1493825880 Giornata Modiale Amianto Unasf

Giornata mondiale delle vittime dell’amianto, online un opuscolo sul Fondo Inail

A 25 anni esatti dalla messa al bando in Italia di questo materiale
altamente nocivo ma largamente utilizzato per quasi mezzo secolo, il
problema è ancora drammaticamente attuale. La nuova pubblicazione,
disponibile sul sito dell’Istituto e diffusa anche attraverso i canali
social, chiarisce quali sono e come funzionano le prestazioni in favore
delle persone colpite da malattie asbesto-correlate e dei loro
superstiti.

ROMA – A 25 anni dall’approvazione della legge n. 257 del 1992, con cui
l’Italia è stata uno dei primi Paesi al mondo a vietare l’estrazione,
l’importazione, la lavorazione, l’utilizzo, la commercializzazione e
l’esportazione dell’amianto e dei prodotti che lo contengono, la
“questione amianto” non può ancora essere considerata chiusa. Per la sua
resistenza al calore e la sua struttura fibrosa, infatti, questo
materiale è stato largamente utilizzato per quasi 50 anni per la
coibentazione di edifici, tetti e navi, come materiale da costruzione
per l’edilizia – sotto forma di composito fibro-cementizio per
fabbricare tegole, pavimenti, tubazioni, vernici e canne fumarie – ma
anche per produrre indumenti e parti meccaniche. Di conseguenza oggi
continua a essere presente in moltissimi edifici, macchinari e
manufatti.

Il finanziamento della prestazione aggiuntiva a carico di Stato e imprese.
In occasione della Giornata mondiale delle vittime dell’amianto del 28
aprile, l’Inail ha pubblicato sul proprio sito e diffuso anche
attraverso i suoi canali social un opuscolo dedicato al Fondo istituito
con la legge finanziaria del 2008 (244/2007) per garantire un ulteriore
indennizzo economico ai titolari di rendite per malattie correlate
all’esposizione a questo materiale molto nocivo e, in caso di morte, ai
loro eredi. Il finanziamento del Fondo è a carico, per tre quarti, del
bilancio dello Stato e, per un quarto, delle imprese, con un’addizionale
sui premi assicurativi relativi ai settori di attività che hanno
comportato una maggiore esposizione all’amianto.

Nel testo approfondite anche le ultime novità normative.
La pubblicazione chiarisce le modalità di erogazione di questa
prestazione aggiuntiva, approfondendo anche le novità normative più
recenti: da quella contenuta nella legge di stabilità 2015 (190/2014),
che ha esteso in via sperimentale i benefici del Fondo ai malati di
mesotelioma non professionale che hanno contratto la patologia per
esposizione familiare o ambientale, alla nuova prestazione a favore
degli eredi dei lavoratori portuali deceduti per malattie
asbesto-correlate, istituita dalla legge di stabilità 2016 (208/2015). 

2017 - Giornata Mondiale per la Sicurezza e la Salute sul Lavoro

Giornata Mondiale per la Sicurezza e la Salute sul Lavoro

Il 28 aprile è la Giornata Mondiale per la Sicurezza e la Salute sul Lavoro. Il tema di quest’anno è “ottimizzare la raccolta e l’utilizzo dei dati relativi alla sicurezza e alla salute sul lavoro”.

I dati affidabili e di alta qualità sono essenziali sia a livello di posto di lavoro che a livello di politica per assicurare che siano prese le decisioni corrette per garantire la protezione continua dei lavoratori.

Nel 2015 è stato pubblicato un interessante studio sulle sfide poste dai responsabili politici in materia di sicurezza e salute dei lavoratori in seguito a dati inadeguati, valutando la segnalazione delle lesioni personali nella regione del Mar Baltico sottotitolato “Ciò che non è stato segnalato va inalterato”, la relazione ha esaminato l’incidenza di incidenti mortali e non fatali, rilevando che un elevato tasso di lesioni fatali fatali in combinazione con un basso tasso di infortuni sul lavoro non fatale suggerisce che gran parte del lavoro non fatale le lesioni sono rimaste non registrate. I risultati delle analisi dell’ordine di grandezza indicano che in diversi Paesi del Mar Baltico era probabile che non si fosse sottovalutato gli incidenti di lavoro non fatali.

La relazione rileva che “a seguito di una grave sottovalutazione delle infortuni sul lavoro, i decisori di molti paesi possono disporre di informazioni statistiche gravemente ingannevoli quando fissano obiettivi politici, stimano perdite economiche o definiscono le priorità nell’ordine del giorno nazionale”.

La mancanza di dati di qualità può anche essere un problema a livello di posto di lavoro.

La piccola dimensione della maggior parte delle imprese può significare che mancano dati di incidente per il datore di lavoro da prendere in considerazione e i dati di malattia possono apparire solo a lungo dopo che il lavoratore è stato esposto a pericolo.

I datori di lavoro devono avere indicatori forti e affidabili sulle prestazioni di salute e sicurezza.

Questi KPI (indicatori di performance chiave) devono essere rilevanti per il gestore, rilevanti per la sicurezza sul lavoro e le prestazioni sanitarie ed essere trasmissibili.

Per quanto riguarda il gestore, i KPI devono essere utili come base per il processo decisionale. Questi possono essere indicatori di ritardo (prestazioni passate), quali dati sulla frequenza degli incidenti o indicatori principali (predittivi), come il numero di ispezioni sul posto di lavoro, la percentuale di lavoratori con adeguata formazione OSH.

Gli indicatori devono essere chiaramente pertinenti per la sicurezza e la salute sul lavoro. Possono essere quantitativi o semiquantitativi, relativi a rischi, rischi, esposizioni e attività preventive. Questi indicatori possono essere basati sui risultati della valutazione dei rischi, come l’identificazione delle sostanze utilizzate e le esposizioni dei lavoratori, o l’esame dell’ergonomia delle stazioni di lavoro.

Infine, i KPI devono essere trasmissibili e utilizzabili, per prendere decisioni da comunicare ai lavoratori e ai dirigenti per quale motivo vengono intraprese azioni.

Questa necessità di comunicabilità può portare all’utilizzo di indicatori semplici, ma questi non possono riflettere la complessità del sistema di gestione della sicurezza e della salute sul lavoro.

Ciò che è chiaro è che tutti i decisori nella sicurezza e salute sul lavoro, a livello di politica o livello di lavoro, richiedono dati decenti per assicurare un lavoro dignitoso e che tali dati possano essere difficili da identificare e accedere.

Questa sfida deve essere affrontata da tutti i professionisti del settore Sicurezza e Salute sul Lavoro.

Fonte: https://osha.europa.eu/it

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Una check list per l’autovalutazione nelle aziende

Uno degli aspetti importanti nella tutela effettiva della
salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro è l’utilizzo,
laddove necessari, di dispositivi di protezione individuale (DPI) in buono stato, adeguati ai rischi e alle caratteristiche dei lavoratori.
Per
favorire l’autovalutazione da parte delle aziende della conformità alla
normativa vigente in materia di DPI, anche con riferimento alle
problematiche più frequenti riscontrate nelle attività di vigilanza e
alle modalità con cui vengono usualmente effettuati i controlli da parte
dello SPISAL dell’  Azienda ULSS 9 di Treviso, prendiamo in esame una specifica check list pubblicata nello spazio web dell’ULSS trevisana
 
La “Scheda valutazione: dispositivi di protezione individuali (DPI)”,
aggiornata nel mese di gennaio 2016 e prevista per l’autovalutazione
delle aziende, è divisa in varie sezioni. E se per ogni sezione sono
proposte diverse domande per verificare la conformità alla normativa,
nella parte con le “istruzioni per la compilazione” sono riportate
ulteriori indicazioni sui riferimenti normativi e sulle istruzioni per
l’azienda. È evidente – sottolinea comunque la presentazione dell’ULSS 9
della check list – che al di là di quanto riportato nella scheda non si
esclude “l’obbligo di rispettare comunque tutte le indicazioni previste
dalla normativa”.
 
Nella prima sezione si chiede, ad esempio di verificare, la marcatura
CE, la presenza della dichiarazione di conformità e della nota
informativa.
Nelle istruzioni per la compilazione si ricorda che:
– “la dichiarazione di conformità deve essere disponibile in azienda;

la nota informativa del fabbricante deve essere redatta in modo
preciso, comprensibile e in lingua italiana. Deve contenere, tra
l’altro, le istruzioni di deposito, impiego, pulizia, manutenzione,
revisione, disinfezione”.
E
riguardo alla formazione/informazione si indica che, come richiesto dal
D. Lgs. 81/2008, il datore di lavoro “fornisce istruzioni comprensibili
per i lavoratori e li informa preliminarmente per quali rischi il DPI
li protegge”. Ed è “importantissimo” fornire informazioni anche sui
limiti di protezione: “ad esempio un apparecchio di protezione delle vie respiratorie con filtro non protegge in caso di carenza di ossigeno. Su tutti i DPI
deve essere fornita formazione specifica e, se ritenuto necessario,
addestramento. L’addestramento è comunque obbligatorio per i DPI di III
categoria e per la protezione da rumore (II categoria) e deve essere documentato”.
 
Nella sezione relativa alla valutazione dei rischi
sono riportate ulteriori domande su individuazione per fase lavorativa,
idoneità per rischio, priorità protezioni collettive, ergonomia,
interferenza, limiti di protezione.
Ad esempio:

“i DPI vengono utilizzati per la protezione dai rischi che non possono
essere evitati con misure tecniche ed organizzative di prevenzione o da
mezzi di protezione collettiva?

nel DVR è stata valutata correttamente l’idoneità dei DPI rispetto al
rischio da cui devono proteggere senza generare un rischio maggiore?

i DPI sono stati scelti tenendo conto delle esigenze ergonomiche e di
salute del lavoratore (con il concorso del medico competente),
garantendo comfort ed efficacia protettiva?
– i DPI sono tra loro compatibili nel caso di rischi multipli che prevedano l’uso simultaneo di più DPI?
– i DPI scelti sono stati individuati dichiarando il livello minimo di prestazione in funzione dei codici di marcatura CE?
– sono stati individuati i limiti di protezione del DPI e, se necessario, la loro durata”?
 
A
questo proposito le istruzioni indicano che i DPI “possono essere
utilizzati in alternativa ai mezzi collettivi solo nei casi in cui
quest’ultimi non possano essere allestiti per necessità tecniche e
operative (es.:  DPI anticaduta
anziché parapetti in lavori sui tetti di breve durata, APVR anziché
aspirazione localizzata in lavori di cantiere e/o di breve durata)”.
Inoltre riguardo alla scelta, l’idoneità del DPI rispetto al rischio
è il “primo criterio di scelta da osservare; il DPI deve essere
individuato nel modo più preciso possibile con riferimento ai criteri di
marcatura. I DPI possono presentare rischi derivanti dal dispositivo in
sé (progetto, qualità dei materiali, ecc.) e rischi derivanti dall’uso
del dispositivo (limiti di uso e limiti di protezione, non osservanza
delle istruzioni fornite, mancata manutenzione, ecc.)”.
E,
come riportato nelle domande, il medico competente (ove presente) deve
poter “contribuire alla valutazione dei rischi e all’adozione delle
misure preventive incluse le questioni che riguardano l’adeguatezza o il
confort del dispositivo”.
 
Rimandando alla lettura integrale della scheda, che riporta altre utili informazioni, veniamo alle sezioni relative alla fornitura, all’assegnazione individuale e all’uso corretto da parte dei lavoratori.
A
questo proposito, oltre alle domande di verifica della conformità
normativa, nelle istruzioni si indica che i DPI “devono essere
regolarmente forniti tenendo conto dell’usura, dei tempi di scadenza e
invecchiamento in modo da garantire la continuità della protezione nel
tempo”. Ed è opportuno che le “consegne siano documentate”.
Si sottolinea poi che i lavoratori “sono obbligati a utilizzare i DPI  messi a loro disposizione nei casi previsti dal datore di lavoro, a
seguito della valutazione del rischio. Deve essere verificato che i
lavoratori indossino correttamente in DPI (adattamento) nei casi in cui
ciò è rilevante per la protezione (esempio: DPI protezione rumore)”.
Infatti il datore di lavoro, dirigente e preposto “devono vigilare
sull’uso dei DPI previsti per ciascuna operazione e sulle modalità con
cui sono indossati. Esempio sull’uso non corretto: utilizzo di maschera
filtrante per polveri per operazioni che espongono a solventi”.
 
Una sezione della scheda è dedicata alla conservazione, manutenzione, sostituzione, pulizia, riconsegna, scadenza dei DPI con domande che, tra le altre cose, riguardano:
– la definizione di misure necessarie per conservare adeguatamente i DPI:
ad esempio “uno spazio chiudibile ben individuato e dedicato alla
conservazione del DPI; anche in prossimità della postazione di lavoro”;
– la presenza e attuazione di procedure per la pulizia:
ad esempio è importante “mantenere la pulizia delle maschere, favorire
la portabilità di inserti auricolari e cuffie per il rumore”;
– la definizione delle modalità e tempi delle operazioni di manutenzione/controllo
“in base a quanto riportato nella nota informativa del DPI, in
riferimento al tipo di manutenzione e la frequenza di controllo
previsti.
Inoltre
sono stati definiti, se necessari, i tempi massimi di utilizzo dei DPI o
loro parti, e le procedure per la riconsegna? Ed esiste documentazione
della periodicità di pulizia, verifica, manutenzione, sostituzione dei
DPI?
 
Il 31 marzo 2016 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Unione Europea il nuovo  Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sui dispositivi di protezione individuale.
Regolamento
di cui torneremo a parlare anche con una prossima intervista di
PuntoSicuro, realizzata durante la manifestazione bolognese Ambiente Lavoro, a Virginio Galimberti, in rappresentanza dell’Ente italiano di normazione (UNI).

 

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Salute e benessere nei luoghi di lavoro, un progetto regionale rivolto alle aziende

Le aziende, siano esse enti pubblici o imprese private,
possono contribuire fattivamente al miglioramento della salute e del
benessere dei lavoratori. Ed è a loro che è rivolto il WHP (Workplace
Health Promotion), un programma regionale di promozione della salute
negli ambienti di lavoro che la Regione Toscana ha approvato a fine
2016, in attuazione del Piano regionale di prevenzione 2014-2018.

WHP è un programma dell’Organizzazione mondiale della sanità per la
promozione della salute attraverso corretti stili di vita sul lavoro.
Secondo questo programma, il contesto lavorativo può essere occasione e
stimolo per assumere comportamenti corretti per la propria salute, non
solo rispetto ai rischi connessi all’attività lavorativa. Per questo il
programma incentiva le aziende ad offrire ai propri lavoratori
opportunità per migliorare la propria salute, riducendo i fattori di
rischio generali e in particolare quelli maggiormente implicati nella
genesi delle malattie croniche.

Da parte dell’impresa/ente che aderisce al WHP sono previsti
interventi e buone pratiche che è possibile esercitare gradualmente e
con una pianificazione, partendo, a scelta, da due delle seguenti aree
tematiche sostenibili ed efficaci che influiscono sul benessere dei
lavoratori:

– la promozione di una corretta alimentazione;

– il contrasto al fumo di tabacco;

– la promozione dell’attività fisica;

– la promozione della sicurezza stradale e di una mobilità sostenibile;

– il contrasto al consumo dannoso di alcol e alle altre dipendenze;

– la promozione del benessere lavorativo e della conciliazione vita-lavoro.

Il primo anno è richiesta la realizzazione di almeno 3 buone pratiche
su almeno 2 delle 6 aree tematiche del programma; il secondo anno il
mantenimento delle 3 buone pratiche sulle 2 aree tematiche del primo
anno e la realizzazione di ulteriori 3 buone pratiche su altre 2 aree
tematiche e il terzo anno occorrerà mantenere le 6 buone pratiche sulle 4
aree tematiche e realizzare un’ulteriore buona pratica o su una delle 4
aree tematiche già individuate o su una delle 2 aree tematiche
rimanenti e non precedentemente scelte.

L’adesione è su base volontaria e aperta a imprese ed enti, pubblici e
privati, della regione, in regola con gli oneri contributivi e
assicurativi e con tutti gli adempimenti richiesti in materia di salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro.

Gli indirizzi operativi, gli interventi intesi come buone pratiche da
realizzare e tutta la modulistica per l’adesione e la realizzazione del
WHP si trovano sul sito della Regione, all’indirizzo www.regione.toscana.it/whp

Ad oggi sono 8 le imprese e gli enti toscani che hanno aderito,
attraverso l’invio della domanda compilata: l’Azienda Ospedaliero
Universitaria Careggi, l’Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana,
l’Azienda Ospedaliero Universitaria Senese, la Sofidel S.p.a., la
Soffass S.p.a., la Solvay S.p.a., la Trigano S.P.A. e la TRATOS CAVI
S.P.A..

L’adesione al programma consente all’impresa di assumere un ruolo
attivo nella promozione della salute e del benessere dei propri
dipendenti, di orientare in modo positivo le abitudini di vita dei
lavoratori, dato che è possibile il coinvolgimento attivo di tutti i
destinatari: attori sociali, amministrazioni, pubbliche e figure della
prevenzione, compresi i dirigenti, i lavoratori e i loro rappresentanti,
al fine di migliorare la salute ed il benessere delle persone
attraverso la promozione di stili di vita corretti e salutari.

Evidenze scientifiche sottolineano che l’attuazione delle buone pratiche
sopra citate, permette la riduzione dell’assenteismo, delle malattie
croniche non trasmissibili, dei tassi di mortalità e dei conflitti
interpersonali, accrescendo il senso di appartenenza alla comunità
lavorativa e la motivazione al lavoro ed alla crescita professionale,
nonché il miglioramento dell’ambiente e dell’organizzazione del lavoro
stesso.

La realizzazione delle buone pratiche può inoltre offrire alle
aziende che aderiscono l’ottenimento di alcuni benefici fiscali ai fini
Ires, Irap e Inail.

Ci sarà la possibilità di ottenere il riconoscimento (accreditamento)
di “luogo di lavoro che promuove salute” entrando a far parte della
rete europea ENWHP- European Network Workplace Health Promotion a cui la
Regione Toscana chiederà di aderire.

La Regione Toscana istituisce e gestisce l’elenco regionale dei
“Luoghi di lavoro che Promuovono la Salute – Rete Europea ENWHP”, al
quale vengono iscritte, alla sezione 1, le imprese o enti che aderiscono
al programma per la realizzazione delle buone pratiche, per poi passare
nella sezione 2 se documenteranno, nei tempi previsti, la realizzazione
delle buone pratiche scelte a seguito dell’adesione.

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Ispettorato Nazionale del Lavoro, il rapporto sull’attività di vigilanza nel 2016

È stato presentato dall’Ispettorato del Lavoro il Rapporto INL attività di vigilanza 2016, risultati dei controlli i materia lavoro e legislazione sociale effettuati nel 2016.

Lo scorso anno sono state ispezionate 191.614 aziende,
tasso di irregolarità del 63%, infrazioni riscontrate in 120.738
realtà. Per quanto riguarda gli organi di controllo questo il dettaglio: Ministero Lavoro 141.920 aziende, Inps 28.818, Inail 20.876.
Questi i numeri delle infrazioni: 120.738 imprese irregolari, 186.027 i
lavoratori irregolari (+2% rispetto al 2015), 62.106 i lavoratori in
nero (-4%). Totale raccolta contributi e premi evasi 1.101.105.790 euro.

In merito alla sicurezza sul lavoro riportiamo i dati sulla Vigilanza tecnica contenuti nell’area del rapporto Vigilanza del personale ispettivo degli uffici territoriali del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali (oggi
Ispettorati territoriali del lavoro dell’INL). Segnalando che nel
documento sono riportati in dettaglio dati quantitativi e qualitativi
per settori come agricoltura, industria, edilizia, terziario;
quindi lavoro nero; indebita percezione dell’esonero triennale della
contribuzione per l’assunzione di lavoratori subordinati; caporalato;
corretto utilizzo dei voucher; autotrasporto; corretta qualificazione
dei rapporti di lavoro; esternalizzazioni fittizie; cooperative di
lavoro; Ccnl sottoscritti da OO.SS prive di rappresentatività;
lavoratori svantaggiati; orario di lavoro; imponibile
evaso e importi sanzionatori, sospensione dell’attività imprenditoriale;
vigilanza straordinaria; conciliazioni; prevenzione e promozione;
progetto qualità.

Nel 2016 sono state 25.834 le aziende controllate per quanto riguarda la normativa sulla sicurezza sul lavoro,
30.252 le violazioni, 27.480 quelle prevenzionistiche, 2.771 quelle di
carattere tecnico. In particolare: rischi caduta dall’alto 26,87%; altri
rischi rilevati 21,43%; sorveglianza sanitaria 11,93%; rischi elettrici
macchine Dpi Durc 9,85%; formazione e informazione 8,60%; 8,09%
valutazione rischi Pos Psce Duvri; obblighi coordinatori e committenti
7,37%; tessera riconoscimenti edilizia 4,11%; rischi investimento e
seppellimento 1,51%; videosorveglianza 0,11%.

“In relazione alle sanzioni contestate in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, un’analisi particolare deve essere riservata all’insieme dei dati riferiti alle violazioni
delle norme contenute nei titoli III “Uso delle attrezzature di lavoro e
dei dispositivi di protezione individuale” e IV “Cantieri temporanei o
mobili” del D.Lgs. n. 81/2008 (c.d. T.U. Sicurezza) nel settore delle
costruzioni. In tale ambito, in cui gli ispettori del lavoro esercitano
una specifica competenza in materia prevenzionistica, sono state
ispezionate n. 18.954 aziende delle quali n. 13.943 sono risultate
irregolari (a fronte di n. 18.814 accertamenti definiti) con un tasso di
irregolarità pari al 74%, che registra un aumento di +3 punti
percentuali rispetto al 2015. Si precisa che in occasione dei citati
accertamenti sono stati contestati n. 20.651 illeciti.

Al riguardo si segnala il dato percentuale sostanzialmente stabile nel tempo, pari al 48,88%, delle violazioni riscontrate in edilizia connesse a rischio di caduta dall’alto rispetto alla totalità degli illeciti accertatiin tale settore”. “Inoltre tra le violazioni di cui ai
suddetti titoli III e IV più rilevanti in edilizia rispetto al quadro
generale emergono quelle relative agli obblighi dei coordinatori e dei
committenti che corrispondono al 13,19% degli illeciti accertati”.

7.020 le sospensioni di attività imprenditoriale ai sensi
dell’artcolo 14 del Testo Unico sicurezza lavoro, di queste 7.013 per
lavoratori in nero in misura pari o superiore al 20% di quelli presenti
sul lavoro e 7 per violazioni gravi o reiterate della normativa sulla
sicurezza sul lavoro.

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