corretta progettazione acustica nei luoghi di lavoro

Come creare una corretta progettazione acustica nei luoghi di lavoro industriali e non?

Negli ambienti lavorativi, la percezione del ruomore è sicuramente uno dei fattori che influenzano la qualità delle prestazioni lavorative. L’inquinamento acustico può determinare “scenari nei quali ai livelli di rischio uditivo ed extra-uditivo per la salute dei lavoratori, si uniscono livelli di peggioramento e degrado della qualità e della vivibilità degli ambienti, con conseguenze spesso legate a bassi livelli di produttività e difficoltà di concentrazione”.

Inoltre in questo tipo di contesti spesso il rumore prodotto dalle macchine e dalle attività lavorative è amplificato “dalla riverberazione presente, soprattutto se si tratta di ambienti non adeguatamente studiati e trattati dal punto di vista del comfort acustico“.

Per queste ragioni un documento dell’Inail dal titolo ‘Corretta progettazione acustica di ambienti di lavoro industriali e non. Manuale operativo‘ fornisce le informazioni per una corretta progettazione acustica negli ambienti di lavoro industriali e non.

Spesso infatti sui luoghi di lavoro il livello di rumorosità supera i limiti previsti dal DLgs n.81 del 9 aprile 2008 e questo anche perché non si è ancora ben diffusa la pratica di una progettazione acustica corretta.

‘Corretta progettazione acustica di ambienti di lavoro industriali e non’, il manuale

Nel manuale Inail si vogliono dare elementi per la progettazione dei nuovi ambienti di lavoro e delle modifiche agli ambienti esistenti con un approccio innovativo al controllo del rumore negli ambienti di lavoro che vada oltre il mero rispetto dei limiti acustici e consideri i contesti culturali e funzionali degli spazi regolamentati.

Vengono inoltre illustrati i descrittori acustici ritenuti più appropriati. Per ogni categoria di ambiente nel documento Inail è presentata una tabella con le principali peculiarità dell’ambiente di lavoro, i descrittori acustici da utilizzare e i relativi valori obiettivo di riferimento da considerare per l’analisi acustica dell’ambiente di lavoro.


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costruzioni

Costruzioni, +17,7% di infortuni e forte aumento delle malattie professionali

Dopo il calo del 6,7% del 2020, nel 2021 gli investimenti nelle costruzioni sono aumentati del 22,3%. Questo rilancio, che ha determinato anche una crescita del 7,7% degli occupati, è stato accompagnato da un incremento degli infortuni denunciati in edilizia. Nel 2021 sono stati 38mila 541, in aumento del 17,7% rispetto al 2020. I numeri dell’anno scorso restano comunque al di sotto di quelli registrati nel biennio 2018-2019 e si posizionano sugli stessi livelli del 2017.

Il settore costruzioni è uno dei settori con più rischi per i lavoratori

L’alto rischio è legato ad attività che comportano uno sforzo fisico non indifferente, come il trasporto di carichi pesanti, il lavoro in posizioni scomode e la permanenza in piedi a lungo. Tutte eseguite in ambienti poco agevoli e in condizioni climatiche avverse.

Costruzioni, oltre la metà dei casi mortali nella fascia 50-64 anni

Gli infortuni interessano quasi esclusivamente gli uomini (97,4%), che rappresentano la maggioranza della forza lavoro delle costruzioni. Il 62,8% delle denunce riguarda lavoratori al di sotto dei 50 anni, con la classe 35-49 anni al primo posto. Nel quinquennio si osserva un aumento degli infortuni nelle fasce di età più elevate: gli ultra 49enni passano infatti dal 33,5% del 2017 al 37,2% del 2021.

Più anziani i deceduti: oltre la metà dei casi (56,2%) interessa infatti i lavoratori tra i 50 e i 64 anni. Anche la quota degli ultra 64enni non è trascurabile e pari al triplo di quella delle denunce.

L’incidenza dei decessi è la più alta dell’Industria e servizi

Con 196 casi mortali, in calo del 3% rispetto al 2020, le costruzioni si collocano al secondo posto in valore assoluto dopo il manifatturiero. L’incidenza dei decessi sul totale degli infortuni denunciati nel settore è la più elevata tra tutti i comparti dell’Industria e servizi. A diminuire nel 2021 sono stati solo i casi mortali avvenuti in occasione di lavoro; quelli in itinere sono stati il 40% in più rispetto all’anno precedente.  

Quasi un quarto dei casi indennizzati nel settore Costruzioni riguarda la mano

Prendendo in considerazione gli infortuni indennizzati dall’Inail nel settore Costruzioni, emerge che i lavoratori edili hanno conseguenze gravi in termini di postum. La quota di postumi di grado compreso tra 1 e 100, infatti, nel quinquennio 2017-2021 è mediamente del 27% contro il 17%. I soli indennizzi in morte hanno un’incidenza doppia (0,4% rispetto allo 0,2%).

La mano, che è la parte del corpo più esposta, risulta anche la più vulnerabile, pari a quasi un quarto (23,1%) dei casi indennizzati. Seguono la colonna vertebrale (8,9%), più frequentemente soggetta a lussazioni (49,5%); la caviglia (8,2%), lussata (43,0%) o fratturata (39,0%).

Il 75,4% delle tecnopatie interessa il sistema osteomuscolare e il tessuto connettivo 

L’incremento rilevato nel 2021 rispetto al 2020 ha interessato anche le denunce di malattia professionale nel settore costruzioni. Si è passati, infatti, dai 6mila 914 casi del 2020 agli 8mila 864 del 2021, con un incremento del 28,2%.

Le costruzioni, in particolare, si collocano al secondo posto per numero di tecnopatie denunciate, precedute solo dal manifatturiero con poco più di 10mila casi. In tre casi su quattro (75,4%) le patologie lavoro-correlate che colpiscono gli edili sono quelle del sistema osteomuscolare e del tessuto connettivo (6mila 579 casi).

Seguono quelle del sistema nervoso (916) e dell’orecchio (912), entrambe con poco più del 10% delle malattie denunciate nel settore, delle patologie del sistema respiratorio (163) e dai tumori (82).

I dati sono del nuovo numero del periodico Dati Inail, curato dalla Consulenza statistico attuariale dell’Istituto

sicurezza nei cantieri

Sicurezza nei cantieri, un video tutorial dell’Inail per la prevenzione delle cadute dall’alto

Nell’ambito della Sicurezza nei cantieri, dal sistema di trattenuta, al sistema di arresto caduta, un nuovo video tutorial dell’Inail descrive in sette minuti i principali sistemi di protezione individuale dalle cadute dall’alto.

Le cadute dall’alto sono la causa del 10% delle morti in occasione di lavoro

Dall’analisi dei dati relativi al quinquennio 2017-2021 emerge che ogni anno le cadute dall’alto causano in media oltre il 4% di tutti gli infortuni accertati in occasione di lavoro, percentuale che sale fino a circa il 10% per i casi mortali.

Le attività più colpite sono quelle delle costruzioni, del manifatturiero e del trasporto e magazzinaggio. Oltre la metà dei casi, infatti, è concentrata in questi tre settori, seguiti dal commercio, dai servizi di supporto alle imprese e dalla sanità. Contusioni, fratture, lussazioni e ferite sono le prime quattro nature delle lesioni, mentre le parti del corpo più coinvolte sono caviglia, colonna vertebrale, ginocchio, parete e cingolo toracico.

Circa il 25% degli infortuni dovuti a cadute dall’alto ha coinvolto le donne, la metà riguarda i lavoratori della fascia di età compresa tra i 45 e i 59 anni.

Uno strumento utile per l’informazione e la formazione dei lavoratori riguardo le norme della Sicuezza nei cantieri

Grazie alla tecnica di animazione 3D, nella prima parte del video tutorial sono riprodotte alcune situazioni di lavoro in quota, elaborate tenendo conto di leggi, circolari, linee guida e norme tecniche specifiche.

L’obiettivo è diffondere le regole della Sicurezza nei cantieri illustrando le regole che è fondamentale rispettare, mettendo a disposizione uno strumento utile per l’informazione e la formazione dei lavoratori.

Per ciascuno degli scenari proposti sono elencati e descritti i componenti del sistema di protezione individuale dalle cadute più idoneo, che va utilizzato nei casi in cui, a seguito della valutazione dei rischi, le caratteristiche intrinseche dei luoghi di lavoro, le procedure di lavoro dell’azienda che effettua l’attività e l’adozione di dispositivi di protezione collettiva non permettono di ridurre a livello accettabile i rischi specifici.

Sicurezza nei cantieri, ogni sistema comprende un’imbracatura e un sistema di collegamento a un punto di ancoraggio

I diversi elementi che compongono ogni sistema di protezione individuale comprendono un’imbracatura per il corpo e un sistema di collegamento a un punto di ancoraggio sicuro.

Un sistema di accesso su fune, che permette al lavoratore di raggiungere e lasciare il luogo di lavoro in tensione o in sospensione in modo da evitare o arrestare la caduta, è composto per esempio dalla fune di lavoro, che permette l’accesso al luogo di lavoro; dalla fune di sicurezza, che impedisce o arresta la caduta libera del lavoratore; da dispositivi di regolazione della fune, che consentono di cambiare posizione lungo la fune di lavoro e la fune di sicurezza e dall’imbracatura.

Le raccomandazioni per la scelta, il montaggio, l’uso e lo smontaggio

La seconda parte del video tutorial riguardo la sicurezza nei cantieri fornisce alcune raccomandazioni utili per la scelta, il montaggio, l’uso e lo smontaggio del sistema di protezione utilizzato.

In particolare, è sempre preferibile scegliere il sistema che evita la caduta libera e seguire, durante l’utilizzo, le indicazioni fornite dal fabbricante. Prima di installare un sistema di protezione, inoltre, è necessario verificare le condizioni della struttura di ancoraggio (materiale base, dimensioni e spessore), della superficie di lavoro (presenza di ghiaccio, scivolosità), del tempo (vento, pioggia) e di tutti i componenti.

Dopo lo smontaggio, invece, è importante controllare l’integrità di tutti i componenti, l’assenza di danni, deformazioni o ammaccature, la corretta mobilità delle parti e l’efficacia dei dispositivi di blocco e sblocco.

Guarda il video

campi elettromagnetici

Esposizione ai campi elettromagnetici, come richiedere la deroga?

Il Decreto interministeriale del 30 settembre 2022, in attuazione dell’articolo 212 del DL numero 81 del 2008 individua i criteri e le modalità di autorizzazione delle deroghe al rispetto dei valori limite di esposizione per le attività comportanti l’esposizioni ai campi elettromagnetici.

Come si richiede l’autorizzazione alla deroga?

Il datore di lavoro deve trasmettere l’istanza di autorizzazione per via telematica, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali convocherà poi, entro trenta giorni dalla ricezione della istanza, un tavolo tecnico istituzionale per l’istruttoria della documentazione trasmessa a corredo dell’istanza di autorizzazione alla deroga.

Il tavolo tecnico istituzionale poi, entro sessanta giorni dalla convocazione, formulerà un parere indicando anche la durata e le condizioni della deroga.

Esposizione ai campi elettromagnetici, rilascio e rinnovo dell’autorizzazione alla deroga

Sulla base del parere favorevole, viene autorizzata la deroga esposizione ai campi elettromagnetici. Il decreto di autorizzazione alla deroga   trasmesso al datore di lavoro richiedente e agli organi di vigilanza competenti per territorio.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero della salute possono chiedere in qualsiasi momento agli organi di vigilanza di effettuare sopralluoghi per la verifica delle condizioni in base alle quali è stata concessa l’autorizzazione alla deroga.

Se, nel corso del periodo di validità della deroga, il medico competente riscontrasse effetti nocivi sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori riconducibili al superamento dei VLE oggetto di deroga, ne deve dare tempestiva comunicazione al datore di lavoro. Il datore di lavoro dovrà sospendere con immediatezza l’applicazione della deroga, informando le amministrazioni che hanno rilasciato l’autorizzazione.

Massima sicurezza tecnologicamente fattibile

Massima sicurezza tecnologicamente fattibile, in cosa consiste? Gli obblighi del datore di lavoro

Come scritto nell’articolo 2087 del Codice Civile: “l’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”. 

Massima sicurezza tecnologicamente fattibie, gli obblighi del datore di lavoro

L’articolo introduce anche il principio della cosiddetta massima sicurezza tecnologicamente fattibile, così interpretato dalla Suprema Corte: “in materia di sicurezza del lavoro, il datore di lavoro è tenuto ad uniformarsi alla migliore scienza ed esperienza del momento storico in quello specifico settore; e, nel caso in cui per i suoi limiti individuali non sia in grado di conoscere la miglior scienza ed esperienza, consapevole di tali limiti, deve avere l’accortezza di far risolvere da altri i problemi tecnici che non è in grado di affrontare personalmente”.

Sempre dall’interpretazione della Suprema Corte, “il datore di lavoro – e gli altri soggetti investiti della posizione di garanzia – devono in proposito ispirare la loro condotta alle acquisizioni della migliore scienza ed esperienza per fare in modo che il lavoratore sia posto nelle condizioni di operare con assoluta sicurezza” (Cassazione Penale, 8 febbraio 2013 n.6363).

“Pertanto – prosegue la sentenza – non sarebbe sufficiente, per mandare esente da responsabilità il datore di lavoro, che non abbia assolto appieno il suddetto obbligo cautelare neppure che una macchina sia munita degli accorgimenti previsti dalla legge in un certo momento storico, se il processo tecnologico sia cresciuto in modo tale da suggerire ulteriori e più sofisticati presidi per rendere la stessa sempre più sicura” (Cassazione Penale, Sez.IV, 18 gennaio 2011 n.1226).

Massima sicurezza tecnologicamente fattibile, il datore di lavoro ‘a digiuno’ di conoscenze tecniche

“Il datore di lavoro, normalmente a digiuno di conoscenze tecniche, è proprio concretamente avvalendosi della consulenza del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, che ottempera all’obbligo giuridico di analizzare e di individuare, secondo l’esperienza e la migliore evoluzione della scienza tecnica, tutti i fattori di pericolo concretamente presenti all’interno del luogo di lavoro.” (Cassazione Penale, Sez.IV, 13 maggio 2016 n.20051.)


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