I DPI rappresentano uno degli strumenti fondamentali per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori esposti a rischi che non possono essere eliminati o sufficientemente ridotti attraverso misure tecniche, organizzative o di protezione collettiva. Il quadro europeo di riferimento è definito dal Regolamento (UE) 2016/425 sui dispositivi di protezione individuale, che stabilisce i requisiti essenziali di salute e sicurezza ai quali devono rispondere i prodotti immessi sul mercato. In particolare, l’articolo 14 prevede la presunzione di conformità per i DPI realizzati nel rispetto delle norme armonizzate, o delle parti di esse, i cui riferimenti sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Nel corso del 2026 questo sistema è stato aggiornato attraverso la Decisione di esecuzione (UE) 2026/1279 del 12 giugno 2026, pubblicata il 16 giugno, che ha riordinato i riferimenti alle norme armonizzate applicabili ai DPI e abrogato la precedente Decisione (UE) 2023/941. A questo provvedimento si è aggiunta la Decisione di esecuzione (UE) 2026/1971 del 3 settembre 2026, entrata in vigore il 4 settembre, che introduce ulteriori modifiche al quadro tecnico europeo.
I DPI interessati dai nuovi standard europei
La Decisione (UE) 2026/1971 aggiorna in particolare alcuni riferimenti relativi a specifiche categorie di DPI, adeguando gli standard tecnici all’evoluzione normativa e allo stato dell’arte. Tra le novità rientra la norma EN ISO 374-6:2025, dedicata ai guanti di protezione contro prodotti chimici pericolosi e microorganismi destinati ai parrucchieri. Per la protezione professionale degli occhi e del viso sono invece aggiornati i riferimenti alla EN ISO 16321-1:2022, integrata dall’emendamento A1:2025, relativa ai requisiti generali, e alla EN ISO 16321-3:2022, integrata dall’emendamento A1:2026, riguardante i requisiti aggiuntivi per le protezioni a maglia.
Tra i nuovi riferimenti figura inoltre la EN ISO 24232:2025 relativa agli indumenti di protezione contro la pioggia. La Decisione interviene anche sui dispositivi di protezione delle vie respiratorie, aggiornando le date di ritiro di alcuni riferimenti precedenti. Per le norme EN 12941:1998 e EN 12942:1998, riguardanti rispettivamente elettrorespiratori a filtro completi di elmetto o cappuccio e dispositivi a ventilazione assistita con maschere, la data indicata per il ritiro dei relativi riferimenti è l’8 ottobre 2027. Il sistema consente così un passaggio graduale verso gli standard più aggiornati, lasciando il tempo necessario per l’adeguamento dei prodotti e delle procedure di valutazione della conformità.
La scelta dei DPI richiede una verifica sempre aggiornata
Le modifiche alle norme armonizzate assumono rilievo anche per le imprese, perché la scelta dei DPI deve essere effettuata in relazione ai rischi effettivamente presenti nell’attività lavorativa e alle caratteristiche delle mansioni svolte. Il datore di lavoro, nell’ambito degli obblighi previsti dal Dlgs 81/2008, deve individuare dispositivi adeguati ai rischi valutati, verificandone caratteristiche, idoneità e compatibilità con le condizioni di utilizzo.
L’aggiornamento degli standard europei non comporta quindi soltanto un cambiamento di natura tecnica per fabbricanti e organismi coinvolti nella valutazione della conformità, ma costituisce anche un riferimento utile per chi deve selezionare e gestire correttamente i dispositivi nei luoghi di lavoro. La conformità a una norma armonizzata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea permette infatti di beneficiare della presunzione di conformità ai requisiti essenziali di salute e sicurezza coperti dalla norma stessa.
Per imprese e professionisti della sicurezza diventa pertanto importante verificare periodicamente i riferimenti tecnici applicabili, soprattutto quando vengono acquistati nuovi dispositivi o quando la valutazione dei rischi evidenzia la necessità di modificare le protezioni adottate. Un DPI formalmente conforme deve comunque essere scelto sulla base del rischio specifico, utilizzato correttamente, mantenuto in efficienza e, quando previsto, accompagnato da informazione, formazione e addestramento adeguati.


