazioni estensive degli utilizzi ammessi e garantendo la corretta gestione ambientale lungo tutta la filiera.

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