anestetici

Anestetici e formaldeide, i rischi negli ambienti sanitari e la normativa di riferimento

Gli ospedali e le strutture sanitarie sono luoghi in cui c’è il rischio di inalazione di gas anestetici e formaldeide

Vediamo cosa dice la normativa di riferimento e quali sono i rischi.

Gas anestetici, rischi e normativa di riferimento

Riguardo ai gas anestetici, la circolare n° 5 del 14/03/1989 del Ministero della Sanità rappresenta l’unica normativa che raccomanda il rispetto di un valore limite tecnico di concentrazione ambientale media per il protossido di azoto (N2O). 

I valori limiti di riferimento sono: 

  • N2O = 100 ppm (T.L.V. T.W.A.) per le sale operatorie costruite prima del 1989;
  • N2O = 50 ppm (T.L.V. T.W.A.) per le sale operatorie costruite o ristrutturate dopo il 1989.

La circolare raccomanda anche un limite di 2 ppm come valore Ceiling per l’insieme degli anestetici alogenati e le raccomandazioni del N.I.O.S.H. statunitense in merito ad alcuni valori limite di esposizione ad agenti anestetici che potrebbero essere considerati alla stregua di una ottimizzazione dei requisiti di qualità, ovvero:

  • N2O = 25 ppm per le sale di chirurgia generale;
  • N2O = 50 ppm per le sale dentistiche.

Il DPR del 14/01/97 fissa invece i seguenti valori in relazione alle caratteristiche igrotermiche della sala operatoria:

  • temperatura interna invernale ed estiva: compresa tra 20 e 24 °C;
  • umidità relativa invernale ed estiva: 40-50%;
  • ricambi di aria/ora (aria esterna senza ricircolo): N≥15 v/h.

Formaldeide, rischi e normativa di riferimento

Veniamo invece alla formaldeide, un gas velenoso, incolore, facilmente solubile in acqua.

Si tratta di un gas “utilizzato in soluzione al 37% in acqua come antisettico, disinfettante, fissativo istologico e reagente chimico generico per applicazioni di laboratorio. La soluzione al 10% in acqua è detta formalina.  

Questi i principali utilizzi in ambito sanitario:

  • conservazione e trasporto di materiali bioptici;
  • fissazione di tessuti in anatomia patologica.

La normativa di riferimento è l’articolo 235 (Sostituzione e riduzione) del D.Lgs. 81/2008 (Titolo IX – Sostanze pericolose – Capo II – Protezione da agenti cancerogeni e mutageni – Sezione II – Obblighi del datore di lavoro).

Nel 2021 il valore limite di esposizione per la formaldeide è stato aggiornato a:

  • 0,37 mg/m3 per 8 ore pari a 0,3 ppm;
  • 0,74 mg/m3 per 15 minuti pari a 0,6 ppm.

Tutte le informazioni in un documento INAIL ‘Rischio da agenti chimici, cancerogeni e
reprotossici nelle strutture sanitarie


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