Sicurezza nella logistica: infortuni con carrelli roll e transpallet

Settore logistica: infortuni con carrelli roll e transpallet

La sicurezza nel settore logistica, viene disciplinata principalmente dal DLgs 81/2008. In particolare la movimentazione delle merci con carrelli rollo e transpallet è definita nell’articolo 71, il quale, stabilisce l’obbligo del datore di lavoro di mettere a disposizione attrezzature conformi ai requisiti di sicurezza, sottoponendole a idonea manutenzione. Mentre, l’articolo 73, impone la formazione e l’addestramento specifico per gli operatori, garantendo che l’uso delle attrezzature sia sicuro ed efficace.

A completare il quadro normativo, l’Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012 disciplina i percorsi formativi obbligatori per gli utilizzatori delle attrezzature di lavoro.

Analisi dei casi di infortunio nel settore della logistica: dalla teoria alla pratica

L’analisi di eventi infortunistici reali è uno strumento fondamentale per individuare le criticità operative e definire strategie di prevenzione più efficaci. L’archivio INFOR.MO. raccoglie numerosi casi di infortuni correlati all’uso di carrelli roll e transpallet. Due casi esemplificativi consentono di comprendere le dinamiche di rischio legate alla logistica.

Caso 1: Ribaltamento di carrello roll con barre metalliche

In un magazzino logistico, un carrello roll carico di barre metalliche, smontate da scaffalature, era stato lasciato accostato a una parete. Un lavoratore, incaricato di caricare le barre su un camion, ha spostato il carrello verso l’area di carico. Durante la manovra, il carrello si è ribaltato improvvisamente, provocando la caduta delle barre metalliche, che hanno colpito l’operatore. L’analisi dell’incidente ha messo in evidenza l’assenza di procedure operative adeguate per la movimentazione di carichi instabili e la mancanza di formazione specifica sull’uso sicuro dei carrelli roll.

Caso 2: uso improprio del transpallet in spazi ristretti

Un operatore stava utilizzando un transpallet elettrico per spostare un carico voluminoso in un’area del magazzino con spazi limitati. Durante una curva particolarmente stretta, il carico si è sbilanciato ed è caduto, colpendo un altro lavoratore che si trovava nelle vicinanze. L’analisi ha rilevato una scarsa organizzazione degli spazi, l’assenza di una segnaletica adeguata e una formazione insufficiente sull’uso del transpallet in ambienti congestionati.

Le lezioni da imparare per una maggiore sicurezza

Questi casi sottolineano l’importanza di una gestione rigorosa e preventiva della sicurezza nella logistica. Per le aziende, le implicazioni pratiche si traducono in interventi chiave:

  • Formazione obbligatoria e specifica: assicurare che tutti gli operatori abbiano ricevuto una formazione approfondita sull’uso sicuro di carrelli roll e transpallet, come previsto dall’art. 73 del D.Lgs. 81/2008 e dall’Accordo Stato-Regioni.
  • Procedure operative standardizzate (SOP): redigere procedure dettagliate per la movimentazione dei carichi, includendo indicazioni precise sulla gestione di carichi instabili o voluminosi.
  • Manutenzione e verifiche periodiche: attuare un programma di controlli regolari e manutenzione delle attrezzature, in conformità con l’art. 71 del DLgs 81/2008.
  • Organizzazione degli spazi di lavoro: rivedere il layout dei magazzini per garantire percorsi liberi da ostacoli, migliorare la segnaletica e ridurre i rischi nelle aree congestionate.

Per i lavoratori, la prevenzione passa da comportamenti responsabili e consapevoli:

  • Aderenza alle procedure: rispettare rigorosamente le SOP aziendali e utilizzare le attrezzature solo dopo aver ricevuto adeguata formazione.
  • Segnalazione delle situazioni di rischio: comunicare tempestivamente eventuali criticità o anomalie al responsabile della sicurezza.
  • Consapevolezza dell’ambiente circostante: prestare attenzione agli spazi condivisi e alle manovre di altri operatori, specialmente in zone ad alta densità di traffico di mezzi.
Obbligo di geolocalizzazione per il trasporto di rifiuti pericolosi: scadenze e adempimenti 2025

Trasporto rifiuti pericolosi: obbligo geolocalizzazione 2025

Con la Circolare n. 2 del 22 maggio 2025, il Comitato Nazionale dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali ha fornito indicazioni operative per l’attuazione della Deliberazione n. 3 del 19 dicembre 2024. Tale deliberazione introduce l’obbligo, per le imprese iscritte alla categoria 5 dell’Albo, di installare sistemi di geolocalizzazione sui veicoli adibiti al trasporto rifiuti pericolosi, in conformità agli articoli 16 e 17 del D.M. 4 aprile 2023, n. 59

Requisiti tecnici dei sistemi di geolocalizzazione per il trasporto di rifiuti pericolosi

I sistemi di geolocalizzazione da installare devono:

  • Consentire la tracciabilità del percorso attraverso la registrazione di punti geografici a intervalli regolari;
  • Essere associati univocamente alla targa e al telaio del veicolo;
  • Permettere l’esportazione dei dati in formati standard e la visualizzazione su piattaforme digitali.

Sono esclusi dall’obbligo i motoveicoli e gli autoveicoli autorizzati al trasporto dei soli rifiuti non pericolosi. 

Modalità di attestazione dell’installazione dei sistemi di geolocalizzazione

L’attestazione dell’avvenuta installazione dei sistemi di geolocalizzazione deve avvenire tramite una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta secondo il modello allegato “A” alla Deliberazione n. 3/2024. La dichiarazione, firmata dal legale rappresentante dell’impresa, sarà generata automaticamente attraverso il portale informatico AGEST

Scadenze per la presentazione delle dichiarazioni

Le imprese devono rispettare le seguenti scadenze:

  • Dal 1° luglio 2025 al 31 dicembre 2025: invio della dichiarazione sostitutiva per attestare l’installazione dei sistemi di geolocalizzazione sui veicoli già in uso.
  • Dal 1° gennaio 2026: obbligo di attestare la presenza dei sistemi di geolocalizzazione contestualmente alla presentazione delle istanze di iscrizione o variazione del parco veicolare in categoria 5.

Le imprese con un parco veicolare composto da più autoveicoli possono inviare più istanze distinte, purché tutte completate entro il 31 dicembre 2025. 

Sanzioni per inadempienza

Il mancato rispetto dell’obbligo di installazione e attestazione dei sistemi di geolocalizzazione entro le scadenze previste comporterà l’avvio di procedimenti disciplinari da parte dell’Albo Gestori Ambientali. 

Implicazioni per le imprese

Le imprese iscritte alla categoria 5 dell’Albo Gestori Ambientali devono:

  • Verificare la conformità dei propri veicoli ai requisiti tecnici dei sistemi di geolocalizzazione;
  • Procedere all’installazione dei dispositivi entro i termini stabiliti;
  • Predisporre e inviare la dichiarazione sostitutiva tramite il portale AGEST;
  • Aggiornare le procedure interne per garantire la conformità alle nuove disposizioni normative.

Acrilonitrile: esposizione, rischi e obblighi per le imprese

Acrilonitrile: esposizione, rischi e obblighi per le imprese

L’acrilonitrile (CAS 107-13-1) è stato recentemente classificato come cancerogeno per l’uomo (Gruppo 1) dall’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) nel 2024, sulla base di evidenze sufficienti di cancerogenicità nell’uomo e negli animali da esperimento. A livello europeo, il Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) lo identifica come cancerogeno di categoria 1B e tossico per inalazione, contatto con la pelle e ingestione.

La Direttiva (UE) 2022/431, recepita in Italia con il DLgs 135/2024, ha stabilito i valori limite di esposizione occupazionale a lungo e breve termine, considerando anche la penetrazione cutanea e la potenziale sensibilizzazione. Il DLgs 81/2008 (articoli 236 e 237) obbliga le aziende a valutare e gestire i rischi cancerogeni, adottando misure preventive specifiche per tutelare i lavoratori.

Utilizzo industriale e applicazioni dell’acrilonitrile

L’acrilonitrile è un monomero reattivo ampiamente impiegato nella produzione di fibre sintetiche, resine, plastiche, elastomeri e gomma per molteplici prodotti di consumo. Trova applicazione anche come componente di rinforzo nella produzione di fibre di carbonio destinate al settore aeronautico, difesa e aerospaziale.

Inoltre, è usato per la realizzazione di componentistica automobilistica, elettrodomestici, arredamento e prodotti elettronici, grazie alle sue proprietà isolanti. Il suo impiego è dunque trasversale a numerosi settori industriali, generando una potenziale esposizione per un’ampia gamma di lavoratori.

Effetti dell’acrilonitrile sulla salute dei lavoratori

L’esposizione all’acrilonitrile avviene principalmente per via inalatoria e cutanea. Gli effetti acuti comprendono irritazione delle vie respiratorie, della pelle e degli occhi, sintomi neurologici come vertigini, mal di testa, nausea, fino a convulsioni e perdita di coscienza nei casi più gravi. L’esposizione cronica è correlata a un incremento del rischio di sviluppare tumori, in particolare ai polmoni, al fegato e al sistema nervoso centrale. Studi epidemiologici hanno evidenziato un aumento dell’incidenza di tumori delle cellule gliali, delle cellule epatiche e delle ghiandole mammarie nei lavoratori esposti. Questi dati confermano la necessità di una sorveglianza sanitaria mirata per chi opera a contatto con questa sostanza.

La stima dei lavoratori esposti in Italia

Secondo una scheda informativa redatta dal Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale (DIMEILA) dell’Inail, basata sui dati aggiornati al 2023 della banca dati SIREP, è stato stimato il numero di lavoratori potenzialmente esposti all’acrilonitrile in Italia. La stima è stata elaborata applicando la percentuale di lavoratori esposti rispetto al totale dei lavoratori notificati all’Inail alla popolazione lavorativa complessiva secondo i dati Istat.

I settori più coinvolti risultano essere l’industria chimica, la produzione di materie plastiche e gomma, la fabbricazione di fibre sintetiche e la produzione di adesivi e vernici. Queste stime, integrate con le misure di rischio relativo, possono supportare la definizione di strategie di prevenzione mirate e l’organizzazione della sorveglianza sanitaria.

Cosa devono fare le aziende per prevenire l’esposizione alla sostanza

L’identificazione dei lavoratori potenzialmente esposti comporta per le aziende obblighi precisi:

  • Valutazione del rischio: integrare nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) la valutazione dell’esposizione ad acrilonitrile, con focus sui processi produttivi e sulle mansioni a rischio.
  • Misure tecniche e organizzative: adottare sistemi chiusi di produzione, potenziare la ventilazione degli ambienti e definire procedure operative standard per ridurre l’esposizione.
  • Dispositivi di Protezione Individuale (DPI): fornire ai lavoratori guanti resistenti, indumenti protettivi e dispositivi di protezione respiratoria adeguati.
  • Formazione e informazione: garantire percorsi di formazione periodica e specifica sui rischi connessi all’uso di acrilonitrile, come previsto dall’art. 37 del DLgs 81/2008.
  • Sorveglianza sanitaria: attivare programmi di sorveglianza sanitaria, con controlli periodici e registrazione dei dati sanitari, ai sensi dell’art. 41 del DLgs 81/2008.

Il ruolo dei lavoratori: consapevolezza al rischio

I lavoratori devono rispettare le procedure di sicurezza aziendali, utilizzare correttamente i DPI e collaborare attivamente ai programmi di formazione e sorveglianza sanitaria. La consapevolezza dei rischi e la partecipazione responsabile sono fondamentali per ridurre l’esposizione e prevenire gli effetti dannosi.

Verifiche periodiche attrezzature: dal 3 Giugno domande solo telematiche

Verifiche periodiche attrezzature: dal 3 giugno solo online

Con la Circolare n. 11 del 23 maggio 2025, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha annunciato l’adozione di un nuovo applicativo per la gestione delle verifiche periodiche attrezzature di lavoro. Tale obbligo discende dall’art. 71, comma 11, del DLgs 81/2008 e dal D.M. 11 aprile 2011, che disciplinano le procedure per garantire la sicurezza dei lavoratori attraverso controlli regolari sulle attrezzature utilizzate nei luoghi di lavoro.

Nuovo applicativo “Verifiche periodiche” per l’invio telematico delle istanze

A partire dal 3 giugno 2025, tutte le istanze relative alle verifiche periodiche dovranno essere trasmesse esclusivamente tramite il nuovo applicativo “Verifiche periodiche”.

Le aziende interessate potranno presentare in modalità telematica le seguenti richieste:

  • Iscrizione nell’elenco dei soggetti abilitati a effettuare le verifiche periodiche;
  • Variazione delle abilitazioni concesse;
  • Modifica degli organici dei verificatori;
  • Comunicazione di ogni variazione di fatto e di diritto operata dai soggetti abilitati.

Il nuovo sistema consente di allegare la documentazione richiesta e di effettuare il pagamento dell’imposta di bollo tramite il sistema PagoPA, per un importo pari a 16 euro.

Procedura telematica: come inviare le domande e ricevere le ricevute

Al completamento della procedura di invio telematico, l’applicativo rilascia una ricevuta contenente il codice identificativo dell’istanza. Contestualmente, sarà inviata una PEC all’azienda richiedente, con l’indicazione del numero di protocollo di acquisizione della pratica.

La documentazione integrativa eventualmente richiesta dovrà essere trasmessa sempre tramite l’applicativo. Per le istanze presentate prima del 3 giugno 2025, la documentazione integrativa potrà essere inviata secondo le modalità tradizionali.

Notifica dei provvedimenti: PEC e consultazione online

Al termine dell’istruttoria della Commissione competente, l’Amministrazione notificherà i provvedimenti adottati tramite PEC, proveniente dalla casella istituzionale dedicata. Gli stessi provvedimenti saranno anche disponibili e consultabili direttamente sull’applicativo “Verifiche periodiche”, garantendo maggiore trasparenza e tracciabilità del processo.

Modalità di accesso all’applicativo con SPID o CIE

Per utilizzare l’applicativo “Verifiche periodiche” è necessario accedere al portale dei servizi del Ministero del Lavoro mediante SPID o CIE (Carta d’Identità Elettronica). Prima di effettuare il login, occorre registrare l’Azienda per la quale si intende presentare domanda, associando il proprio profilo utente tramite l’apposita funzione. In alternativa, è possibile operare previa delega ricevuta dal soggetto già associato all’Azienda.

Implicazioni pratiche: adeguamento delle aziende alla procedura telematica

A partire dal 3 giugno 2025, le aziende dovranno adeguare le proprie procedure interne per rispettare l’obbligo di presentazione telematica delle istanze relative alle verifiche periodiche. In particolare:

  • Adeguamento del DVR: aggiornare la documentazione aziendale per includere le nuove modalità operative.
  • Preparazione dei documenti: digitalizzare la documentazione da allegare all’istanza e predisporre il pagamento dell’imposta di bollo tramite PagoPA.
  • Accesso ai servizi online: verificare la registrazione dell’azienda sul portale del Ministero del Lavoro e la corretta associazione del profilo utente.
  • Formazione interna: informare i referenti aziendali e i professionisti incaricati sulle nuove modalità telematiche e sui flussi procedurali.

Per le aziende che non si adegueranno entro la data prevista, le nuove istanze presentate con modalità diverse da quella telematica non saranno prese in considerazione.

unasf conflavoro, cassazione, preposto

Le responsabilità del preposto secondo la Cassazione

Il ruolo del preposto nella sicurezza sul lavoro è essenziale per garantire il rispetto delle normative in materia di salute e sicurezza dei lavoratori. Recentemente, la Corte di Cassazione ha trattato un caso che mette in luce le implicazioni legali e operative legate alla figura del preposto, in particolare in relazione alla sua responsabilità e alle mansioni assegnate dal datore di lavoro.

Il caso analizzato dalla Corte di Cassazione

Nel corso delle operazioni di carico di alcune balle, affidate al carrellista D.D., dipendente della ditta C., il lavoratore B.B., che si stava spostando a piedi, veniva travolto mortalmente dal carrello condotto dal carrellista. La Corte di Cassazione ha dovuto analizzare le cause dell’incidente, attribuendo parte della responsabilità alla condotta colposa del datore di lavoro A.A., che aveva affidato al preposto E.E. mansioni operative e di controllo contemporaneamente.

Le mansioni del preposto e la responsabilità

Questa figura ha una responsabilità diretta nella supervisione delle attività lavorative, in particolare per garantire che le normative di sicurezza vengano rispettate. Nel caso in esame, il preposto E.E. era addetto al controllo delle operazioni svolte dal carrellista, ma nello stesso momento stava svolgendo mansioni operative, caricando balle su un altro camion. Questo ha impedito un controllo adeguato sull’attività del carrellista D.D., che, privo di visibilità, ha manovrato il carrello in modo pericoloso, travolgendo B.B..

Il preposto nel controllo delle attività

La Corte di Cassazione ha ribadito che questa figura deve avere la possibilità di adempiere adeguatamente al suo compito di vigilanza. In questo caso, la doppia mansione (vigilanza e operazioni di carico) ha determinato l’impossibilità di garantire un controllo efficace, compromettendo la sicurezza sul lavoro.

Il datore di lavoro, secondo i giudici, ha compiuto una scelta organizzativa inadeguata, assegnando al preposto compiti operativi e di controllo contemporaneamente, il che ha ridotto la sua capacità di vigilare adeguatamente sulle attività del carrellista.

Il ricorso del datore di lavoro

Il datore di lavoro A.A. ha proposto ricorso, sostenendo che non esiste alcuna disposizione di legge che vieti al preposto di svolgere mansioni operative insieme al ruolo di vigilanza. Secondo il ricorrente, la responsabilità per l’incidente non sarebbe da attribuire al preposto, in quanto quest’ultimo era stato adeguatamente formato e aveva la possibilità di organizzare diversamente il lavoro. Inoltre, A.A. ha contestato che la condotta della vittima fosse stata talmente imprudente da interrompere il nesso causale rispetto alla responsabilità del datore di lavoro.

Le conclusioni della Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione, pur accogliendo parte delle argomentazioni del datore di lavoro, ha confermato la responsabilità del datore di lavoro per l’incidente, considerando la scelta organizzativa inadeguata che ha impedito al preposto di esercitare il controllo in modo efficace.

Come possiamo aiutarti?