Pi.M.U.S.: il documento chiave per la sicurezza dei ponteggi

Pi.M.U.S.: il documento chiave per la sicurezza dei ponteggi

Il Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio (Pi.M.U.S.) è un documento operativo obbligatorio per tutti i cantieri in cui si utilizzano ponteggi, come previsto dall’articolo 134 del DLgs 81/2008. Non si tratta di un documento accessorio, ma di un elemento imprescindibile per la sicurezza: contiene tutte le istruzioni tecniche, organizzative e operative finalizzate a garantire la protezione non solo degli addetti, ma anche di chiunque possa trovarsi nelle aree adiacenti durante le fasi di montaggio, uso e smontaggio.

Contenuti essenziali del Pi.M.U.S. secondo il Testo Unico

L’Allegato XXII del DLgs 81/2008 stabilisce i contenuti minimi richiesti nel Pi.M.U.S.: identificazione del cantiere, datore di lavoro, squadra incaricata e tipologia di ponteggio; disegno esecutivo e progetto, se recente; sequenza dettagliata delle operazioni con schemi e regole operative; modalità di verifica prima e durante l’uso; regole per l’uso sicuro del ponteggio. Tutte queste informazioni devono essere accompagnate da elaborati grafici, planimetrie e, dove necessario, da una planimetria generale di cantiere che ne indichi anche la viabilità e le zone operative.

Obblighi di redazione, firma e aggiornamento del Pi.M.U.S.

Il Pi.M.U.S. deve essere redatto prima dell’inizio delle operazioni dai ponteggi, su iniziativa del datore di lavoro dell’impresa incaricata, coadiuvato da una persona competente in materia (può essere un tecnico abilitato, il RSPP, un preposto esperto o lo stesso datore di lavoro). Deve essere mantenuto in cantiere in copia timbrata e firmata, pronto per essere esibito ai preposti, agli operatori e agli organi di controllo, come richiesto dall’articolo 134. In caso di modifiche in corso d’opera o di cambiamenti nelle condizioni operative, il Pi.M.U.S. va tempestivamente aggiornato per riflettere le nuove condizioni reali del cantiere.

Quando è obbligatorio il Pi.M.U.S. e casi di esonero

Il Pi.M.U.S. è obbligatorio per tutti i ponteggi metallici fissi, in legno o composti da elementi di ponteggio metallico asseverati, indipendentemente da dimensioni e complessità. Non è invece richiesto per strutture provvisionali semplici come trabattelli, ponti su cavalletti o parapetti, qualora rientrino in configurazioni standard e manualistiche fornite dal fabbricante.

Ruolo della formazione e del preposto nella gestione del Pi.M.U.S.

La normativa impone che le operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione dei ponteggi siano svolte sotto la supervisione di un preposto e da lavoratori adeguatamente formati. Quanto previsto nel Pi.M.U.S. non rappresenta solo un obbligo tecnico, ma una vera guida operativa: ogni lavoratore deve essere formato in relazione a quel piano, per prevenire errori che potrebbero compromettere la sicurezza del cantiere.

Illuminazione corretta: un dovere per le imprese

Illuminazione corretta: un dovere per le imprese

Il DLgs 81/2008, nell’Allegato IV sui requisiti dei luoghi di lavoro, stabilisce chiaramente che ogni ambiente lavorativo deve disporre di sufficiente illuminazione naturale, salvo casi eccezionali, e comunque deve essere dotato di adeguati sistemi di illuminazione artificiale per garantire la sicurezza, la salute e il benessere dei lavoratori. Questo principio si applica anche ai luoghi con esposizione al rischio in caso di guasto dell’illuminazione artificiale: in tali casi, è obbligatoria l’installazione di sistemi di illuminazione di sicurezza in grado di restare operativi e garantire visibilità sufficiente. Inoltre, gli impianti devono essere mantenuti in efficienza, con superfici vetrate e corpi illuminanti sempre puliti e funzionanti, e deve essere prevista una illuminazione sussidiaria pronta all’uso nei momenti di necessità.

Parametri tecnici essenziali per il comfort visivo e la sicurezza

La norma tecnica UNI EN 12464‑1 (2021) offre indicazioni precise riguardo ai parametri illuminotecnici necessari a garantire comfort visivo, prestazione visiva e sicurezza nei luoghi al chiuso. I principali aspetti da valutare includono: l’intensità luminosa, l’illuminamento uniforme, la distribuzione delle luminanze, la resa dei colori e il rischio di abbagliamento. Tali criteri devono essere applicati tenendo conto sia delle mansioni svolte sia delle caratteristiche ambientali dell’area di lavoro, inclusi gli strumenti utilizzati, l’organizzazione del layout e i tempi di permanenza del personale.

Integrazione della valutazione del rischio illuminazione nel DVR

Il rischio derivante da illuminazione inadeguata deve essere incluso all’interno del DVR, come richiesto dal DLgs 81/2008. Questo significa che il datore di lavoro deve analizzare se le condizioni visive compromettono l’esecuzione dei compiti, favoriscono incidenti o affaticamento visivo. L’analisi deve considerare variabili come zona d’ombra, riflessi, abbagliamento o insufficiente visibilità di passaggi e macchinari. I risultati devono poi tradursi in misure organizzative, tecniche o procedurali: ad esempio, miglioramenti degli impianti esistenti, installazione di luci aggiuntive o sostituzione di lampade obsolete, applicazione di protezioni anti-abbagliamento, e introduzione di illuminazione di emergenza.

Monitoraggio, aggiornamento e gestione delle fonti di luce

L’illuminazione non è un elemento statico: deve essere monitorata nel tempo e verificata sia durante sostituzioni di arredi o macchinari sia dopo modifiche dell’organizzazione interna. In questi casi, il DVR deve essere aggiornato. Frequenti segnalazioni dei lavoratori relative a visibilità insufficiente o stanchezza visiva sono segnali da valutare tempestivamente. Inoltre, dovrebbero essere previsti piani di manutenzione periodica, pulizia regolare degli elementi illuminanti e controlli funzionali per garantire durabilità e coerenza dei requisiti illuminotecnici.

Sicurezza in autostrada: condizioni operative e dispositivi necessari

Sicurezza in autostrada: condizioni operative e dispositivi necessari

Lavorare in autostrada, dove traffico veicolare e operatività ad alta velocità sono costanti, richiede una valutazione rigorosa dei rischi e l’adozione di misure preventive chiare. Le attività lungo i tratti autostradali si caratterizzano per un rischio elevato, in particolare per gli operatori impegnati in cantieri o manutenzioni. In conformità al DLgs  81/2008, è fondamentale integrare le azioni di prevenzione nella valutazione dei rischi, tenendo conto delle linee guida elaborate a supporto delle aziende concessionarie autostradali, che definiscono i criteri minimi operativi da adottare.

Presegnalazione delle attività: sbandieramento, movieri e dispositivi luminosi

Prima dell’avvio dei lavori, l’area deve essere opportunamente segnalata, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori e la regolarità del traffico. Le modalità possibili includono lo sbandieramento, l’impiego di movieri meccanici, pannelli a messaggio variabile e la segnaletica temporanea prevista dalle normative tecniche. In caso di operazioni di breve durata o con condizioni di visibilità ridotta, è autorizzato l’uso di dispositivi luminosi supplementari come girofaro. Gli operatori incaricati di segnalare devono adottare movimenti lenti, regolari e visibili, sempre rivolti verso il traffico, per favorire una decelerazione graduale dei veicoli sopraggiungenti, e spostarsi immediatamente in zone non esposte appena la segnalazione è completata.

Movimento e operazioni su corsia di emergenza e banchina

L’accesso a corsie di emergenza o banchine è consentito solo in contesti protetti e dietro autorizzazione esplicita. Il personale deve indossare dispositivi di protezione, come abiti ad alta visibilità, e utilizzare adeguati mezzi operativi dotati di segnalazioni. Le manovre di retromarcia sono generalmente vietate, salvo circostanze di servizio inderogabili e previo rispetto di specifiche cautele operative: uso dei dispositivi di sicurezza, velocità ridotta, attenzione ai pedoni e veicoli incidentali e uso di mezzi di comunicazione per la preavvisazione. In ogni caso, è vietato lo spostamento a piedi in gallerie o zone senza adeguate barriere di protezione.

Installazione di segnaletica e chiusura corsie: modalità operative sicure

L’allestimento di un cantiere implica la chiusura preventiva di corsie e l’installazione progressiva della segnaletica per deviare il traffico. Le squadre operative devono collaborare in modo coordinato: una per la partenza della chiusura, l’altra per completare l’opera. L’installazione dei coni, delle testate di esclusione e dei cartelli di deviazione deve avvenire secondo modalità che garantiscano visibilità, sicurezza e separazione netta tra il traffico aperto e l’area di lavoro. Ogni fase deve essere eseguita con scrupolo, rispettando tutti gli schemi tecnici previsti e garantendo la protezione degli operatori e degli utenti.

Ruoli, formazione e responsabilità aziendale

La sicurezza delle attività in autostrada dipende dalla capacità dell’azienda di definire ruoli, procedure e responsabilità chiare. Il datore di lavoro deve assicurare formazione specifica per gli operatori, includendo addestramento pratico, uso dei DPI, comunicazione del pericolo e procedure di emergenza. Il Servizio di Prevenzione e Protezione e il RLS debbono essere coinvolti nella progettazione delle attività, nella verifica sui campi e nell’aggiornamento del DVR, soprattutto in presenza di innovazioni tecniche, cambiamenti organizzativi o eventi critici. Una gestione attiva e partecipata della prevenzione salva vite ed evita incidenti in un contesto ad alto rischio.

Definizione e riconoscimento di un incendio di origine elettrica

Definizione e riconoscimento di un incendio di origine elettrica

Un incendio è di origine elettrica solo quando il calore necessario all’innesco è generato da un fenomeno interno all’impianto elettrico: non basta la semplice presenza di componenti elettriche sul luogo dell’incendio. La causa deve essere imputabile a una specifica anomalia dell’impianto, come un guasto termico in seguito a malfunzionamento o a fenomeni tipo arco elettrico o scarica elettrostatica. Gli incendi dovuti a fulmini o atti dolosi non rientrano in questa categoria.

Principali cause elettriche di innesco: sovracorrenti, isolamento, terminali e conduttori

Le cause più comuni di incendi elettrici includono: sovraccarico elettrico che supera la corrente nominale del circuito; guasti all’isolamento dovuti a deterioramento o difetti costruttivi; collegamenti terminali difettosi (allentati o non appropriati); e rottura o danneggiamento dei conduttori. Il sovraccarico, spesso conseguenza di scorrette aggiunte o cattiva progettazione, può degradare l’isolante fino alla combustione.

Meccanismi termici e incendi elettrici

Il calore, elemento centrale del triangolo del fuoco, può essere prodotto dagli effetti Joule in un conduttore elettrico. Quando la corrente supera i limiti di resistenza termica del materiale isolante, l’innesco del fuoco diventa possibile. Inoltre, archi elettrici o scintille possono generare fiamme o superfici incandescenti, fornendo sufficienti fonti di accensione.

Implicazioni tecniche di manutenzione e rilevazione

Per prevenire gli incendi elettrici è essenziale la progettazione e manutenzione accurata degli impianti secondo la “regola dell’arte”. Occorre utilizzare materiali conformi, dispositivi di protezione adeguati (magnetotermici, differenziali, AFDD per archi elettrici) e rispettare le condizioni ambientali di installazione. Gli archi elettrici sono particolarmente insidiosi perché possono avvenire senza aumento evidente della corrente; per questo sono consigliati rilevatori appositi in installazioni critiche.

Responsabilità e rilevanza della corretta attribuzione

Attribuire correttamente la causa di un incendio è fondamentale non solo per le indagini post-evento, ma anche per individuare responsabilità tecniche o progettuali. Un incendio elettrico può derivare da incuria nella manutenzione, isolamento deteriorato, connessioni difettose o protezioni inadeguate. Comprendere la dinamica dell’evento garantisce interventi di prevenzione più efficaci e una maggiore sicurezza complessiva.

Metodi di prevenzione ai rischi biologici nelle attività veterinarie e di pulizia

Metodi di prevenzione ai rischi biologici nelle attività veterinarie e di pulizia

Le attività veterinarie e di pulizia espongono le persone a rischi biologici significativi, come definiti dal Titolo X del DLgs 81/2008. I veterinari e il personale di studio affrontano esposizioni a zoonosi derivanti da animali malati, fluidi biologici, aerosol contaminati, superfici, strumenti, dispositivi e indumenti contaminati. Le modalità di esposizione includono contatto diretto, per via respiratoria, per taglio o puntura accidentale. 

Criticità operativa emergono in fase di manipolazione, chirurgia, prelievi, assistenza al parto, ispezioni e necroscopia. Gli interventi di prevenzione prevedono procedure corrette, igiene rigorosa degli ambienti, disinfezione degli strumenti, lavaggio antisettico di mani e braccia, smaltimento sicuro dei rifiuti e uso di DPI adeguati—guanti monouso o resistenti, mascherine, occhiali, tute monouso e calzari, accompagnati da formazione, sorveglianza sanitaria e test allergologici periodici.

Nel settore delle pulizie, soprattutto nel terziario e ambienti sanitari, il rischio biologico deriva da microrganismi presenti in ambienti contaminati: servizi igienici, rifiuti, superfici sporche. Le principali vie di esposizione sono il contatto con mucose e cute, l’ingestione accidentale attraverso mani contaminate, l’inalazione di bioaerosol e polveri, o la inoculazione mediante tagli, punture o abrasioni.

Le misure preventive includono la formazione del personale, l’uso scrupoloso di DPI quali guanti, camici, mascherine, l’adozione di corrette procedure operative e una sistematica igiene personale.

Misure professionali integrate e protezione dai rischi biologici

In entrambi i contesti, la responsabilità di prevenzione ricade sul datore di lavoro, che deve includere i rischi biologici nella valutazione (DVR) secondo l’articolo 28 del DLgs 81/2008, adottare misure tecniche, organizzative e procedurali e integrare i protocolli operativi con formazione continua dei lavoratori. La sorveglianza sanitaria, se prevista, deve essere attuata con regolarità per monitorare la salute degli operatori esposti. La sicurezza biologica richiede un approccio sistemico che valorizzi la cultura della prevenzione e la collaborazione tra datore di lavoro, RSPP, medico competente e RLS.

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