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L’analisi INAIL su infortuni e malattie professionali nel settore manifatturiero

Il settore manifatturiero, regolato dal DLgs 81/2008 in materia di salute e sicurezza sul lavoro, rappresenta una componente fondamentale dell’economia italiana. Con un’occupazione che coinvolge un lavoratore su cinque e un contributo significativo al PIL nazionale, il comparto si distingue per la sua complessità e, conseguentemente, per l’elevato rischio infortunistico. L’analisi dei dati INAIL aggiornati al 31 ottobre 2024 offre una panoramica dettagliata sull’andamento degli infortuni e delle malattie professionali nel 2023.

Infortuni sul lavoro nel manifatturiero

Nel 2023, sono stati denunciati 93.346 infortuni nel settore manifatturiero, cifra sostanzialmente stabile rispetto all’anno precedente (93.846) ma in calo dell’8,7% rispetto al 2019. L’incidenza infortunistica ha raggiunto il 20% del totale dei casi nella gestione Industria e servizi, riportando il settore ai livelli pre-pandemici e posizionandolo al primo posto per numero di denunce.

Infortuni mortali

I decessi sul lavoro registrati nel 2023 sono stati 178, con una diminuzione del 25% rispetto al 2019 e del 6,8% rispetto al 2022. Nonostante la riduzione, il manifatturiero si conferma al secondo posto per numero di casi mortali, preceduto solo dal settore delle costruzioni con 220 decessi.

Settori con maggior incidenza

Le attività con il maggior numero di infortuni e decessi includono:

  • Fabbricazione di prodotti in metallo: 21% degli infortuni e dei decessi;
  • Fabbricazione di macchinari: 14,2% delle denunce e circa il 10% dei decessi;
  • Industria alimentare: 11,7% delle denunce e circa il 16% dei decessi.

Differenze di genere e modalità di accadimento

Oltre l’83% degli infortuni è avvenuto durante l’attività lavorativa, mentre la restante parte si è verificata in itinere. Le lavoratrici presentano una percentuale più elevata di infortuni in itinere (30%) rispetto ai lavoratori (circa 15%), con una quota di decessi in itinere pari al 38,5% per le donne e circa il 34% per gli uomini.

Nel comparto alimentare, le lavoratrici rappresentano circa il 28% degli infortuni, in particolare nella produzione di prodotti da forno e nella lavorazione, produzione e conservazione di carni.

Implicazioni per aziende e lavoratori

I dati evidenziano la necessità di interventi mirati per migliorare la sicurezza nel settore manifatturiero. Le aziende devono rafforzare le misure di prevenzione, con particolare attenzione ai comparti ad alto rischio e alle specificità di genere. La formazione continua e l’adozione di tecnologie sicure sono fondamentali per ridurre l’incidenza degli infortuni e delle malattie professionali.

preposto, unasf conflavoro

Vigilanza del Preposto: obblighi, nomina e responsabilità operativa

Il ruolo del Preposto è disciplinato dall’art. 19 del DLgs 81/2008, che ne definisce gli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Con la modifica introdotta dalla Legge 215/2021, l’art. 18, comma 1, lettera b-bis, stabilisce l’obbligo per il datore di lavoro di individuare formalmente il Preposto mediante atto scritto, tracciabile e conservato. Questa nomina deve tenere conto della reale possibilità del Preposto di esercitare la vigilanza, richiedendo una presenza effettiva sul campo.

Obblighi di vigilanza e presenza effettiva

La giurisprudenza ha chiarito che il Preposto non è tenuto a una sorveglianza ininterrotta dei lavoratori, ma deve garantire un controllo continuo ed efficace sull’osservanza delle disposizioni di sicurezza. La Cassazione Penale, nella sentenza n. 49361/2015, ha precisato che non è configurabile un obbligo di presenza costante e continua sui luoghi di lavoro, specialmente quando si tratti di comportamenti del lavoratore del tutto estranei alle quotidiane e abituali attività. È sufficiente una presenza assidua e verificabile sul cantiere.

Inoltre, la sentenza n. 20820/2019 della Cassazione Penale ha sottolineato come questa figura debba vigilare sull’attività del lavoratore, anche allo scopo di prevenire e correggere comportamenti negligenti e imprudenti, assumendo la veste di garante dell’obbligo di assicurare la sicurezza sul lavoro. Tuttavia, tale obbligo non si traduce in una sorveglianza costante e continua, ma in un controllo diretto, personale e senza intermediazioni.

Il ruolo del Preposto

Le aziende devono procedere all’individuazione formale del Preposto con atto scritto, tracciabile e conservato, come previsto dall’art. 18, comma 1, lettera b-bis, del D.Lgs. 81/2008. La nomina deve tener conto dell’effettiva possibilità di esercitare la vigilanza, richiedendo una presenza reale sul campo.

Il Preposto, a sua volta, deve sovrintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, intervenendo direttamente in caso di inosservanze e segnalando tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro, nonché ogni altra condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza.

Inoltre, ha l’obbligo di frequentare corsi di formazione specifici, anche di aggiornamento periodico, in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro.

formazione, sicurezza sul lavoro, governo

Sicurezza sul lavoro, Capobianco il 20 maggio a Palazzo Chigi: “Attestati ‘facili’ sono minaccia”

Martedì 20 maggio, il presidente di Conflavoro, Roberto Capobianco, parteciperà a un incontro a Palazzo Chigi tra il Governo e le principali associazioni di categoria per discutere di salute e sicurezza sul lavoro. In questa sede, Conflavoro presenterà le proprie proposte per incentivare la diffusione di buone pratiche di prevenzione nelle aziende, focalizzandosi anche sul pericoloso fenomeno degli attestati ‘facili’, una vera e propria minaccia alla sicurezza dei lavoratori, che contribuisce alla costanza delle oltre mille mille morti l’anno in Italia legate alla carenza di sicurezza sul luogo di lavoro.

I rischi per la sicurezza sul lavoro

Gli attestati ‘facili’ sono certificazioni che vengono rilasciate senza che i lavoratori abbiano realmente acquisito le competenze necessarie per operare in sicurezza. Sono, a tutti gli effetti, attestati falsi perché i corsi correlati, spesso, risultano addirittura inesistenti e in ogni caso, anche se erogati, non rispettano in alcun modo le normative e le best practices stabilite dalla legge, mettendo così a rischio la sicurezza dei lavoratori.

Il fenomeno degli attestati ‘facili’ non riguarda solo la parte che eroga la formazione, ma coinvolge anche le imprese che scelgono di accettare corsi che non soddisfano i requisiti di legge. Le conseguenze di questa pratica sono devastanti e il lavoratore risulta essere la parte più vulnerabile: senza una formazione adeguata, infatti, si espone a un rischio maggiore di infortuni e incidenti.

Un danno anche per imprese e collettività

“Non solo i soggetti che rilasciano attestati ‘facili’, falsi, compiono uno scempio – spiega Roberto Capobianco – ma anche le imprese che decidono di accettare corsi di formazione dai contenuti inadeguati o del tutto inesistenti commettono un grave errore. Non solo mettono a rischio la vita dei propri dipendenti, ma espongono se stesse a danni economici, legali e reputazionali. In caso di infortunio, infatti, sarà impossibile giustificare l’adozione di corsi di sicurezza che non rispettano gli standard previsti dalla normativa vigente. Le conseguenze per le imprese conniventi potrebbero essere devastanti, a partire dalle pesanti sanzioni previste”.

Capobianco: “La formazione non è mai una formalità”

“Ma prima di tutto – evidenzia il presidente di Conflavoro – la sicurezza sul lavoro è una responsabilità morale verso chi ogni giorno mette la propria vita e la propria salute nelle mani dell’azienda. Verso chi esce di casa e rischia di tornarvi infortunato o, purtroppo, non di tornarvi affatto. L’attestato di formazione deve rappresentare una garanzia di competenza e preparazione, non una semplice formalità. Quando questo viene falsato, il rischio non riguarda solo l’individuo, ma tutta la collettività. Un ambiente di lavoro insicuro è un pericolo per tutti, dai colleghi ai familiari del lavoratore”.

“La sicurezza sul lavoro non è una formalità, è una cultura che va assimilata fin da giovani, ancora prima di entrare nel mercato. La prevenzione non deve mai essere messa in secondo piano, ma deve essere considerata una priorità assoluta per tutti gli attori coinvolti: imprese, enti di formazione e istituzioni”.

“Conflavoro, da sempre impegnata nella tutela della sicurezza sul lavoro, ritiene che sia fondamentale cambiare rotta, partendo dalla promozione di una cultura della sicurezza che non sia solo formale, ma che venga percepita finalmente come cultura e sappia garantire la reale preparazione dei lavoratori contro ogni rischio. È necessario un intervento deciso da parte delle istituzioni, affinché si ponga fine agli attestati ‘facili’ e vengano promosse solo formazioni qualificate e certificate”, conclude Capobianco.

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Certificazione F-Gas 2025: nuove regole UE per il recupero di solventi

Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/623 della Commissione Europea stabilisce nuove disposizioni per la certificazione degli operatori addetti al recupero di solventi contenenti gas fluorurati (F-Gas), aggiornando e sostituendo il precedente regolamento CE 306/2008. Questo nuovo provvedimento si inserisce nel quadro normativo definito dal regolamento (UE) 2024/573, con l’obiettivo di garantire uniformità e tracciabilità nella gestione degli F-Gas.

Obiettivi del Regolamento UE 2025/623

  • Competenza tecnica degli operatori: i tecnici devono dimostrare una formazione teorica e pratica sui rischi ambientali e sulle tecniche di recupero;
  • Riduzione delle emissioni di F-Gas: le procedure standardizzate mirano a minimizzare la dispersione dei gas fluorurati nell’ambiente;
  • Riconoscimento reciproco dei certificati: i certificati rilasciati in uno Stato membro sono validi anche negli altri Paesi dell’UE, a condizione che rispettino i requisiti minimi.

Ambito di applicazione: chi è interessato

Il regolamento si applica a tutti gli operatori e tecnici che intervengono sulle apparecchiature contenenti solventi a base di F-Gas, con particolare riferimento alle attività di:

  • Recupero: rimozione e raccolta dei solventi;
  • Stoccaggio temporaneo: conservazione dei solventi in condizioni di sicurezza;
  • Smaltimento o rigenerazione: eliminazione o trattamento per il riutilizzo dei solventi.

Sono coinvolti:

  • Tecnici specializzati;
  • Imprese di manutenzione:
  • Aziende industriali che utilizzano solventi fluorurati;
  • Enti certificatori e formatori accreditati.

Requisiti minimi per la certificazione

Per ottenere la certificazione, gli operatori devono soddisfare i seguenti requisiti:

  • Formazione obbligatoria: devono completare un percorso formativo teorico e pratico, focalizzato sui rischi ambientali e sulle tecniche di recupero;
  • Conoscenza normativa: devono dimostrare una piena comprensione delle disposizioni regolamentari e delle procedure operative sicure;
  • Competenza pratica: devono essere in grado di utilizzare correttamente le attrezzature per il recupero dei solventi.

Riconoscimento reciprocità dei certificati sui solventi

Uno dei punti chiave del regolamento ue 2025/623 è il riconoscimento automatico dei certificati rilasciati da uno Stato membro dell’UE negli altri Stati, a condizione che rispettino i requisiti minimi stabiliti.

Questa disposizione favorisce:

  • Mobilità professionale: i tecnici certificati possono operare in qualsiasi Paese dell’UE senza dover ottenere nuove certificazioni;
  • Uniformità degli standard: viene garantita una qualità formativa omogenea su tutto il territorio europeo;
  • Riduzione della burocrazia: si semplificano le procedure per gli operatori che operano su scala transnazionale.

Implicazioni pratiche per aziende e tecnici

1. Aggiornamento delle certificazioni

  • Gli operatori già certificati devono adeguare i loro attestati ai nuovi standard previsti dal regolamento.

2. Formazione e valutazione

  • I programmi di formazione devono essere aggiornati per garantire la conformità ai nuovi requisiti UE;
  • I corsi di aggiornamento devono includere moduli teorici e pratici sui rischi ambientali e sulle tecniche di recupero.

3. Accreditamento degli enti certificatori

  • Gli enti che rilasciano le certificazioni devono ottenere un accreditamento conforme ai nuovi criteri previsti dal regolamento.

4. Verifica delle procedure aziendali

  • Le aziende che gestiscono F-Gas devono aggiornare i protocolli interni per rispettare i nuovi standard di sicurezza e conformità.

Prossimi passi per la conformità

  • Verificare i certificati attualmente in possesso e pianificare gli aggiornamenti necessari;
  • Partecipare a corsi di formazione e aggiornamento conformi ai nuovi requisiti UE;
  • Adeguare i protocolli aziendali, garantendo che le attività di recupero, stoccaggio e smaltimento siano conformi alle nuove disposizioni.

Conclusione

Il regolamento ue 2025/623 rappresenta un passo fondamentale verso una gestione più sicura e sostenibile dei solventi fluorurati. Gli operatori del settore devono agire tempestivamente per allinearsi ai nuovi requisiti, garantendo competenza, sicurezza e conformità normativa.

referendum, appalti, edilizia

Referendum 2025: il quesito sulla responsabilità del committente negli appalti

Il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, noto come Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro, disciplina gli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. L’articolo 26, in particolare, riguarda gli obblighi connessi ai contratti d’appalto, d’opera o di somministrazione.

Nel 2023, con la Legge n. 85/2023 di conversione del Decreto Lavoro (D.L. n. 48/2023), è stato introdotto il comma 4-bis all’articolo 26, che esclude la responsabilità solidale del committente in caso di infortunio subito da un lavoratore dipendente di impresa appaltatrice o subappaltatrice, quando l’infortunio derivi da rischi specifici propri dell’attività dell’impresa esecutrice.

Il quesito referendario: abrogazione del Comma 4-bis dell’Articolo 26

Il referendum abrogativo, previsto per l’8 e 9 giugno 2025, propone l’eliminazione del comma 4-bis dell’articolo 26 del D.Lgs. 81/2008. Attualmente, questa disposizione esclude la responsabilità solidale del committente per infortuni derivanti da rischi specifici dell’attività dell’appaltatore o subappaltatore.

L’abrogazione di tale comma comporterebbe il ritorno alla normativa previgente, in cui il committente è corresponsabile, insieme all’appaltatore e al subappaltatore, per gli infortuni subiti dai lavoratori, indipendentemente dalla natura del rischio.

Implicazioni pratiche per aziende e lavoratori

Per le aziende committenti

Secondo i promotori del referendum, tra le implicazioni per le aziende in caso di sostegno al quesito, vi sarebbero:

  • Aumento della Responsabilità: In caso di approvazione del referendum, le aziende committenti dovranno affrontare una maggiore responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro, anche per rischi specifici dell’attività dell’appaltatore;
  • Necessità di maggiore Vigilanza: Sarà fondamentale intensificare le verifiche sull’idoneità tecnico-professionale degli appaltatori e subappaltatori, nonché monitorare costantemente l’applicazione delle misure di sicurezza;
  • Revisione dei contratti: I contratti d’appalto dovranno essere rivisti per includere clausole più stringenti in materia di sicurezza e responsabilità.

Per i lavoratori

Secondo i promotori del referendum, tra le implicazioni per i lavoratori in caso di sostegno al quesito, vi sarebbero:

  • Maggiore tutela: L’abrogazione del comma 4-bis garantirebbe ai lavoratori una maggiore protezione, permettendo di rivalersi anche sul committente in caso di infortuni derivanti da rischi specifici dell’attività dell’appaltatore;
  • Accesso più ampio al risarcimento: In caso di infortunio, i lavoratori avrebbero la possibilità di ottenere un risarcimento anche dal committente, aumentando le possibilità di ottenere giustizia.
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