I carriponte rientrano tra le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori. La disciplina trova riferimento nell’art. 73 del Dlgs 81/2008 e nell’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, che individua i percorsi formativi necessari per l’utilizzo in sicurezza di determinate attrezzature. L’obiettivo è garantire che chi opera con carriponte e gru a cavalletto possieda conoscenze teoriche e capacità pratiche adeguate ai rischi connessi alla movimentazione dei carichi.
La formazione non deve quindi essere considerata un adempimento formale, ma uno strumento essenziale per prevenire cadute di materiali, urti, schiacciamenti e manovre non corrette. Il nuovo quadro rafforza inoltre il principio secondo cui esperienza e affiancamento non possono sostituire la formazione obbligatoria prevista dalla normativa.
Carriponte: come cambia la formazione degli operatori
La formazione per l’uso del carroponte è strutturata in una parte teorica e in una parte pratica. Il modulo teorico affronta il funzionamento dell’attrezzatura, i principali componenti, i dispositivi di sicurezza, i rischi connessi al sollevamento e alla movimentazione dei carichi e le corrette procedure operative. La parte pratica deve invece permettere all’operatore di acquisire capacità concrete nella verifica del carroponte, nell’imbracatura dei carichi, nell’esecuzione delle manovre e nella gestione delle possibili oscillazioni.
Il percorso varia anche in funzione della tipologia di comando utilizzata, distinguendo tra comando in cabina, comando pensile o radiocomando. Centrale è anche la capacità di riconoscere anomalie, limiti di utilizzo e condizioni che possono compromettere la sicurezza. La formazione deve quindi essere coerente con l’attrezzatura effettivamente utilizzata e con le condizioni operative presenti nel luogo di lavoro.
Le imprese devono integrare formazione e controlli sull’attrezzatura
Le imprese che utilizzano carriponte devono verificare che gli operatori siano adeguatamente formati e abilitati prima dell’utilizzo dell’attrezzatura. Questo obbligo si inserisce nella più ampia gestione della sicurezza prevista dal Dlgs 81/2008, che impone al datore di lavoro di mettere a disposizione attrezzature idonee, correttamente mantenute e sottoposte ai controlli necessari.
La formazione deve essere accompagnata da procedure aziendali chiare, controlli pre-operativi e corretta gestione degli accessori di sollevamento. Devono inoltre essere rispettate le portate indicate dal costruttore e le modalità di utilizzo previste per ciascun tipo di carico. Una movimentazione eseguita senza adeguata preparazione può generare situazioni di pericolo anche gravi, soprattutto quando vengono sottovalutati fattori come peso, baricentro, oscillazione o interferenze con altri lavoratori.
La nuova disciplina rafforza quindi la necessità di integrare formazione, organizzazione del lavoro e controllo delle attrezzature in un unico sistema di prevenzione.


