Il Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio (Pi.M.U.S.) è un documento operativo obbligatorio per tutti i cantieri in cui si utilizzano ponteggi, come previsto dall’articolo 134 del DLgs 81/2008. Non si tratta di un documento accessorio, ma di un elemento imprescindibile per la sicurezza: contiene tutte le istruzioni tecniche, organizzative e operative finalizzate a garantire la protezione non solo degli addetti, ma anche di chiunque possa trovarsi nelle aree adiacenti durante le fasi di montaggio, uso e smontaggio.
Contenuti essenziali del Pi.M.U.S. secondo il Testo Unico
L’Allegato XXII del DLgs 81/2008 stabilisce i contenuti minimi richiesti nel Pi.M.U.S.: identificazione del cantiere, datore di lavoro, squadra incaricata e tipologia di ponteggio; disegno esecutivo e progetto, se recente; sequenza dettagliata delle operazioni con schemi e regole operative; modalità di verifica prima e durante l’uso; regole per l’uso sicuro del ponteggio. Tutte queste informazioni devono essere accompagnate da elaborati grafici, planimetrie e, dove necessario, da una planimetria generale di cantiere che ne indichi anche la viabilità e le zone operative.
Obblighi di redazione, firma e aggiornamento del Pi.M.U.S.
Il Pi.M.U.S. deve essere redatto prima dell’inizio delle operazioni dai ponteggi, su iniziativa del datore di lavoro dell’impresa incaricata, coadiuvato da una persona competente in materia (può essere un tecnico abilitato, il RSPP, un preposto esperto o lo stesso datore di lavoro). Deve essere mantenuto in cantiere in copia timbrata e firmata, pronto per essere esibito ai preposti, agli operatori e agli organi di controllo, come richiesto dall’articolo 134. In caso di modifiche in corso d’opera o di cambiamenti nelle condizioni operative, il Pi.M.U.S. va tempestivamente aggiornato per riflettere le nuove condizioni reali del cantiere.
Quando è obbligatorio il Pi.M.U.S. e casi di esonero
Il Pi.M.U.S. è obbligatorio per tutti i ponteggi metallici fissi, in legno o composti da elementi di ponteggio metallico asseverati, indipendentemente da dimensioni e complessità. Non è invece richiesto per strutture provvisionali semplici come trabattelli, ponti su cavalletti o parapetti, qualora rientrino in configurazioni standard e manualistiche fornite dal fabbricante.
Ruolo della formazione e del preposto nella gestione del Pi.M.U.S.
La normativa impone che le operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione dei ponteggi siano svolte sotto la supervisione di un preposto e da lavoratori adeguatamente formati. Quanto previsto nel Pi.M.U.S. non rappresenta solo un obbligo tecnico, ma una vera guida operativa: ogni lavoratore deve essere formato in relazione a quel piano, per prevenire errori che potrebbero compromettere la sicurezza del cantiere.