smart working

Smart working: lavorare da casa aumenta il rischio stress lavoro-correlato

Esaminate le diverse tipologie di rischi riscontrabili nell’attività in smart working viene rilevato, dai primi studi di approfondimento, che esistono potenziali pericoli presenti nelle abitazioni.

Stress come fattore di rischio della salute e sicurezza sul lavoro. Le regole in tema di sicurezza e salute dei lavoratori, nella modalità emergenziale dello smart working, prevedono una semplificazione degli oneri a carico del datore di lavoro che, segnatamente, adempie i propri obblighi attraverso una diffusione, anche telematica, di informativa sui rischi di lavoro, con il supporto Inail, secondo la decretazione ben nota, a partire dal Dpcm 8 marzo 2020, e successive modifiche.

Questi obblighi sono quelli normalmente derivanti dal Testo unico della sicurezza, il Dlgs 81/2008 (articolo 28, temporaneamente “sospeso” nella sua portata dai protocolli sanitari emergenziali, con le sue regole connesse di contenuto del Dvr, esteso ai rischi per l’esposizione a “stress lavoro-correlato”: segnatamente, comma 1).

Quali sono i fattori di rischio da valutare?

I fattori generali di rischio stress che devono essere valutati inerenti lo smart working si riferiscono, innanzitutto, al cosiddetto “contesto lavorativo”: la cultura organizzativa; il ruolo del lavoratore nell’organizzazione; lo sviluppo di carriera; l’equilibrio tra autonomia decisionale ed esercizio del controllo; le relazioni interpersonali sul lavoro; l’interfaccia famiglia/lavoro.

Quali sono i “contenuti lavorativi” da valutare?

Dal diverso punto di vista dei “contenuti lavorativi“ che devono invece essere valutati si rinvengono: l’ambiente di lavoro e le attrezzature; la pianificazione dei compiti; il carico di lavoro e i relativi ritmi, l’orario di lavoro.

Questi aspetti, nel loro insieme, possono comportare l’aumento dello stress lavoro-correlato e di particolari patologie ad esso connesse, non potendosi certo mettere in discussione la circostanza per cui l’attuale situazione emergenziale Covid-19 abbia tutte le caratteristiche per potersi definire una situazione di stress, considerando che, a fini di tutela minimale, il lavoro svolto esclusivamente da casa deve essere riorganizzato su misura da parte della singola persona, nei termini reali di una auto organizzazione e gestione della salute e della sicurezza sul lavoro, in cui è probabile che prevalgano reazioni psicologiche da fattori stressogeni.


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mamrt working e PA

Smart Working e PA: proroga al 31 dicembre e diritto alla disconnessione

La conversione del DL 30/21 dà spunti interessanti per parlare dello smart working e della Pubblica Amministrazione, con particolare riferimento al diritto alla Disconnessione.

In vigore dal 13 maggio 2021, la più recente LEGGE 6 maggio 2021, n. 61 (in GU n.112 del 12maggio 2021), di conversione del Decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30 apporta una nuova interessante precisazione: viene infatti “riconosciuto al lavoratore che  svolge  l’attività  in modalità agile il diritto alla disconnessione  dalle  strumentazioni tecnologiche e dalle piattaforme  informatiche,  nel  rispetto  degli eventuali accordi sottoscritti dalle parti e  fatti  salvi  eventuali periodi di reperibilità concordati”.

Ulteriormente il Legislatore precisa che “L’esercizio  del  diritto  alla disconnessione, necessario per tutelare i tempi di riposo e la salute del lavoratore, non può avere ripercussioni sul rapporto di lavoro o sui trattamenti retributivi”.

PA e Smart Working: proroga al 31 dicembre 2021

Come abbiamo visto con il DL Riaperture (Decreto-legge 30 aprile 2021, n. 56) il Governo ha prorogato lo smart working, oltre i termini originariamente fissati del DL Milleproroghe 2021 (al 31 marzo 2021)

  • Per la pubblica amministrazione, al massimo fino al 31 dicembre 2021 senza il vincolo del 50% dei dipendenti obbligati al lavoro agile (nel rispetto dell’erogazione dei servizi ai cittadini e con continuità ed efficienza).
  • Per il comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, fino al termine dello stato di emergenza connessa al COVID -19.

Lavoro agile nella PA: cosa dice il Decreto Riaperture?

Oltre ala proroga al 31 dicembre 2021 per lo smart working nella PA, il Decreto Riaperture permette:

  • alle Pubbliche Amministrazioni di adottare misure organizzative volte a fissare obiettivi annuali per l’attuazione del telelavoro e del lavoro agile (art. 14, comma 1, primo periodo, Legge 7 agosto 2015, n. 124);
  • entro il 31 gennaio di ciascun anno, le Amministrazioni Pubbliche di redigere il Piano organizzativo del lavoro agile (POLA) che ne individua le modalità attuative.

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Vaccinazione

La vaccinazione nelle imprese parte in salita: costi, assenze e privacy

Il Protocollo nazionale del 6 aprile 2021 ha definito l’impianto di norme e procedure per l’adozione da parte dell’impresa – o di un’aggregazione d’imprese – di un piano aziendale per la vaccinazione diretta dei lavoratori.

Quali sono le fasi operative?

In estrema sintesi le fasi operative di un piano di vaccinazione sono così elencabili:

  • adeguata informazione dei lavoratori circa le modalità d’adesione al piano su base volontaria;
  • espressione del consenso informato in forma scritta da parte di ciascun lavoratore aderente reso al medico competente (titolare del trattamento dei dati personali);
  • presentazione del piano all’autorità sanitaria territorialmente competente con l’indicazione del numero di lavoratori che hanno espresso la volontà di aderire al programma vaccinale e successiva valutazione;
  • consegna dell’autorità sanitaria competente, alla luce della disponibilità di dosi, il numero di vaccini richiesti; ritiro dei vaccini da parte del medico competente, responsabile della corretta conservazione degli stessi;
  • somministrazione del vaccino da parte del medico competente, che potrà avvalersi di personale sanitario appositamente formato;
  • registrazione delle vaccinazioni eseguite mediante sistemi informatici che saranno predisposti dai Servizi Sanitari di ciascuna Regione;
  • programma per la somministrazione della seconda dose, prevedendo l’esclusione di lavoratori che abbiano manifestato una grave reazione a seguito della somministrazione della prima dose vaccinale.

Quali sono, invece, le criticità gestionali?

Una prima difficoltà – di natura organizzativa – afferisce all’obbligo (eventuale) di ricorrere a criteri di priorità nella fase di somministrazione del vaccino nell’ipotesi in cui il lotto consegnato non consenta di vaccinare l’intera popolazione aziendale. Inoltre, l’impossibilità di conoscere con congruo anticipo i tempi di realizzazione del piano può rappresentare un grave elemento d’incertezza. Infine, il vaccino dovrà essere somministrato con l’inoculazione due dosi intervallate da un arco temporale prestabilito.

Un’altra incertezza: la certificazione verde

Un ulteriore elemento d’incertezza riguardante la vaccinazione è rappresentato dalla disciplina introdotta in materia di “certificazione verde” dall’articolo 9 del Dl 52/2021, con riferimento al quale il Garante per la protezione dei dati personali ha rilevato gravi profili di criticità che, ove non tempestivamente risolti, potrebbero indurre l’impresa a riconsiderare l’opportunità di realizzare un proprio piano di vaccinazione.


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Infortuni

Infortuni sul lavoro: 2.100 nuovi ispettori per potenziare il controllo nelle aziende

Tra i posti previsti nei concorsi già banditi nel 2019 ma bloccati dall’emergenza Covid sono previsti nuovi ispettori per arginare gli infortuni sul lavoro

In aggiunta agli attuali 4.500, per potenziare i controlli nelle aziende e garantire il rispetto delle norme sulla sicurezza contro gli infortuni sul lavoro, sono in arrivo circa 2.100 ispettori del lavoro. Ad annunciarlo è il ministro del Lavoro, Andrea Orlando. In video-collegamento ieri mattina insieme al ministro della Salute, Roberto Speranza e diversi esponenti del mondo del lavoro hanno lanciato l’allarme su «un’emergenza nazionale» dopo gli ultimi drammatici incidenti mortali sul lavoro, tra cui emblematico è il caso di Luana D’Orazio, la giovane di 22 anni morta schiacciata da un macchinario tessile lo scorso 3 maggio.

La priorità è intervenire sui vertici dell’Ispettorato nazionale del lavoro

Il ministro Orlando intende intervenire sui vertici dell’Ispettorato nazionale del lavoro e ha spiegato di aver chiesto al Csm di disporre la messa in fuori ruolo di Bruno Giordano, magistrato del massimario della Cassazione, che vuole nominare capo dell’Inl. Tra le criticità del sistema di controlli, Orlando ha indicato la fragilità degli organismi preposti alle politiche di programmazione e coordinamento, sia a livello nazionale che a livello decentrato. L’impegno del ministro è di rafforzare la cabina di regia prevista dal Testo unico «entrata in azione a corrente alternata in base a fatti di cronaca», e di «effettuare una ricognizione sugli organici delle Asl» preposti ai controlli che «hanno subito con il tempo un forte assottigliamento».

Diversi gli argomenti trattati dal Ministro Orlando

Tra le varie proposte per limitare gli infortuni sul lavoro c’è le definizione di un «accordo per la sicurezza» tra governo e parti sociali, che poggia sulle assunzioni mirate nei servizi pubblici per garantire più prevenzione, ispezioni e controlli, condizionando le risorse del Pnrr destinate alle imprese e alle aziende al rispetto dei contratti e di tutte le norme su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, fino ad arrivare ad una vera e propria patente a punti.


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AgevolazioneAntiCovid

Agevolazione per interventi anti Covid-19: se previsti dalle linee guida c’è il via libera

Ecco le tanto attese delucidazioni sull’agevolazione per l’adeguamento degli ambienti di lavoro, forniti dall’Agenzia delle Entrate con l’interpello 322/2021

L’agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sul tax credit per l’adeguamento degli ambienti di lavoro previsto dall’articolo 120 del decreto legge 34/2020 consistente in un credito d’imposta, in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di 80mila euro, relative agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus Covid-19, destinato ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico indicati nell’allegato 1 al decreto Rilancio.

La società istante opera nel settore dell’organizzazione di convegni e fiere (codice Ateco 82.30.00) e nell’ambito delle misure per prevenire la diffusione del virus Covid-19 e per assicurare la sicurezza e salute degli ambienti di lavoro ai propri dipendenti, per favorire il distanziamento interpersonale, nonché per garantire un afflusso in sicurezza degli utenti alle strutture del quartiere fieristico, ha in programma di effettuare una serie di interventi, dei quali alcuni già in corso di esecuzione alla data di presentazione dell’interpello.

Quali interventi godono dell’agevolazione?

L’Agenzia ritiene agevolabili gli interventi di realizzazione di nuove aperture per favorire il ricambio d’aria e il deflusso dal padiglione e quelli relativi alla realizzazione di una rampa di accesso previa demolizione dell’esistente e opere di carpenteria per il cancello a chiusura in quanto appaiono finalizzati a «favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni» e a «riorganizzare gli spazi, per garantire l’accesso in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti», organizzando se possibile «percorsi separati per l’entrata e l’uscita», secondo quanto prescritto dalle linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative vigenti all’atto di presentazione della domanda.

Quali interventi non sono agevolabili?

Le Entrate non considerano invece sottoposte ad agevolazione le spese per l’intervento di ristrutturazione di una sala, in precedenza dedicata ad altre funzioni, quale locale per la registrazione dei partecipanti ai convegni che si terranno nell’ampia sala esistente all’interno della palazzina uffici, mediante opere edili e di impiantistica (opera descritta: rifacimenti dei pavimenti, degli impianti nonché apertura di un nuovo ingresso) in quanto non espressamente prescritte dalle linee guida.

La risposta dell’agenzia delle Entrate è last second

La risposta delle Entrate arriva sul filo di lana perché il tax credit per l’adeguamento degli ambienti di lavoro, nella sua misura massima di 48mila euro, è calcolato sulle spese sostenute nel 2020 ed è utilizzabile dal 1° gennaio al 30 giugno 2021 e non per tutto il 2021 come inizialmente indicato dalla norma istitutiva. La legge di Bilancio per il 2021 ha anticipato i relativi termini di utilizzo originariamente previsti dall’articolo 120 del Dl 34/2020 e anche quelli per esercitare l’opzione per la cessione del credito (spostata dal 31 dicembre al 30 giugno 2021).

La comunicazione delle spese agevolabili sostenute doveva essere inviata alle Entrate entro lo scorso 31 maggio e il relativo credito poteva essere utilizzato in compensazione in F24 dal giorno lavorativo successivo alla corretta ricezione della relativa comunicazione e in ogni caso a decorrere dal 1° gennaio 2021 e non oltre il 30 giugno 2021. La cessione, anche parziale, secondo l’articolo 122 del Dl 34/2020 potrà avvenire entro il 30 giugno obbligando i cessionari a utilizzarlo entro la stessa data.


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