Dagli asintomatici ai positivi lungo termine, la nuova circolare del ministero chiarisce quando e come i lavoratori possono rientrare in azienda dopo il Covid
Il ministero della Salute (circolare n. 15127 del 12 aprile 2021) ha specificato le modalità di riammissione in servizio dopo assenza per Covid, con relativa certificazione che il lavoratore deve produrre al datore di lavoro, a seconda dei casi.
Le nuove disposizioni sono in allineamento con il nuovo “Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro”, siglato il 6 aprile 2021 (leggi qui la sintesi).
Lavoratori positivi a lungo termine
I lavoratori positivi oltre il ventunesimo giorno saranno riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario. Il lavoratore dovrà inviare il referto di negativizzazione al datore di lavoro, per il tramite del medico competente se nominato (anche in modalità telematica).
Il periodo intercorrente tra il rilascio dell’attestazione di fine isolamento (ai sensi della circolare del 12 ottobre 2020) e la negativizzazione, nel caso in cui il lavoratore non possa essere adibito a modalità di lavoro agile, dovrà essere coperto da un certificato di prolungamento della malattia rilasciato dal medico curante.
Lavoratori positivi con sintomi gravi e ricovero
I lavoratori per i quali è stato necessario un ricovero ospedaliero causato da Covid, il medico competente, ove nominato, dovrà effettuare la visita medica prevista dall’articolo 41, comma 2, lettera e-ter del Dlgs 81/2008 (visita precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi), indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia (previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione).
Lavoratori positivi sintomatici
I positivi asintomatici possono rientrare in servizio dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi, senza considerare anosmia e ageusia/disgeusia che possono avere prolungata persistenza nel tempo. Deve inoltre dimostrare un test molecolare con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + test). Il lavoratore dovrà inviare il referto di negativizzazione al datore di lavoro, per il tramite del medico competente, se nominato (anche in modalità telematica).
Lavoratori positivi asintomatici
i lavoratori rimasti asintomatici per tutto il periodo di assenza possono rientrare al lavoro dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività per Covid, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare con risultato negativo (10 giorni + test). Il lavoratore dovrà inviare il referto di negativizzazione al datore di lavoro, per il tramite del medico competente, se nominato (anche in modalità telematica).
Lavoratore contatto stretto asintomatico
Un lavoratore che si trovi in questa condizione, deve informare il proprio medico curante il quale rilascia una certificazione medica di malattia, a meno che il lavoratore stesso non possa essere collocato in regime di lavoro agile (cfr. messaggio Inps n. 3653 del 9 ottobre 2020).
Per la riammissione in servizio, il lavoratore deve effettuare una quarantena di 10 giorni dall’ultimo contatto con il caso positivo da Covid, sottoporsi all’esecuzione del tampone molecolare o antigenico e trasmettere il referto di negatività del test (ricevuto dal Dipartimento di Sanità Pubblica o dal laboratorio dove il test è stato effettuato) al datore di lavoro (per il tramite del medico competente, ove nominato).
La circolare specifica che i lavoratori positivi (casi 1, 2, 3 e 4) la cui guarigione sia stata certificata da tampone negativo, qualora abbiano contemporaneamente nel proprio nucleo familiare convivente casi ancora positivi non devono essere considerati alla stregua di contatti stretti con obbligo di quarantena, ma possono essere riammessi in servizio con la modalità sopra esposte.