Infortunio sul lavoro

Inail, meno morti sul lavoro nel 2021 ma incide la pandemia – I dati

Il focus a cura di Inail sui casi mortali e le denunce di infortunio tra gennaio e dicembre 2021

Le denunce di infortunio sul lavoro presentate all’Istituto tra gennaio e dicembre sono state 555.236 (+0,2% rispetto allo stesso periodo del 2020), 1.221 delle quali con esito mortale (-3,9%). In aumento le patologie di origine professionale denunciate, che sono state 55.288 (+22,8%). I dati sono fortemente influenzati dall’emergenza Covid

Il confronto tra il 2020 e il 2021 richiede molta prudenza. L’emergenza sanitaria, infatti, ha fortemente condizionato l’andamento infortunistico del 2020 e 2021, che rappresentano quindi anni “anomali” e poco rappresentativi per i confronti temporali. Per lo storico Inail, visitare la sezione Open data (clicca qui) dell’Istituto.

Casi mortali

Le denunce di infortunio sul lavoro con esito mortale presentate all’Inail nel 2021 sono state 1.221, 49 in meno rispetto alle 1.270 registrate nel 2020 (-3,9%). Il confronto tra il 2020 e il 2021 degli open data mensili Inail. richiede però cautela, in quanto i dati delle denunce mortali, più di quelli delle denunce in complesso, risentono di una maggiore provvisorietà anche in conseguenza della situazione sanitaria, con il risultato di non conteggiare tempestivamente alcune “tardive” denunce mortali da contagio. Vi è un aumento solo dei decessi avvenuti in itinere, passati dai 214 casi del 2020 ai 248 del 2021 (+15,9%), mentre quelli in occasione di lavoro sono diminuiti del 7,9% (da 1.056 a 973).

La gestione Industria e servizi è l’unica a far registrare un segno negativo (-6,0%, da 1.106 a 1.040 denunce mortali), al contrario dell’Agricoltura, che passa da 113 a 128 denunce (+13,3%), e del Conto Stato da 51 a 53 (+3,9%). Dall’analisi territoriale emerge un aumento nel Sud (da 283 a 318 casi mortali), nel Nord-Est (da 242 a 276) e nel Centro (da 215 a 227). Il numero dei decessi, invece, è in calo nel Nord-Ovest (da 425 a 313) e nelle Isole (da 105 a 87).

17 gli incidenti mortali plurimi

Il decremento rilevato tra il 2021 e il 2020 è legato sia alla componente femminile, i cui casi mortali sono passati da 138 a 126 (-8,7%), sia a quella maschile, che è passata da 1.132 a 1.095 (-3,3%). Il calo riguarda le denunce dei lavoratori italiani (da 1.080 a 1.036) e comunitari (da 61 a 48), mentre quelle dei lavoratori extracomunitari passano da 129 a 137. Dall’analisi per fasce d’età emergono incrementi per gli under 34 (+6 casi) e per la classe 40-49 anni (+55), e decrementi in quelle 35-39 anni (-12) e over 50 (-98 decessi, da 852 a 754).

Alla data del 31 dicembre risultano 17 incidenti plurimi avvenuti nel 2021 per un totale di 40 decessi, 23 dei quali stradali (due vittime in provincia di Bari e due in quella di Torino a marzo, quattro in provincia di Ragusa, due in provincia di Bologna e due in provincia di Ferrara ad aprile, sette in provincia di Piacenza, due a Catanzaro a ottobre e due a dicembre a Modena).

Denunce di infortunio

Le denunce di infortunio sul lavoro presentate all’Inail nel 2021 sono state 555.236, 896 in più (+0,2%, contro il +2,1% della rilevazione al 30 novembre) rispetto alle 554.340 del 2020, sintesi di un decremento nel trimestre gennaio-marzo (-11%), di un incremento nel semestre aprile-settembre (+21%) e di un nuovo calo nel trimestre ottobre-dicembre (-16%), nel confronto tra i due anni.

I dati rilevati al 31 dicembre di ciascun anno evidenziano a livello nazionale un aumento degli infortuni in itinere, occorsi cioè nel tragitto di andata e ritorno tra l’abitazione e il posto di lavoro (+29,2%, da  62.217 a  80.389 casi). Sono diminuiti del 32% nel primo bimestre del 2021 e aumentati del 50% nel periodo marzo-dicembre (complice il massiccio ricorso allo smart working nell’anno 2020, a partire proprio dal mese di marzo), e un decremento del 3,5% (da  492.123 a  474.847) di quelli avvenuti in occasione di lavoro, calati dell’11% nel primo trimestre 2021, aumentati del 18% nel semestre aprile-settembre e calati di nuovo nel trimestre ottobre-dicembre (-22%).

Il numero degli infortuni sul lavoro denunciati nel 2021 è diminuito su base annua del 4,7% nella gestione Industria e servizi (dai 487.369 casi del 2020 ai 464.401 del 2021), è aumentato del 2,6% in Agricoltura (da 26.287 a 26.962) e del 57,0% nel Conto Stato (da 40.684 a 63.873). Si osservano incrementi generalizzati in quasi tutti i settori produttivi tranne, in particolare, in quelli dell’amministrazione pubblica (-27,4%) e, soprattutto, della Sanità e assistenza sociale, che nel 2021, pur distinguendosi ancora per numerosità di eventi (quasi 40mila denunce), presenta una riduzione del 53,1% degli infortuni avvenuti in occasione di lavoro rispetto alle oltre 84mila denunce registrate nel 2020 (sintesi di un +164% del primo bimestre, di un -67% del periodo marzo-giugno, di un +14% nel bimestre luglio-agosto e di un -75% tra settembre e dicembre).

Meno infortuni femminili e decrementi generali nel Nord-Ovest

Dall’analisi territoriale emerge una diminuzione delle denunce soltanto nel Nord-Ovest (-9,2%), al contrario del Nord-Est (+6,4%), del Centro (+5,2%), delle Isole (+4,8%) e del Sud (+0,1%). Tra le regioni si registrano decrementi percentuali in tutte quelle dell’area Nord-Ovest, a cui si aggiungono la Provincia autonoma di Trento, la Campania e la Puglia, mentre gli incrementi percentuali più consistenti sono quelli di Molise, Umbria e Calabria.

Il lieve aumento che emerge dal confronto del 2020 e del 2021 è legato alla sola componente maschile, che presenta oltre 34mila denunce in più (da 320.609 a 354.679 denunce, pari al +10,6%), mentre quella femminile registra oltre 33mila casi in meno (da 233.731 a 200.557, pari a -14,2%). L’incremento ha interessato solo i lavoratori extracomunitari (+8,6%), al contrario di quelli italiani (-0,8%) e comunitari (-8,0%). L’analisi per età mostra incrementi tra gli under 34 (+20,5%) e per gli over 70 (+4,7%) e decrementi per i 35-69enni (-8,1%).


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Green Pass in azienda

Green pass illimitato, Dad e quarantena scuola: le nuove regole

Stop alle restrizioni per chi ha il pass ottenuto con tre dosi oppure due più guarigione, anche in zona rossa. Restano invece per chi ha deciso di non vaccinarsi

Nel nuovo decreto legge emergenziale il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al green pass illimitato per le persone che hanno fatto tre dosi di vaccino oppure due dosi con guarigione. Dunque, a distanza di un mese, cambiano di nuovo le regole e sembra sia iniziato un percorso di apertura e alleggerimento delle regole.

Difatti, con il nuovo provvedimento, per i vaccinati completi (o guariti) svaniscono anche le restrizioni a prescindere dal colore della zona, compresa quella rossa. Restrizioni che, invece, restano per chi ha deciso di non vaccinarsi. Ricordiamo che adesso il green pass, quantomeno base ottenibile anche con il tampone, è necessario per accedere a una lunga lista di servizi e attività, dai servizi alla persona agli uffici pubblici ai negozi non alimentari (leggi qui).

Quarantena a scuola

Cambiano anche le regole per gli studenti. Nella fattispecie,

nelle scuole per l’infanzia:

  • fino a quattro casi di positività le attività proseguono in presenza; 
  • dal quinto caso di positività, le attività didattiche sono sospese per cinque giorni;

nella scuola primaria:  

  • fino a quattro casi di positività, si continuano a seguire le attività didattiche in presenza con l’utilizzo di mascherina FFP2 da parte di docenti e alunni con più di 6 anni di età e fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell’ultimo caso accertato positivo. Inoltre, è obbligatorio effettuare un test antigenico rapido o autosomministrato o molecolare alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto;  
  • dal quinto caso coloro che hanno concluso il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni o che sono guariti da meno di 120 giorni o che hanno effettuato la dose di richiamo, l’attività didattica prosegue in presenza con l’utilizzo di mascherine FFP2 da parte di docenti e alunni con più di 6 anni di età per dieci giorni; per tutti gli altri le attività proseguono in didattica digitale integrata per 5 giorni.

E ancora, nella scuola secondaria di primo e secondo grado:

  • con un caso di positività tra gli alunni, l’attività prosegue per tutti in presenza con l’utilizzo della mascherina di tipo FFP2 da parte di alunni e docenti; 
  • con due o più casi di positività tra gli alunni, coloro che hanno concluso il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni o che sono guariti da meno di 120 giorni o che hanno effettuato la dose di richiamo, l’attività didattica prosegue in presenza con l’utilizzo di mascherine FFP2 per dieci giorni; per tutti gli altri le attività scolastiche proseguono in didattica digitale integrata per 5 giorni.

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vaccino

Vaccino over 50, obbligo dal 15 febbraio per accedere al lavoro – L’analisi di Lorenzo Fantini

Vaccino e lavoro: tutto quello che occorre sapere nel focus dell’avv. Fantini, già dirigente del ministero del Lavoro e affermato consulente in materia HSE

di Lorenzo Fantini

Per contrastare la diffusione del Covid-19 in Italia il Governo ha deciso di intervenire in modo significativo, con due provvedimenti urgenti, il D.L. 30 dicembre 2021, n. 229, e il D.L. 7 gennaio 2022, n. 1, da leggersi assieme, e che hanno modificato anche il quadro di regolamentazione degli obblighi di tutela nei luoghi di lavoro.

Il D.L. n. 1/2022, a far data dall’8 gennaio 2022 e fino al 15 giugno 2022, introduce (modificando il D.L. n. 44/2021) l’obbligo vaccinale per prevenire l’infezione dal virus SARS-CoV-2, per tutti i cittadini italiani e per i cittadini di altri Stati dell’Unione Europea residenti in Italia, che abbiano compiuto i 50 anni di età o che compiano 50 anni di età entro il 15 giugno 2022.

Esoneri dalla vaccinazione

L’obbligo di vaccinazione non sussiste in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate comprovate o per immunizzazione a seguito di malattia naturale. In tali casi la vaccinazione può essere omessa o differita. I soggetti esenti dalla vaccinazione dovranno far pervenire al datore di lavoro un certificato – redatto secondo quanto previsto dalle vigenti circolari del Ministero della salute (Circolari n. 35309 del 4 agosto 2021 e n. 43366 del 25 settembre 2021; circolare n. 5125 del 25 gennaio 2022, che ha posticipato la validità delle certificazioni rese secondo le citate circolari fino al 28 febbraio 2022) – da un medico aderente alla campagna vaccinale.

La sanzione per i non vaccinati

Per i soggetti (anche non lavoratori) che entro il 1° febbraio 2022 non abbiano iniziato il ciclo vaccinale primario o a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di completamento del ciclo vaccinale primario (entro i termini previsti) o non abbiano effettuato la dose di richiamo entro i termini di validità della certificazione verde Covid-19, è prevista una sanzione pecuniaria di 100 euro. La sanzione è irrogata “in automatico” dal Ministero della Salute per il tramite dell’Agenzia delle Entrate a valle del procedimento amministrativo previsto dal decreto.

Vaccino obbligatorio per lavorare

Quanto al lavoro, dal 15 febbraio 2022 tutti i lavoratori over-50 del settore pubblico e privato sono soggetti all’obbligo vaccinale per accedere al luogo di lavoro e, quindi, devono possedere e sono tenuti ad esibire il green-pass “rafforzato”, ossia la certificazione verde Covid-19 rilasciata esclusivamente a seguito di vaccinazione (ciclo primario e dose booster) o avvenuta guarigione. I datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti alla verifica del green-pass rafforzato (app Verifica C-19 e altre funzionalità di verifica previste dalla legge) da parte dei lavoratori soggetti all’obbligo vaccinale.

Va segnalato che regole ancora più rigide sono previste per i datori di lavoro di aziende (anche esterne, come le imprese che svolgano attività in appalto o subappalto) che operino nei settori sanitario, socio-sanitario o socio-assistenziale che già prima dei provvedimenti qui in commento avevano l’obbligo di controllare che tutto il personale operante in tali settori fosse vaccinato, anche se di età inferiore ai 50 anni. Tali previsioni sono state integralmente confermate e restano, quindi, in vigore.

Assenza ingiustificata e sospensione dal lavoro

Nel caso i lavoratori soggetti all’obbligo vaccinale comunichino di non essere in possesso della certificazione verde Covid-19 rafforzata o ne fossero trovati sprovvisti al momento dell’accesso nel luogo di lavoro, saranno considerati assenti ingiustificati senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro fino alla presentazione del green pass rafforzato e, comunque, non oltre il 15 giugno 2022.

Per i giorni di assenza ingiustificata non è dovuta la retribuzione né altro compenso o emolumento. Fino al 15 giugno 2022 i datori di lavoro (indipendentemente dalla dimensione occupazionale) dopo 5 giorni di assenza ingiustificata, possono sospendere i lavoratori per tutta la durata del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque, per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi, rinnovabili fino al predetto termine del 15 giugno 2022.

È vietato l’accesso dei lavoratori ai luoghi di lavoro in violazione dell’obbligo di vaccinazione. La violazione è punita con una sanzione amministrativa da euro 600 a euro 1.500. I lavoratori non soggetti all’obbligo vaccinale o il cui obbligo è differito per motivazioni medico – sanitarie devono, invece, essere adibiti a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di contagio potendo essere – se la prestazione lavorativa lo consente – essere collocati in smart working.

Obbligo vaccinale over 50: quali dosi sono obbligatorie?

Nel provvedimento del Governo viene chiarito che l’obbligo riguarda tutte le dosi di vaccino quindi non solo il ciclo primario (prima e seconda dose) ma anche la dose booster (terza dose).

È specificato infatti che sono obbligati:

  • coloro che alla data del 1° febbraio 2022 non abbiano iniziato il ciclo vaccinale primario;
  • chi a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbia completato il ciclo vaccinale primario nel rispetto dei termini previsti dal Ministero della Salute;
  • coloro che a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario o dose booster entro i termini di validità dei green pass precedentemente ottenuti.

In sintesi, secondo i termini fra le dosi in vigore ad oggi, alla data del 1° febbraio tutti gli over 50 sono in regola se:

  • sono vaccinati con dose booster (terza dose);
  • sono vaccinati con due dosi ma non sono passati più di 6 mesi dalla seconda dose;
  • sono vaccinati con una solo la prima dose e sono in attesa della seconda dose (da fare a 21 giorni di distanza dalla prima dose per il vaccino Pfizter e 28 giorni per il vaccino Moderna).

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decreto

DLgs 81/08, le modifiche introdotte dal Decreto Fiscale di fine 2021

Focus sulle principali novità riguardanti il Testo unico sulla sicurezza, a cura dell’Avv. Paola D’Agostino

di Paola D’Agostino, Avvocato

Con Legge n. 215/2021, pubblicata in gazzetta ufficiale il 20 dicembre 2021, viene convertito il D.L. 146/2021 “Decreto Fiscale”, recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”.

Le novità di rilievo sono numerose, qui segnaliamo le importanti modifiche che sono state apportate al Testo unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, D. Lgs. 81/08 dagli art. 13 e 13bis della legge di conversione, quest’ultimo dedicato alla sicurezza delle istituzioni scolastiche.

Di specifico interesse delle Imprese è il lungo dettato dell’art. 13 della legge di conversione, che interviene su numerosi articoli del Testo Unico, intensificandone il contenuto sostanziale, ampliando i poteri ispettivi dell’INL (Ispettorato Nazionale del Lavoro), inasprendo le sanzioni ed estendendone il campo di applicazione, con il preciso intento di aumentare il generale livello di regolarità del lavoro e di prevenzione nei luoghi di lavoro.

L’attività ispettiva: nuovo ruolo dell’INL

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, nelle nuove previsioni, riacquista i propri poteri ispettivi in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, prima riconosciuti in via quasi esclusiva alle Aziende Sanitarie Locali, con poche materie residuali lasciate alla competenza dell’INL; oggi il potere di vigilanza sulla effettiva e corretta applicazione delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro viene attribuita, con parità di poteri e attribuzioni, all’ASL competente per territorio e all’INL, che pure opera attraverso le proprie sedi territoriali.

Sulle novità introdotte, l’INL ha già emanato la circolare nr. 3 del 09/11/2021 e la circolare nr. 4 del 09/12/2021 con le quali ha fornito rispettivamente Prime indicazioni sul D.L. 146/2021 e, con la nr. 4, le istruzioni inerenti alle violazioni in materia di salute e sicurezza di cui all’Allegato I del d.lgs.81/2008, come modificato dal D.L. 146/21, almeno sulle questioni di maggiore rilevanza riservando ulteriori specifiche all’esito del procedimento di conversione del decreto.

Le novità in tema di formazione

Nuovi obblighi formativi per il datore di lavoro: Con modifica dell’art. 37 co. 7, è stato ampliato l’obbligo formativo dei datori di lavoro, che, come già previsto per i dirigenti e i preposti, dovranno ricevere formazione adeguata e specifica dei datori di lavoro e aggiornamento periodici in funzione del lavoro e dei compiti svolti in materia di salute e sicurezza.

Per il dettaglio delle modalità, dei contenuti e della durata della formazione obbligatoria del Datore di Lavoro la norma rinvia ad un accordo a cura della Conferenza Permanente Stato Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano da tenersi entro la data del 30 giugno 2022.

La verifica obbligatoria dell’apprendimento: Sempre con modifica dell’art. 37 co. 2 e 7 viene introdotto, accanto all’obbligo di erogare la formazione specifica, l’ulteriore obbligo di verificare che tale formazione sia stata effettivamente recepita dai lavoratori. Anche in questo caso, la norma rinvia all’accordo a cura della Conferenza Permanente Stato Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano da tenersi entro la data del 30 giugno 2022, affinché si provveda: “all’accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del presente decreto in materia di formazione, in modo da garantire:

a) l’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro (Ndr già sopra richiamata);

b)  l’individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa.

L’obbligo di formazione in presenza: Ancora con modifica dell’articolo 37, il nuovo comma 7-ter prevede “per assicurare l’adeguatezza e la specificità della formazione nonché l’aggiornamento periodico dei preposti, che le relative attività formative debbano essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi”.

Stante il perdurare dell’emergenza pandemica in corso, è auspicabile che venga meglio precisata la modalità “in presenza”.

L’addestramento: Il comma 5 dell’articolo 37, ancora, in tema di addestramento, è stato ulteriormente integrato specificando che “L’addestramento consiste nella prova pratica, per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l’addestramento consiste, inoltre, nell’esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato”.

Viene quindi introdotto il Registro di tracciamento degli addestramenti, con ciò confermando che lo spirito della modifica è quello di rendere sostanziale e non solo formale la formazione erogata ai lavoratori, nel meritevole e auspicabile, quanto ambizioso obiettivo, di prevenire il più possibile il verificarsi di incidenti e/o infortuni sul lavoro, utilizzando la pratica, anche durante l’attività lavorativa, come momento di formazione vera e propria.

Sanzioni: Tutti gli obblighi formativi si accompagnano alla sanzione penale in caso di violazione: dell’arresto fino a due mesi o dell’ammenda da 1.474,21 a 6.388,23 euro.

Il Preposto

Obbligo di nomina del Preposto: Con modifica dell’art. 18 del D. Lgs. n. 81/08 viene introdotto l’obbligo di individuare formalmente, e dunque nominare per iscritto, il preposto o i preposti per lo svolgimento quotidiano delle attività di vigilanza stabilite dall’art. 19 del T.U. La norma, inoltre, rinvia ai contratti collettivi di lavoro la possibilità di stabilire la misura dell’emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di vigilanza affidate, precisando espressamente che il preposto non possa subire alcun pregiudizio per lo svolgimento della propria attività

Sanzione: la violazione dell’obbligo di individuazione e nomina scritta del Preposto è sanzionata penalmente come contravvenzione, con l’arresto o l’ammenda per datore di lavoro e dirigenti.

Obbligo di individuazione del preposto nell’appalto: con modifica dell’art. 26 del D. Lgs. 81/08, l’obbligo di individuare il preposto viene espressamente previsto che “i datori di lavoro appaltatori e subappaltatori hanno l’obbligo di indicare espressamente e nominativamente al committente il personale dagli stessi individuato per svolgere le funzioni di preposto

Sanzione: In caso di omessa comunicazione scatta la pena alternativa dell’arresto da due a quattro mesi o dell’ammenda da 1.500 a 6.000 euro.

I nuovi Obblighi del Preposto

Con modifica dell’art. 19 del D. Lgs. 81/08, la norma rafforza la figura del preposto a cui viene imposto l’obbligo di intervenire fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza, per modificare il comportamento non conforme alle regole di sicurezza riscontrato in ambito lavorativo. I i compiti del preposto risultano quindi i seguenti:

“a) sovrintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell’inosservanza, interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti”.

Al Preposto viene quindi dato il potere di interrompere l’attività se il lavoratore non opera in sicurezza e, di contro, il suo mancato esercizio costituisce in sé un reato penale, eventualmente aggravato se dal mancato esercizio di tale potere ne deriva un infortunio.

Gli strumenti di contrasto del lavoro irregolare

Sempre sul fronte lavoro, la legge di conversione, attraverso numerose modifiche all’art. 14 del D. Lgs. 81/08 e la totale riformulazione dell’Allegato I, porta con se anche provvedimenti di contrasto del lavoro irregolare e pericoloso.

Tra le misure più rilevanti si segnala l’ampliamento dei casi di sospensione per lavoro irregolare: accanto alla fattispecie di aver rilevato almeno il 10% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro, al momento dell’accesso ispettivo, occupato senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, si aggiungono le ulteriori ipotesi in cui, al momento dell’accesso ispettivo, si rilevi la presenza di personale occupato come lavoratori autonomi occasionali in violazione del  nuovo obbligo di comunicazione preventiva all’ITL (introdotto con modifica dell’art. 14 del D. Lgs. 81/08); come poi chiarito nella richiamata Circolare nr. 3/2021 dell’INL, ai fini della sospensione rilevano i lavoratori subordinati, i collaboratori coordinati e continuativi, i soci lavoratori di cooperativa e i tirocinanti di formazione e orientamento senza preventiva comunicazione di assunzione, nonché i lavoratori autonomi occasionali per i quali non sia stata effettuata la nuova comunicazione preventiva.

La sospensione, obbligatoria anche in caso di violazione degli obblighi di sicurezza di cui all’allegato I del D. Lgs. 81/08, con la Legge di conversione viene estesa anche alla fattispecie di mancata comunicazione alle autorità competenti delle lavorazioni che implicano il rischio di esposizione ad amianto.

Durante il periodo di sospensione del lavoratore disposta per gravi violazioni di sicurezza o per lavoro irregolare, la norma stabilisce espressamente che il datore di lavoro rimane comunque obbligato a corrispondere la retribuzione e a versare integralmente i contributi.

Gli Organismi paritetici

Con modifica dell’art. 51 del D. Lgs. 81/08, la norma interviene anche sul tema degli organismi paritetici, riconoscendo il ruolo centrale delle parti sociali comparativamente più rappresentative nella definizione di un repertorio degli Organismi paritetici presso il Ministero.

Viene inoltre stabilito che gli organismi paritetici, annualmente, debbano comunicare, nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei dati personali, contestualmente all’Ispettorato del Lavoro e all’INAIL, i dati relativi a:

  • Imprese che hanno aderito al sistema degli organismi paritetici e quelle che hanno svolto l’attività di formazione organizzata dagli stessi;
  • Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali;
  • Rilascio delle asseverazioni di adozione ed efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza (D. Lgs. n. 231/2001, art. 30 del D. Lgs. n. 81/08).

Viene infine previsto che, nella determinazione dei criteri di premialità nell’ambito della determinazione degli oneri assicurativi da parte dell’INAIL, si terrà conto del fatto che le imprese facenti parte degli Organismi paritetici aderiscono ad un sistema paritetico volontario che ha come obiettivo primario la prevenzione sul luogo di lavoro. 

In conclusione, sembra che l’intenzione del legislatore sia proprio quella di cambiare passo nel perseguire obietti di miglioramento progressivo crescente delle condizioni di lavoro, elevando gli standard di sicurezza nel concreto e contrastando ogni forma di lavoro irregolare, senza lasciare spazio ai furbi.


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mud

MUD 2022 online, quali imprese devono presentare la dichiarazione ambientale?

Scadenza prorogata al 21 maggio 2022 per le 6 consuete Comunicazioni ambientali. Ecco tutto quello che devi sapere per la tua impresa

È pronto il nuovo MUD per il 2022, pubblicato in Gazzetta contestualmente alle istruzioni per presentare la comunicazione ambientale in materia di rifiuti. MUD, lo ricordiamo, è l’acronimo di Modello Unico di Dichiarazione ambientale. Si tratta del modello necessario a denunciare anche i rifiuti prodotti/gestiti dalle attività economiche, con riferimento all’anno 2021. Deve essere presentato dai soggetti previsti entro il 30 aprile di ogni anno. Per il 2022, dati i tempi allungati di pubblicazione in Gazzetta, la scadenza slitta però al 21 maggio 2022.

Il Modello è articolato nelle 6 consuete Comunicazioni che devono essere presentate dai soggetti tenuti all’adempimento:

  • Comunicazione Rifiuti;
  • Comunicazione Veicoli Fuori Uso;
  • Comunicazione Imballaggi, composta dalla Sezione Consorzi e dalla Sezione Gestori Rifiuti di imballaggio;
  • Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche;
  • Comunicazione Rifiuti Urbani, assimilati e raccolti in convenzione;
  • Comunicazione Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche.

Chi deve presentare il MUD 2022

  • Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti
  • I commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione
  • Le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti
  • I Consorzi istituiti per il recupero ed il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti
  • I Consorzio Nazionale degli imballaggi
  • Le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi
  • Le imprese agricole che producono rifiuti pericolosi con un volume di affari annuo superiore a 8.000 euro
  • Le imprese e gli enti produttori che hanno più di dieci dipendenti e sono produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi (così come previsto dall’articolo 184 comma 3 lettere c), d) e g))
  • Il Gestore del servizio pubblico di raccolta per i rifiuti pericolosi conferiti da soggetti pubblici e privati previa apposita convenzione
  • I soggetti istituzionali responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed assimilati
  • Il Gestore dell’impianto portuale di raccolta e del servizio di raccolta
  • I soggetti coinvolti nel ciclo di gestione dei RAEE
  • I soggetti coinvolti nel ciclo di gestione dei veicoli fuori uso

Chi è escluso dal MUD 2022

Sono esonerati dall’obbligo di presentazione:

  • gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila, le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all’articolo 212, comma 8, del D.lgs. 152/2006, nonché per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti;
  • le imprese e gli enti produttori di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, diversi da quelli indicati alle lettere c), d) e g).

Per procedere con il MUD è necessario collegarsi sul portale www.mudtelematico.it.


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