infortuni

Infortuni in aumento nel 2022 (+25,7%), Roberto Capobianco: “Serve più sostegno alle aziende per la formazione”

Le denunce di infortunio sul lavoro presentate all’Inail nel 2022 sono state 697.773 (+25,7% rispetto al 2021), 1.090 delle quali con esito mortale. In aumento le patologie di origine professionale denunciate: 60.774 (+9,9%). Lo indica un report dell’Inail.

Infortuni, i dati Inail

L’aumento degli infortuni sul lavoro denunciati nel 2022 è legato sia alla componente femminile, +42,9% (da 200.557 a 286.522 denunce), sia a quella maschile, +16,0% (da 354.679 a 411.251).

L’aumento ha interessato sia i lavoratori italiani (+27,0%), sia quelli extracomunitari (+20,8%) e comunitari (+15,8%). Dall’analisi per classi di età emergono incrementi generalizzati in tutte le fasce. Quasi la metà dei casi confluisce nella classe 40-59 anni

Il commento di Roberto Capobianco, presidente nazionale Conflavoro PMI

“Dati preoccupanti che fanno capire quanto sia necessaria una celere inversione di rotta. Conflavoro PMI e Unasf sono da sempre in prima linea nella battaglia contro gli infortuni e le malattie professionali. Abbiamo promosso l’Italian Summit HSE, primo vertice assoluto del settore – dichiara il presidente Conflavoro PMI, Roberto Capobianco -, che il 24 novembre, in occasione della fiera Ambiente Lavoro, ha consegnato al sottosegretario al Ministero del Lavoro, Claudio Durigon, tre proposte per creare uno scenario migliore per la Sicurezza sul Lavoro in Italia“.

“Lo stesso Ministro del Lavoro, Marina Calderone – prosegue Capobianco – durante il 6° Forum nazionale dei commercialisti e degli esperti contabili organizzato dal quotidiano ItaliaOggi, ha comunicato l’intenzione di portare la Sicurezza sul Lavoro fra i banchi di scuola. C’è quindi un’effettiva corrispondenza tra le parole del Ministro e le richieste che Conflavoro PMI porta avanti da molto tempo. Voler prevedere la sicurezza sul lavoro come materia formativa presente nei programmi scolastici non può che renderci felici, è una svolta che chiediamo da sempre”.

La formazione è alla base della prevenzione, ma c’è ancora tanto da fare. Nonostante i progressi – conclude il presidente Capobianco – serve altro per portare la situazione a regime: sostegno economico dello Stato alle aziende virtuose, semplificazione burocratica. Tutte tematiche su cui l’Italian Summit si batte quotidianamente. Faremo quanto possibile affinché, un giorno, i numeri sugli infortuni e le morti sul lavoro non facciano più notizia”.

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Covid, calo contagi sul lavoro 2022. Enzo Capobianco: “Fondamentali le misure di sicurezza”

Il 2022, con 117.154 contagi sul lavoro da nuovo Coronavirus denunciati all’Inail, pesa al momento per il 37,2% sul totale delle infezioni di origine professionale rilevate dall’inizio della pandemia (315mila totali).

Con 149.025 casi, il 2020 raccoglie invece il 47,3% dei contagi, mentre il restante 15,5%, pari a 48.876 denunce, riguarda il 2021.

I dati sono del 31esimo report nazionale elaborato dalla Consulenza statistico attuariale dell’Inail.

Covid-19, i decessi

Il 65,9% dei decessi (587) è avvenuto nel 2020, il 33,0% (294) nel 2021 e l’1,1% (10) nel 2022.

A morire sono soprattutto gli uomini (82,7%). La quota delle lavoratrici sul totale dei contagi, infatti, è pari al 68,4%. La componente femminile supera quella maschile in tutte le regioni, con l’unica eccezione della Campania, dove l’incidenza delle donne è del 49,3%. L’età media dei lavoratori contagiati è di 46 anni per entrambi i sessi, con la fascia d’età 50-64 anni al primo posto con il 42,0%, seguita dalle fasce 35-49 anni (36,0%), under 35 anni (19,9%) e over 64 anni (2,1%).

Contagi, le professioni più colpite

Tre quarti dei casi sono tra il personale sanitario. Gli impiegati amministrativi al primo posto tra le altre professioni più colpite. 

Le altre professioni più colpite sono quelle degli impiegati amministrativi (5,8%, i due terzi donne), degli impiegati addetti al controllo di documenti e allo smistamento e recapito della posta (2,3%, di cui più della metà donne), degli addetti ai servizi di pulizia (1,9%, poco meno di otto su 10 donne), degli impiegati addetti agli sportelli e ai movimenti di denaro (1,5%, di cui circa i due terzi donne), dei conduttori di veicoli (1,2%, con una preponderanza di contagi maschili pari al 91,6%), dei professori di scuola primaria (1,2%, di cui il 97,2% donne) e degli addetti ai servizi di sicurezza, vigilanza e custodia (1,2%, di cui il 32,3% donne).

Il commento del segretario generale Unasf Conflavoro Pmi, Enzo Capobianco

“La pandemia da Covid-19 ha stravolto in maniera irreversibile il mondo del lavoro – dichiara il presidente Unasf Conflavoro PMI, Enzo Capobianco -. Un cambiamento che ha inevitabilmente coinvolto anche l’ambito della Sicurezza sul Lavoro, che mai è stata così fondamentale. I protocolli sono stati migliorati e adattati; è stato messo in atto il distanziamento sui luoghi di lavoro; la sanificazione degli ambienti. Azioni che si sono rivelate essenziali in termini di prevenzione e ritorno ad una nuova normalità. Unasf Conflavoro PMI in questi anni è stata in prima linea sia negli aggiornamenti costanti riguardo le normative anticontagio, sia per le azione volte a incentivare l’importanza della sicurezza. La prevenzione e la giusta formazione sono l’unico modo per vincere la battaglia contro infortuni e decessi”.

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RSPP, dal Ministero del Lavoro un chiarimento importante

Alcuni giorni fa il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, rispondendo a un interpello, ha pubblicato un chiarimento circa la possibilità di nomina di più RSPP. Il quesito era, difatti: “Un datore di lavoro può nominare più di un Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione?

Chi è e quali sono le mansione dell’RSPP

Così come prevede l’art. 2 del Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro (DLgs 81/08), l’RSPP è quella “persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi”. Quest’ultimo è definito, sempre dal DLgs 81/08, come l’“insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori”.

La nomina dell’RSPP

“Salvo quanto previsto dall’art. 34, il datore di lavoro organizza il servizio di prevenzione e protezione prioritariamente all’interno della azienda o della unità produttiva, o incarica persone o servizi esterni costituiti anche presso le associazioni dei datori di lavoro o gli organismi paritetici […]”. È quanto recita l’art. 31 del Testo Unico, che dice ancora: “Nei casi di aziende con più unità produttive nonché nei casi di gruppi di imprese, può essere istituito un unico servizio di prevenzione e protezione. I datori di lavoro possono rivolgersi a tale struttura per l’istituzione del servizio e per la designazione degli addetti e del responsabile”.

L’unità produttiva, così come definita dall’art. 2 del Testo Unico è lo  “stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all’erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale”.

L’interpello del Ministero del Lavoro

Partendo dalle specifiche sopra riportate, la Commissione Interpelli del Ministero del Lavoro ha risposto al quesito sulla possibilità di nominare più di un RSPP ricordando che la normativa prevede quindi “la designazione per ogni azienda o unità produttiva di un responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi e che il Servizio di prevenzione e protezione si intenda costituito quando sono stati nominati il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (RSPP) e gli eventuali addetti (ASPP). Nel caso di aziende con più unità produttive (come definite dall’art. 2, comma 1, lettera t), del decreto legislativo n. 81/08), nonché nei casi di gruppi di imprese, può essere istituito un unico servizio di prevenzione e protezione. I datori di lavoro possono rivolgersi a tale struttura per l’istituzione del servizio e per la designazione degli addetti e del responsabile”. 

RPQ RSPP/ASPP di UNASF Conflavoro PMI

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impianti antincendio

Impianti antincendio a schiuma, normativa e formazione – il nostro RPQ

Gli impianti antincendio a schiuma rappresentano il principale mezzo utilizzato per estinguere gli incendi. All’interno una composizione chimica di acqua, aria e liquido schiumogeno che mixati insieme permettono di placare la forza delle fiamme fino al loro totale spegnimento.

Gli impianti antincendio a schiuma si compongono di apposite apparecchiature per l’alimentazione dell’acqua, contenitori per l’alloggiamento di liquidi schiumogeni e una serie di valvole e condutture che hanno l’obiettivo di condurre il materiale estinguente nel punto di utilizzo delle apparecchiature. Allo svilupparsi delle fiamme, la schiuma viene rilasciata dagli impianti direttamente sulla superficie in combustione.

Come funzionano? 

Gli impianti antincendio a schiuma si trovano in ambienti a rischio alto. Come l’acqua, la schiuma è uno degli agenti estinguenti più usati in siti industriali, in particolare per contrastare incendi da idrocarburi. Alcuni di questi impianti sono ad attivazione manuale (ad esempio rete idrica antincendio), altri automatici (ad esempio impianti sprinkler). La loro funzionalità è fortemente connessa alla loro regolare manutenzione che, in capo al datore di lavoro, va effettuata periodicamente.

Come scegliere il giusto impianto antincendio a schiuma?

La scelta dell’utilizzo fra i diversi impianti antincendio a schiuma dipende da molteplici fattori: vincoli normativi, livello di rischio dell’attività da proteggere, quantità e tipologia dei combustibili presenti, caratteristiche degli occupanti.

Gli impianti a bassa e media espansione sono utilizzati per proteggere gli incendi di raffinerie, impianti chimici, serbatoi di stoccaggio liquidi infiammabili, impianti aeroportuali, banchine per l’attracco delle petroliere.

Gli impianti ad alta espansione sono usati per proteggere ambienti non coinvolte direttamente dall’incendio.

Sicurezza sul lavoro

Nei luoghi di lavoro pubblici e privati la presenza di un impianti antincendio è resa obbligatoria dalla legge per garantire un adeguato livello di protezione dal rischio incendio.

I docenti, esperti in materia, attraverso la formazione di durata triennale e le sessioni aggiornamento affrontano questo delicato tema che coinvolge ogni luogo di lavoro: dove devono essere posizionati gli estintori? Quanti estintori devono essere previsti sul posto del lavoro? Deve essere effettuata manutenzione sui dispositivi?

La normativa prevede l’obbligo di effettuare il controllo e la manutenzione degli estintori ogni 6 mesi, al fine di verificare la compilazione del cartellino di manutenzione, lo stato di carica e la pressione interna.

Un estintore è obbligatorio in qualsiasi attività dove sia presente oltre al titolare, anche un solo dipendente.

Rpq antincendio di Unasf Conflavoro PMI

Sei un formatore antincendio? Il Registro Professionali Qualificato RPQ Antincendio, istituito ai sensi della Legge 4/2013 da UNASF Conflavoro PMI, associazione professionale abilitata dal Ministero dello Sviluppo Economico nel rilascio degli Attestati di Qualità e Qualificazione Professionale, è lo strumento qualificante che accerta i requisiti previsti dal nuovo dm del 2 Settembre 2021 in materia di Antincendio (ex DM 10 marzo 1998 per coloro che devono svolgere il ruolo di formatore per corsi aziendali Antincendio (parte teorica e/o pratica).

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dvr

DVR, come si redige e quali sono i rischi per i datori che non lo aggiornano – L’esperta risponde

Un’azienda sicura dispone sempre del documento di valutazione del rischio (Dvr) aggiornato (art. 18 Dlgs 81/08). Approfondiamo quindi, insieme alla nostra esperta, la dottoressa Beatrice Rossi, come si redige un Dvr e quali sono i rischi per il datore di lavoro che non rispetta l’obbligo di aggiornamento. 

Cos’è il DVR? 

“Nel Dvr, documento di valutazione del rischio, vengono valutate le fasi di lavoro di un’azienda e i rischi correlati a ciascuna fase. Una volta analizzato il grado di rischio, si studia un piano di prevenzione per ridurlo ad una soglia accettabile. È dunque un documento indispensabile per regolarizzare l’azienda e predisporlo e aggiornarlo è un obbligo inderogabile del datore di lavoro anche quando si ha un solo dipendente”.

Chi lo redige?

“Il responsabile del DVR è il datore di lavoro  che non può delegare questa attività. Può però decidere di affidarsi a un tecnico specializzato nel campo della sicurezza sul lavoro per una consulenza mirata.

Insieme al datore di lavoro ci sono anche altre figure professionali che, a seconda dei casi previsti dalla legge, sono implicate nella redazione del DVR:

  1. Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) che affianca il datore in fase di valutazione dei rischi e contribuisce a pianificare le misure di protezione e prevenzione;
  2. Medico Competente (MC) che contribuisce a valutare i rischi specifici in relazione alla salute dei lavoratori e si occupa di predisporre il protocollo di sorveglianza sanitaria;
  3. Rappresentante dei Lavoratori (RLS) che viene consultato preventivamente sul contenuto della valutazione dei rischi e deve riceverne una copia per presa visione”.

Si può dire che il Dvr standard ha la stessa validità?

“Locali, attrezzature e situazioni di lavoro non sono sempre facilmente riconducibili a un modello unico. Inoltre, un DVR standard non dà all’azienda alcuna garanzia nel caso in cui avvengano ispezioni dagli organismi di controllo, soprattutto in seguito a infortuni più o meno gravi”.

Cosa succede se un documento di valutazione del rischio non viene aggiornato?

“L’art. 29, comma 3 del testo unico sulla sicurezza prevede che l’aggiornamento del documento venga ripetuto ogni volta che si verificano i seguenti casi: cambiamento del datore di lavoro; variazioni sull’organizzazione del lavoro; modifiche del processo produttivo e introduzione di nuove strumentazioni; infortuni significativi sul lavoro; infortuni legati a oggetti pesanti che colpiscono il lavoratore; incidenti legati a incendi o scoppi; cadute dall’alto oltre una certa altezza; infortuni causati da mezzi di trasporto; infortuni causati da mezzi di sollevamento; i risultati della sorveglianza sanitaria che evidenziano la necessità di aggiornamenti della valutazione dei rischi invece sono; fonometrica per il rischio rumore.

Tale aggiornamento deve essere eseguito entro 30 giorni dal verificarsi di uno di questi avvenimenti.

Nel caso non avvenisse il rinnovo o il documento non venisse redatto, il datore di lavoro è punibile con multe da un minimo di 1.228,50 a un massimo di 4.914,03 euro, e può incorrere in sanzioni penali.

A questo proposito è molto importante il check-up che offriamo alle aziende perché permette di valutare ogni rischio e agire in prevenzione di eventuali gravi infortuni. 

Come possiamo aiutarti?