norma  ISO 45002:2023

Salute e sicurezza sul lavoro: quadro strategico dell’UE 2021-2027

È stato adottato il 28 giugno dalla Commissione Europea  il programma che definisce cardini e obiettivi della prossima strategia europea sulla Ssl.

Quali sono le sfide primarie da vincere riguardanti la salute e la sicurezza sul lavoro?

COVID-19 e rischio pandemie, digitalizzazione e la transizione verde, da affrontare seguendo tre direttrici: cambiamento, ovvero aggiornamento delle direttive sui luoghi di lavoro, sul lavoro con videoterminali, sulla protezione dei lavoratori dall’esposizione all’amianto e al piombo, sulla salute mentale; prevenzione, impegno nell’obbiettivo vision zero, aggiornamento normative sostanze chimiche e pericolose; preparazione alle possibili minacce pandemiche, sviluppo di procedure di emergenza in collaborazione con le autorità sanitarie.

Queste le parole del Commissario Lavoro e Politiche sociali, Nicolas Schmit

“Il principio 10 del pilastro europeo dei diritti sociali conferisce ai lavoratori il diritto a un elevato livello di protezione della loro salute e sicurezza sul lavoro. Mentre ci rialziamo meglio dalla crisi, questo principio dovrebbe essere al centro della nostra azione. Dobbiamo impegnarci per un approccio di “visione zero” quando si tratta di decessi legati al lavoro nell’UE. Essere sani sul lavoro non riguarda solo il nostro stato fisico, ma riguarda anche la nostra salute mentale e il nostro benessere”.

Nonostante un calo del 70% degli infortuni in Europa dal 1994 al 2018, dai dati UE 2018 sono emersi 3,1 milioni di incidenti sul lavoro e 3.300 morti, circa 200mila persone muoiono ogni anno per patologie lavoro correlate.

Il Quadro 2021-2027 è stato segnalato da Eu-Osha che continuerà ad affiancare la Commissione nella diffusione di prassi, informazioni e dati per la prevenzione e la cultura dellasalute e sicurezza sul lavoro.


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Decreto verifica congruità

Edilizia: decreto per verifica congruità manodopera appalti e subappalti

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Andrea Orlando, ha firmato un decreto riguardante il settore dell’edilizia in attuazione di quanto previsto dall’accordo collettivo del 10 settembre 2020.

Con una nota del 25 giugno 2021 il Ministero del Lavoro informa sulla sottoscrizione di un decreto che definisceun nuovo sistema di verifica della congruità dell’incidenza della manodopera in edilizia, nel pubblico e nel privato.

Il decreto riguarda la congruità mostrata da imprese affidatarie in appalto e subappalto e lavoratori autonomi, per quanto concerne il pubblico in ogni attività dell’edilizia e affine direttamente e funzionalmente connesse all’attività resa dall’impresa affidataria dei lavori in applicazione della contrattazione collettiva; nel privato per lavori sopra i 70mila euro.

A cosa farà riferimento la congruità e quali sono le tempistiche?

La congruità sarà in riferimento alle informazioni che l’impresa principale invierà alla Cassa Edile/Edilcassa. Verrà rilasciata entro dieci giorni dalla richiesta al committente o impresa affidataria nel pubblico. All’ultimo stato di avanzamento lavori nel pubblico e prima del saldo nel privato. In caso di esito negativo regolarizzazione entro 15 giorni. Scostamento tollerato del 5%.

L’esito inciderà sul rilascio del Durc online. “Restano ferme, ai fini del rilascio del DURC online alle altre imprese coinvolte nell’appalto, le relative disposizioni già previste a legislazione vigente.” Il sistema riguarderà i lavori con denuncia di inizio 1° novembre 2021.

Verrà definito entro dodici mesi il sistema di interscambio di informazioni che coinvolgerà Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ispettorato Nazionale del Lavoro, Inps, Inail e Commissione Nazionale delle Casse Edili (CNCE).


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Molestie sul lavoro

Molestie sul lavoro: è entrata finalmente in vigore la Convenzione Ilo 190

Il 25 giugno 2021 è entrata ni vigore la Convenzione del 2019 sulla violenza e le molestie sul lavoro attualmente totalmente ratificata da soli sei Paesi.

La legge 15 gennaio 2021, n. 4 ratifica ed esecuzione della Convenzione dell’Organizzazione internazionale del lavoro n. 190 sull’eliminazione della violenza e delle molestie sul lavoro, adottata a Ginevra il 21 giugno 2019 nel corso della 108ª sessione della Conferenza generale della medesima Organizzazione.

Dopo la totale ratifica di Argentina, Fiji, Ecuador, Namibia, Somalia e Uruguay, anche in Italia dovrebbe essere in corso il procedimento di completamento di ratifica, essendo stata approvata dal Parlamento lo scorso gennaio: Gazzetta Ufficiale n.20 del 26 gennaio 2021 – Legge 15 gennaio 2021.

Cosa riporta nello specifico la legge presa in esame?

Articolo 2 comma 1 Ambito di applicazione: “La presente Convenzione protegge i lavoratori e altri soggetti nel mondo del lavoro, ivi compresi le lavoratrici e i lavoratori come definiti dalle pratiche e dal diritto nazionale, oltre a persone che lavorino indipendentemente dallo status contrattuale, le persone in formazione, inclusi tirocinanti e apprendisti, le lavoratrici e i lavoratori licenziati, i volontari, le persone alla ricerca di un impiego o candidate a un lavoro, e individui che esercitino l’autorità, i doveri e le responsabilità di datrice o datore di lavoro.

Comma 2. La presente Convenzione si applica a tutti i settori, sia privato che pubblico, all’economia formale e informale, e alle aree urbane o rurali”.

La campagna di comunicazione Ilo

In occasione del 25 giugno Ilo lancerà una campagna di comunicazione globale ed è attualmente in corso dal 21 al 25 giugno la settimana d’azione per la promozione della ratifica.

Csì Guy Reader direttore generale Ilo: “la Convenzione 190 invita tutti gli Stati membri dell’OIL a contrastare la violenza e le molestie nel mondo del lavoro in tutte le loro forme. Esorto i paesi a ratificare la Convenzione e a contribuire a costruire, insieme ai datori di lavoro e ai lavoratori e alle loro organizzazioni, una vita lavorativa dignitosa, sicura e sana per tutti”.


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Covid-19 e lavoro

Covid-19 e lavoro: ecco i nuovi dati elaborati su infortuni e vittime

Le vittime del Covid-19 in Italia in 17 mesi di pandemia sono state 693, le denunce per infortuni sul lavoro invece sono state oltre 175mila, circa un quarto di quelle pervenute.

Sono questi i dati elaborati dall’Osservatorio Sicurezza sul Lavoro della società di consulenza Vega Engineering di Mestre sulla base di dati Inail riguardanti l’emergenza sanitaria Covid-19 nel Paese. Le regioni con il più alto indice di mortalità per Covid sul lavoro rispetto alla popolazione occupata in 17 mesi di pandemia sono Molise, Campania, Abruzzo, Lombardia e Liguria. Quelle coi valori più bassi sono invece Trentino Alto Adige, Basilicata, Sardegna, Toscana e Veneto.

Quali sono le percentuali riguardanti il sesso e i settori più interessati?

Gli uomini rappresentano oltre l’83,6% delle vittime del Covid-19. Per quanto riguarda la mortalità per settore, l’89,8% delle denunce di morti sul lavoro per Covid rientra nell’Industria e Servizi.  E in questa macroarea produttiva con il 25,1% delle denunce con esito mortale, troviamo ancora il settore Sanità e Assistenza Sociale; seguono con il 12,8% il settore Trasporti e Magazzinaggi e con il 12,1% dei casi le Attività Manifatturiere (chimica, farmaceutica, stampa, industria alimentare); con il 10,4% invece si trova il settore dell’Amministrazione Pubblica e Difesa (attività degli organi preposti alla sanità es. Asl, legislativi, esecutivi) e con il 9,5% quello del Commercio.

Anche a fine maggio 2021 le professioni più colpite dal dramma rimangono quelle dei tecnici della salute (infermieri, fisioterapisti) con il 10,7% dei casi, seguite da quelle degli impiegati, addetti alla segreteria e agli affari generali (10,6%), conduttori di veicoli a motore (7%),  medici (5,9%),  operatori sociosanitari (4,5%), personale non qualificato nei servizi sanitari e istruzione (portantini, ausiliari, bidelli) (3,7%).

I numeri delle vittime e degli infortuni per Regione 

In Lombardia il maggior numero di vittime sul lavoro per Covid con il 28,3% delle denunce (181 decessi), seguita da Campania (74), Lazio (64), Piemonte (51), Puglia (43), Emilia Romagna (42 decessi), Sicilia (31), Veneto (28), Liguria (23 decessi), Abruzzo (21), Toscana (20), Marche (19), Molise, Calabria e Friuli Venezia Giulia (8), Umbria (6), Sardegna (5), Provincia Autonoma di Trento (3), Valle d’Aosta (2), Basilicata (2).

Per quanto riguarda gli infortuni totali legati al contagio da gennaio 2020 a maggio 2021, le denunce sono state 175.323.  Sette contagiati su dieci sono donne. La fascia d’età maggiormente coinvolta è quella tra i 50 e i 64 anni. Il macrosettore più colpito con il 97,1% dei casi è quello dell’industria, il settore quello della Sanità e Assistenza Sociale che fa registrare il più elevato numero di denunce con il 65,9% del totale.


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Lavoratori fragili

Lavoratori fragili: dal 1° luglio si esaurisce la tutela speciale per determinate categorie

A breve i lavoratori fragili impossibilitati a prestare l’attività lavorativa da remoto non potranno più accedere alla speciale tutela che equipara l’eventuale assenza dal lavoro al ricovero ospedaliero.

Cosa succederà dopo il 30 giugno e chi sono i destinatari della misura?

L’articolo 26, comma 2, del Dl 18/2020 fissa al 30 giugno la fine dell’eccezionale tutela per i lavoratori fragili che non possono svolgere la prestazione lavorativa in smart working e che pertanto hanno diritto ad assentarsi per malattia con riconoscimento del trattamento economico e normativo previsto per il ricovero ospedaliero.

I destinatari di questa misura sono i lavoratori fragili, del settore pubblico o privato, con disabilità grave accertata dalla competente commissione Asl o quelli in possesso di certificazione medico-legale attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita.

Fino al 30 giugno costoro dovrebbero in primo luogo essere impegnati in attività in regime di smart working, anche con adibizione a mansioni diverse purché ricadenti nel medesimo inquadramento contrattuale e, solo in caso di impossibilità a lavorare fuori dall’azienda, possono assentarsi con diritto al trattamento del ricovero ospedaliero.

Le aziende dovranno fare uno sforzo di gestione

Tale periodo di malattia, così come specificato a seguito della modifica apportata dall’articolo 15 del Dl 41/2021 (decreto Sostegni), non è computabile ai fini della durata massima del periodo di comporto. Dal 1° luglio, in assenza di eventuali proroghe, le aziende dovranno capire come gestire questi dipendenti e cioè se utilizzarli sempre con modalità di lavoro agile, laddove compatibile, o se farli rientrare a lavorare in presenza e con quali specifiche cautele.

Infatti fino al 31 luglio, cioè fino alla data fine dello stato di emergenza, i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti, in base all’articolo 83 del Dl 34/2020, a garantire ai lavoratori fragili un’eccezionale sorveglianza sanitaria, oltre quella ordinaria prevista dal testo unico sulla sicurezza, finalizzata al contenimento del rischio di contagio.

Valutazioni e visite mediche ad-hoc per il lavoro in presenza

A tale fine le aziende devono garantire visite mediche ad hoc funzionali ad accertare l’idoneità allo svolgimento della prestazione in presenza, tramite il medico competente, o in mancanza di quest’ultimo, avvalendosi dell’apposito servizio medico offerto dall’Inail. Tale giudizio deve basarsi su diversi elementi quali la tipologia delle mansioni svolte, le caratteristiche dell’ambiente lavorativo, nonché le misure di prevenzione/protezione adottate dall’azienda anche in base al protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e contenimento della diffusione del virus negli ambienti di lavoro del 6 aprile 2021.

La valutazione del medico potrebbe altresì essere influenzata dal possesso da parte del lavoratore fragile e dei colleghi del Green Pass, sebbene tale documento ad oggi non sia riconosciuto da alcuna normativa come obbligatorio ai fini del rapporto di lavoro, ed in quanto tale non possa essere preteso dal datore di lavoro (con le sole eccezioni relative al personale sanitario).


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