Imprese artigiane: nuovi limiti dimensionali per gli impiantisti

Imprese artigiane: nuovi limiti dimensionali per gli impiantisti

Le imprese artigiane che svolgono attività di installazione di impianti possono beneficiare di un limite dimensionale più elevato rispetto a quello previsto per il settore edile, a condizione che la loro attività non sia prevalentemente collegata alla costruzione di edifici. Con il messaggio n. 3145 del 5 ottobre 2026, l’INPS ha fornito chiarimenti sull’applicazione dell’articolo 4 della legge n. 443/1985, che disciplina i requisiti dimensionali delle imprese artigiane. In particolare, per le imprese di costruzioni edili, comprese le attività di completamento e rifinitura, il limite è fissato a 10 dipendenti, di cui non più di 5 apprendisti, elevabile a 14 qualora le unità aggiuntive siano apprendisti. 

Per le imprese impiantistiche che non operano prevalentemente nella costruzione di edifici, invece, può trovare applicazione il limite di 18 dipendenti, di cui non più di 9 apprendisti, elevabile a 22 alle condizioni previste dalla legge. Il chiarimento riguarda anche le modalità di aggiornamento dell’inquadramento contributivo e introduce una procedura che sarà disponibile dal 23 ottobre 2026 per le imprese interessate.

Imprese artigiane: quando si applica il limite di 18 dipendenti

L’applicazione dei diversi limiti dimensionali dipende dall’attività effettivamente esercitata dall’impresa e non esclusivamente dal settore contributivo di appartenenza. L’INPS precisa che le imprese classificate con i codici statistici contributivi (CSC) da 4.13.02 a 4.13.08, quando riconducibili alle costruzioni edili e alle attività affini, sono soggette al limite previsto dall’articolo 4, primo comma, lettera e), della legge n. 443/1985, identificato dal codice di autorizzazione “5G”. Una disciplina differente riguarda le imprese di installazione impianti con CSC 4.13.06, 4.13.07 e 4.13.08 che non svolgono prevalentemente la propria attività nell’ambito della costruzione di edifici. In questi casi trova applicazione l’articolo 4, primo comma, lettera a), che prevede il limite di 18 dipendenti per le imprese che non lavorano in serie, elevabile a 22 se le unità aggiuntive sono apprendisti. 

La distinzione si basa quindi sulla verifica dell’attività prevalente: la semplice presenza in un cantiere non comporta automaticamente l’applicazione dei limiti dimensionali dell’edilizia. Tale interpretazione è coerente con l’interpello del Ministero del Lavoro n. 4 del 17 ottobre 2025, che distingue l’attività prevalentemente edile dalle altre attività svolte nei cantieri. Per ottenere il corretto inquadramento è necessario che l’impresa dichiari le caratteristiche effettive della propria attività.

Dal 23 ottobre la procedura INPS per aggiornare l’inquadramento

Le imprese impiantistiche già titolari di una matricola contributiva contraddistinta dal codice “5G”, che possiedono i requisiti previsti, potranno richiedere l’aggiornamento dell’inquadramento a partire dal 23 ottobre 2026. La procedura prevede l’invio di una dichiarazione di responsabilità attraverso il Cassetto Previdenziale del Contribuente, accedendo alla sezione “Contatti” e selezionando lo Smart Task denominato “Limiti impresa impiantistica artigiana”. Nella dichiarazione dovrà essere indicata la decorrenza della variazione, fissata al 1° luglio 2026 oppure a una data successiva dalla quale producono effetti le condizioni dichiarate. 

A seguito della procedura, sarà attribuito il codice di autorizzazione “4X”, che identifica le imprese impiantistiche non operanti prevalentemente nell’edilizia e consente l’assegnazione del codice “5C”, associato al limite dimensionale di 18 dipendenti. Per le nuove iscrizioni automatizzate, la dichiarazione è già prevista nel questionario dedicato alle attività interessate. Negli altri casi, l’attribuzione dei codici richiede la presentazione del modello contenuto nell’Allegato 1 al messaggio INPS. 

L’Istituto chiarisce inoltre che, quando un’impresa dispone legittimamente di più matricole contributive, l’inquadramento nel settore Artigianato può riguardare soltanto quella riferita all’attività esercitata personalmente e professionalmente dal titolare o dalla maggioranza dei soci. Le ulteriori matricole devono essere classificate nell’Industria o nel Terziario in base all’attività svolta. Ai fini del limite dimensionale, vengono considerati esclusivamente i dipendenti indicati nella matricola classificata nell’Artigianato. Per le imprese interessate è quindi importante verificare l’attività prevalente, il corretto inquadramento contributivo e la documentazione necessaria per richiedere l’applicazione del limite previsto dalla normativa.

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