Le contravvenzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro non consentono la rateizzazione della somma dovuta per accedere alla procedura di estinzione del reato. A chiarirlo è la nota INL prot. n. 2010 del 18 settembre 2026, che interviene sull’applicazione dell’art. 21, comma 2, del Dlgs 758/1994. La disposizione disciplina il procedimento successivo all’accertamento di determinate violazioni contravvenzionali: l’organo di vigilanza impartisce al contravventore una prescrizione finalizzata a eliminare la violazione e, una volta verificato l’adempimento, lo ammette al pagamento in sede amministrativa di una somma pari a un quarto del massimo dell’ammenda prevista.
Il versamento deve essere effettuato entro 30 giorni. Il pagamento, insieme all’adempimento della prescrizione, costituisce una condizione necessaria affinché possa operare il meccanismo di estinzione della contravvenzione previsto dall’art. 24 del Dlgs 758/1994.
Contravvenzioni sulla sicurezza: perché il pagamento non può essere rateizzato
La procedura prevista dal Dlgs 758/1994 ha caratteristiche differenti rispetto al normale pagamento di una sanzione amministrativa. Per questo motivo, alla somma prevista dall’art. 21, comma 2, non può essere applicata la possibilità di rateizzazione disciplinata dall’art. 26 della legge 689/1981. L’organo di vigilanza non può quindi autorizzare né una suddivisione dell’importo in più rate né una dilazione del termine di pagamento. Il contravventore che abbia correttamente adempiuto alla prescrizione deve versare l’intera somma entro il termine di 30 giorni previsto dalla legge.
Sul punto è intervenuta anche la Corte di Cassazione, Sezione penale, con la sentenza n. 17202 del 6 aprile 2016, che ha escluso la possibilità di dilazionare il pagamento e ha riconosciuto carattere essenziale al rispetto del termine previsto dalla disposizione. Diversa è invece l’ipotesi in cui un’ammenda venga irrogata in sede penale attraverso una sentenza o un decreto penale di condanna. In questo caso, la rateizzazione può essere disposta dal giudice secondo quanto previsto dall’art. 133-ter del codice penale.
Il pagamento entro 30 giorni è decisivo per estinguere il reato
Il rispetto dei termini assume quindi un ruolo fondamentale per imprese e soggetti destinatari delle prescrizioni degli organi di vigilanza. L’adempimento della prescrizione, infatti, non è sufficiente da solo a determinare l’estinzione della contravvenzione: è necessario anche che il pagamento sia effettuato integralmente e nei tempi previsti. La nota INL richiama inoltre il principio secondo cui il pagamento tardivo non produce l’estinzione del reato.
La procedura amministrativa prevista dal Dlgs 758/1994 e l’eventuale pena pecuniaria successivamente applicata dal giudice restano infatti due strumenti distinti e non intercambiabili. Per le imprese diventa quindi importante gestire con particolare attenzione le prescrizioni ricevute, verificando tempestivamente sia gli interventi necessari per eliminare la violazione sia le scadenze relative al pagamento.
La corretta gestione della procedura consente, quando ricorrono tutte le condizioni previste dalla legge, di beneficiare dell’estinzione della contravvenzione. Il mancato pagamento entro i 30 giorni, al contrario, impedisce di completare positivamente il procedimento previsto dagli artt. 20 e seguenti del Dlgs 758/1994.


