Polizza catastrofale: obblighi e beni coperti per le imprese

Polizza catastrofale: obblighi e beni coperti per le imprese

La polizza catastrofale è diventata un adempimento obbligatorio per le imprese con sede legale in Italia e per quelle estere con una stabile organizzazione nel territorio nazionale, quando tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese. L’obbligo è stato introdotto dall’art. 1, commi da 101 a 111, della legge 213/2023 e riguarda la copertura dei danni direttamente provocati da eventi catastrofali quali terremoti, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni. 

Le modalità operative sono state successivamente definite dal decreto ministeriale 18/2025, mentre il decreto legge 39/2025, convertito dalla legge 78/2025, ha ridefinito le scadenze per l’adeguamento. Il calendario ha previsto termini differenti in base alla dimensione e al settore delle imprese, con l’obiettivo di estendere progressivamente la copertura assicurativa obbligatoria. Restano escluse, in particolare, le imprese agricole disciplinate dall’art. 2135 del codice civile, per le quali opera uno specifico sistema di tutela contro i danni catastrofali meteoclimatici.

Polizza catastrofale: quali beni devono essere assicurati

La polizza catastrofale riguarda i beni individuati dall’art. 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile, utilizzati nell’esercizio dell’attività d’impresa. Rientrano quindi nella copertura obbligatoria i terreni, i fabbricati, gli impianti e macchinari e le attrezzature industriali e commerciali. L’obbligo non dipende necessariamente dalla proprietà del bene: devono essere assicurati anche i beni utilizzati dall’impresa attraverso locazione, leasing o comodato, salvo che risultino già coperti da una polizza equivalente sottoscritta da un altro soggetto. 

Sono invece esclusi i veicoli iscritti al PRA e i beni immobili ancora in costruzione, in quanto classificati diversamente all’interno dello stato patrimoniale. Per gli immobili rileva inoltre la regolarità edilizia: non possono rientrare nella copertura obbligatoria gli immobili gravati da abusi edilizi o costruiti in assenza delle necessarie autorizzazioni, mentre possono essere assicurati gli immobili oggetto di sanatoria o per i quali sia in corso un procedimento di regolarizzazione.

La mancata copertura può incidere sugli incentivi pubblici

La mancata stipula della polizza può produrre conseguenze significative per le imprese, soprattutto nell’accesso alle misure pubbliche di sostegno. L’art. 1, comma 102, della legge 213/2023 prevede infatti che dell’inadempimento dell’obbligo assicurativo si debba tenere conto nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni e agevolazioni finanziarie finanziate con risorse pubbliche. 

Le singole amministrazioni sono chiamate a definire le modalità con cui tale requisito incide sui rispettivi strumenti agevolativi. Per le imprese diventa quindi importante verificare non soltanto l’esistenza della copertura, ma anche la corretta individuazione dei beni da assicurare e la conformità delle polizze già sottoscritte. Il decreto ministeriale 18/2025 stabilisce infatti che le coperture già esistenti debbano essere adeguate alle nuove disposizioni a partire dal primo rinnovo o quietanzamento utile. 

La corretta valutazione dei beni, del loro valore e del livello di rischio rappresenta quindi un passaggio essenziale per rispettare l’obbligo e garantire una maggiore capacità di risposta dell’impresa in caso di eventi naturali particolarmente gravi.

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