Sicurezza nel montaggio e smontaggio dei ponteggi: linee guida aggiornate

Sicurezza nel montaggio e smontaggio dei ponteggi: linee guida aggiornate

Il montaggio e lo smontaggio dei ponteggi rappresentano operazioni ad alto rischio nel settore edile. Per garantire la sicurezza dei lavoratori e prevenire infortuni, è fondamentale seguire linee guida precise e normative vigenti. In Italia, il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 fornisce le direttive principali in materia di sicurezza nei cantieri. In particolare, l’articolo 136 del DLgs 81/2008 stabilisce le modalità per il montaggio, l’uso e lo smontaggio dei ponteggi fissi.

Normativa italiana sul montaggio e smontaggio dei ponteggi

L’articolo 136 del DLgs 81/2008 stabilisce che il montaggio, l’uso e lo smontaggio dei ponteggi devono avvenire in conformità al Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio (PiMUS). Questo piano deve essere redatto dal datore di lavoro o da un suo delegato competente e deve contenere informazioni dettagliate sulle modalità di esecuzione delle operazioni, le attrezzature da utilizzare e le misure di sicurezza da adottare.

Obblighi del datore di lavoro

Il datore di lavoro è tenuto a garantire che le operazioni di montaggio e smontaggio siano eseguite da personale adeguatamente formato e sotto la supervisione di un preposto. Inoltre, è responsabile della verifica delle condizioni di sicurezza del ponteggio durante l’uso e della sua manutenzione periodica.

Linee guida per il montaggio e smontaggio dei ponteggi

Prima di iniziare le operazioni, è essenziale effettuare una valutazione dei rischi e pianificare dettagliatamente le attività. Il PiMUS deve essere consultato e aggiornato regolarmente per riflettere eventuali modifiche nelle condizioni di lavoro o nelle attrezzature.

Formazione del personale

Tutti i lavoratori coinvolti nelle operazioni di montaggio e smontaggio devono ricevere una formazione specifica, teorica e pratica, sui rischi associati e sulle misure di prevenzione da adottare. La formazione deve essere documentata e periodicamente aggiornata.

Utilizzo di dispositivi di protezione individuale (DPI)

È obbligatorio l’uso di DPI adeguati, come caschi, imbracature di sicurezza e scarpe antinfortunistiche, durante tutte le fasi delle operazioni. I DPI devono essere scelti in base ai rischi specifici presenti nel cantiere e alle caratteristiche delle attrezzature utilizzate.

Controllo delle condizioni atmosferiche

Le operazioni di montaggio e smontaggio devono essere sospese in caso di condizioni atmosferiche avverse, come vento forte o pioggia, che possono compromettere la stabilità del ponteggio e la sicurezza dei lavoratori.

Supervisione e controllo

Un preposto deve supervisionare costantemente le operazioni, verificando l’osservanza delle procedure di sicurezza e intervenendo prontamente in caso di necessità. Il preposto deve essere adeguatamente formato e avere esperienza nelle operazioni di montaggio e smontaggio.

Conclusioni

Il rispetto delle normative e delle linee guida per il montaggio e smontaggio dei ponteggi è fondamentale per garantire la sicurezza nei cantieri edili. Una pianificazione accurata, una formazione adeguata del personale e l’uso corretto dei DPI sono elementi chiave per prevenire infortuni e incidenti. È responsabilità di tutti i soggetti coinvolti nel processo edilizio assicurare che le operazioni vengano eseguite in conformità alle normative vigenti e alle migliori pratiche di sicurezza.

Commissione interpelli sicurezza sul lavoro: guida alle risposte ufficiali

Commissione interpelli sicurezza sul lavoro: guida alle risposte ufficiali

La Commissione per gli Interpelli Sicurezza Lavoro in materia di salute e sicurezza sul lavoro, istituita ai sensi dell’articolo 6 del DLgs 81/2008, svolge un ruolo fondamentale nell’interpretazione e applicazione delle normative in ambito lavorativo. Composta da rappresentanti del Ministero del Lavoro, dell’INAIL, dell’INPS e delle Regioni, la Commissione fornisce chiarimenti ufficiali su quesiti interpretativi riguardanti la sicurezza sul lavoro.

Funzioni e compiti della Commissione Interpelli Sicurezza Lavoro

La Commissione ha il compito di fornire risposte ufficiali a interpelli presentati da enti pubblici, associazioni di categoria, sindacati e altri soggetti interessati. Le risposte, espresse sotto forma di pareri, sono vincolanti per l’amministrazione pubblica e costituiscono un punto di riferimento per l’applicazione uniforme delle normative in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Procedura per la presentazione degli interpelli

Gli interpelli devono essere presentati utilizzando l’apposito modulo disponibile sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. È necessario fornire una descrizione dettagliata del quesito, allegando eventuali documenti o riferimenti normativi pertinenti. Una volta ricevuto l’interpello, la Commissione esamina la richiesta e, se necessario, può richiedere ulteriori informazioni o chiarimenti al soggetto istante.

Esempi di interpelli trattati

Alcuni esempi di interpelli trattati dalla Commissione includono:

  • Interpello 1/2024: chiarimenti sull’obbligo di sorveglianza sanitaria in caso di assenza per malattia superiore a 60 giorni.
  • Interpello 2/2024: indicazioni sulla formazione obbligatoria per lavoratori in aziende con più di 35 dipendenti.
  • Interpello 3/2024: interpretazione delle disposizioni relative alla gestione dei rischi psicosociali nei luoghi di lavoro.

Questi pareri offrono orientamenti pratici per l’applicazione delle normative, contribuendo a una maggiore uniformità e chiarezza nell’interpretazione delle leggi.

Importanza per le imprese e i professionisti

Per le imprese e i professionisti del settore, i pareri della Commissione rappresentano strumenti preziosi per garantire la conformità alle normative e per adottare correttamente le misure di sicurezza richieste. Consultare regolarmente le risposte fornite dalla Commissione consente di aggiornarsi su interpretazioni ufficiali e di evitare potenziali problematiche legate a interpretazioni errate o ambigue delle leggi.

Figure professionali nella radioprotezione: medico autorizzato e esperto di radioprotezione

Figure professionali nella radioprotezione: medico autorizzato e esperto di radioprotezione

La radioprotezione è una disciplina fondamentale per garantire la sicurezza dei lavoratori esposti alle radiazioni ionizzanti, sia in ambito medico che industriale. Il Decreto Legislativo 31 luglio 2020, n. 101, attuativo della direttiva 2013/59/Euratom, stabilisce le norme di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti. In questo contesto, due figure professionali rivestono un ruolo cruciale: il medico autorizzato e l’esperto di radioprotezione.

Medico autorizzato in ambito radioprotezione

Il medico autorizzato è un professionista sanitario abilitato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ai sensi dell’articolo 138 del D.Lgs. 101/2020. Le sue principali responsabilità includono:

  • Sorveglianza medica: monitoraggio della salute dei lavoratori esposti alle radiazioni ionizzanti, sia di categoria A che B.
  • Sorveglianza sanitaria delle squadre speciali di intervento: valutazione e monitoraggio della salute di personale addetto a interventi in situazioni di emergenza.
  • Sorveglianza medica eccezionale: gestione di situazioni sanitarie straordinarie legate all’esposizione a radiazioni.

Il medico autorizzato deve effettuare l’analisi dei rischi individuali per la salute connessi alla destinazione lavorativa e alle mansioni, ai fini della programmazione della sorveglianza sanitaria del lavoratore. Deve inoltre istituire, aggiornare e conservare i documenti sanitari personali (DoSP), che includono i dati raccolti durante le visite preventive, periodiche e straordinarie. Al termine del rapporto di lavoro, i DoSP devono essere trasmessi all’INAIL entro nove mesi dalla cessazione dell’attività.

Esperto di radioprotezione

L’esperto di radioprotezione è una figura professionale incaricata dal datore di lavoro o dall’esercente, che possiede le cognizioni, la formazione, l’esperienza e i requisiti professionali necessari per gli adempimenti nell’esercizio della sorveglianza fisica, come previsto dall’articolo 130 del DLgs 101/2020. Le sue principali responsabilità includono:

  • Valutazione di radioprotezione: fornire indicazioni al datore di lavoro sull’attuazione dei compiti di protezione contro le radiazioni ionizzanti.
  • Verifica delle attrezzature: esame e verifica delle attrezzature, dei dispositivi di protezione e dei mezzi di misura.
  • Sorveglianza ambientale: monitoraggio delle zone controllate e sorvegliate, nonché delle zone con esse confinanti.
  • Valutazione delle dosi: determinazione delle dosi individuali da esposizioni esterne per i lavoratori esposti.
  • Formazione e aggiornamento: definizione dei programmi di formazione e aggiornamento dei lavoratori.

L’esperto di radioprotezione deve comunicare al medico autorizzato, con periodicità almeno semestrale, le valutazioni delle dosi ricevute o impegnate dai lavoratori di categoria A e, con periodicità almeno annuale, le valutazioni relative agli altri lavoratori esposti. In caso di esposizioni accidentali o di emergenza, la comunicazione deve essere immediata e tempestivamente aggiornata.

Conclusioni

La collaborazione tra il medico autorizzato e l’esperto di radioprotezione è essenziale per garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori esposti alle radiazioni ionizzanti. Entrambe le figure professionali devono operare in sinergia, ciascuna nel proprio ambito di competenza, per attuare efficacemente le misure di protezione e prevenzione previste dalla normativa vigente.

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Sicurezza nei lavori su alberi con funi: linee guida aggiornate

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha aggiornato le istruzioni per i lavori su alberi con funi con la Circolare n. 2 del 13 febbraio 2025. Questo documento sostituisce la precedente Circolare n. 23 del 22 luglio 2016, introducendo modifiche significative sulle procedure di accesso e posizionamento tramite funi. L’obiettivo è rafforzare la sicurezza degli operatori e garantire la corretta applicazione delle disposizioni contenute nel DLgs 81/2008.

Composizione del gruppo di lavoro tecnico

Per la revisione delle linee guida, è stato istituito un Gruppo di Lavoro Tecnico composto da rappresentanti del Ministero del Lavoro, del Ministero dell’Agricoltura, dell’INAIL, del Coordinamento tecnico delle Regioni, del Collegio Nazionale delle Guide Alpine, oltre a esperti accademici, enti formatori e rappresentanti delle associazioni datoriali e sindacali del settore. L’attività di revisione si è concentrata su aspetti chiave, tra cui l’ancoraggio e l’accesso con funi, introducendo specifiche di dettaglio per i casi eccezionali in cui l’accesso debba avvenire con una sola fune.

Misure di sicurezza per i lavori su alberi con funi

Secondo l’art. 111, comma 4, del DLgs 81/2008, i lavori su alberi con funi possono essere eseguiti solo se le caratteristiche del sito e la struttura della pianta sono tali da garantire il rispetto delle condizioni di sicurezza e se, nel seguente ordine di priorità, ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

  • Impossibilità di accesso e/o posizionamento con altre attrezzature di lavoro (esempio piattaforme di lavoro elevabili);
  • Impossibilità di utilizzo di sistemi di protezione collettiva;
  • Necessità di modifiche sostanziali del sito ove è posto il luogo di lavoro che si rilevano non accettabili dal punto di vista ambientale;
  • Durata limitata nel tempo dell’intervento.

Principali rischi connessi ai lavori su alberi con funi

I lavori su alberi con funi comportano diversi rischi, tra cui:

  • Caduta dall’alto;
  • Contatto accidentale con parti attive di linee elettriche;
  • Lesioni dovute al contatto non intenzionale con attrezzature da taglio;
  • Condizioni meteorologiche avverse;
  • Presenza di insetti o animali pericolosi;
  • Caduta di oggetti dall’alto;
  • Difficoltà di comunicazione tra operatori.

Procedure di lavoro e accesso in quota mediante funi

Nelle procedure di lavoro, il documento spiega come organizzare l’area di lavoro ricordando che i lavori mediante funi devono essere continuamente sorvegliati; è dunque sempre necessaria la presenza di un preposto adeguatamente formato. Inoltre, l’accesso in quota mediante funi deve prevedere l’impiego di sistemi costituiti almeno da:

  • Due funi ancorate separatamente: una – fune di lavoro – destinata all’accesso, la discesa e il sostegno, e l’altra – fune di sicurezza – con funzione di dispositivo ausiliario. Le due funi devono avere colori diversi. La fune di sicurezza può assolvere la funzione di fune di emergenza a condizione che, durante tutta la fase di accesso, sia sempre utilizzabile dal soccorritore;
  • Imbracatura di sostegno del lavoratore: collegata alla fune di lavoro, attraverso meccanismi sicuri di salita e discesa e dotata di un sistema autobloccante volto a evitare la caduta, e alla fune di sicurezza attraverso un dispositivo mobile contro le cadute che segua gli spostamenti del lavoratore.

Gestione delle emergenze

Ogni intervento deve includere un piano di emergenza dettagliato, garantendo la possibilità di soccorrere rapidamente un operatore in difficoltà. Gli addetti devono essere adeguatamente formati, addestrati e dotati di attrezzature idonee a gestire le emergenze.

Dispositivi di protezione individuale (DPI)

Le attività di lavoro in quota devono essere effettuate utilizzando adeguati Dispositivi di protezione individuale (DPI) secondo quanto previsto dal Capo II, del Titolo III, del DLgs 81/08 (Uso dei Dispositivi di Protezione Individuale) e conformi al Regolamento europeo n. 425/2016, che ne regolamenta le modalità di progettazione e di costruzione. I DPI impiegati devono:

  • Essere adeguati ai rischi da prevenire, senza introdurre ulteriori pericoli;
  • Adattarsi alle esigenze ergonomiche del lavoratore;
  • Essere compatibili tra loro, ove richiesto l’uso simultaneo di più DPI, per garantire la massima efficacia;
  • Essere periodicamente verificati e sostituiti in caso di usura.

Attrezzature di lavoro e criteri di scelta

La scelta delle attrezzature e il loro corretto utilizzo sono passaggi cruciali per garantire sicurezza ed efficienza. È inoltre fondamentale che il lavoratore sia informato, formato e addestrato al corretto uso delle attrezzature e che segua puntualmente le indicazioni fornite. Le caratteristiche delle macchine che possono influenzare la sicurezza dell’operatore e che devono pertanto essere oggetto di valutazione, in sede di valutazione del rischio, si segnalano in particolare:

  • Ergonomia (caratteristica importante in lavorazioni specifiche come il Tree climbing per ridurre l’affaticamento dell’operatore);
  • Peso;
  • Potenza (adeguata al tipo di intervento);
  • Rumore.

Formazione degli operatori

La formazione degli operatori richiama le indicazioni dell’Allegato XXI del D.Lgs. 81/2008, che definisce: soggetti formatori, durata, indirizzi e requisiti minimi dei corsi per lavoratori e preposti addetti all’uso di attrezzature di lavoro in quota. L’attività formativa deve prevedere percorsi specifici per addetti e per preposti addetti alla sorveglianza dei lavori.

Esplosioni da polveri: prevenzione e casi italiani

Esplosioni da polveri combustibili: analisi su casi italiani

Qualsiasi materiale solido combustibile, finemente suddiviso e disperso in aria sotto forma di polvere, può provocare, se innescato, un’esplosione. Questa caratteristica di potenziale esplodibilità è riscontrabile sia in sostanze classificate pericolose dalla normativa (come polvere di alluminio e altri metalli, preparati farmaceutici) sia in altre non pericolose (come farina, granaglie, latte in polvere, zucchero, polvere di legno). 

Casi storici di esplosioni da polveri in Italia

Il documento “La prevenzione delle esplosioni da polvere. Caso studio: le attività molitorie”, prodotto da Arpa Piemonte, riporta una rassegna di eventi incidentali occorsi per esplosione di polveri, con particolare riferimento alla Regione Piemonte.

Tra i casi italiani più significativi:

  • 12 giugno 1989 (5 morti) – Esplosione del Molino Alimonti di Guardiagrele (CH): alle ore 16:30 esplose un silo in legno del molino Alimonti in contrada Villa Maiella a Guardiagrele. L’esplosione, avvertita fino a diversi chilometri di distanza, fu seguita da una pioggia di detriti nel raggio di centinaia di metri.
  • 9 gennaio 2001 (5 morti) – Esplosione nella Pettinatura Italiana di Verrone (BI): un’esplosione avvenne nella Pettinatura Italiana di Verrone, causando cinque vittime.
  • 16 luglio 2007 (5 morti) – Esplosione al Molino Cordero di Fossano (CN): un’esplosione si verificò al Molino Cordero di Fossano, provocando cinque morti.

Questi eventi evidenziano l’importanza di una corretta gestione del rischio di esplosione da polveri combustibili.

Prevenzione delle esplosioni da polveri

Per prevenire le esplosioni da polveri, è fondamentale evitare la formazione di atmosfere esplosive e qualsiasi sorgente di innesco attiva possibile, limitando gli effetti delle esplosioni a un livello accettabile. Il documento di Arpa Piemonte fornisce indicazioni sulle misure tecniche per la prevenzione e la protezione contro le esplosioni, tra cui:

  • Evitare le atmosfere esplosive
  • Evitare le sorgenti di innesco
  • Utilizzare attrezzature adeguate nelle aree con pericolo di esplosione
  • Limitare gli effetti delle esplosioni
  • Adottare misure gestionali per la prevenzione e la protezione contro le esplosioni

Queste misure devono essere integrate nella valutazione dei rischi e nella gestione della sicurezza sul lavoro, in conformità con il D.Lgs. 81/2008.

Conclusioni

Le esplosioni da polveri rappresentano un rischio significativo in molte attività industriali. La conoscenza dei casi storici e l’adozione di misure preventive adeguate sono fondamentali per garantire la sicurezza dei lavoratori e prevenire incidenti gravi. È essenziale che le aziende valutino attentamente i rischi associati alle polveri combustibili e implementino strategie efficaci per la loro gestione.

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