servizi di alloggio e ristorazione

Servizi di alloggio e ristorazione, come gestire al meglio la Sicurezza

I servizi di alloggio e ristorazione rappresentano settori essenziali per l’economia dell’UE. Un’indagine europea fra le imprese sui rischi nuovi ed emergenti dell’EU-OSHA dal titolo ‘Attività dei servizi di alloggio e ristorazione – Risultati dell’indagine europea fra le imprese sui rischi nuovi ed emergenti (ESENER)’, ha esaminato il modo in cui le organizzazioni europee gestiscono i rischi per la sicurezza e la salute sul lavoro nel settore dei servizi di alloggio e ristorazione.

La relazione presenta un’analisi approfondita dei risultati dell’indagine ESENER per il comparto e misure settoriali specifiche per migliorare la gestione dei rischi nei servizi di alloggio e di ristorazione.

Nel settore dei servizi di alloggio e ristorazione sono numerosi i rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro. Tra questi figurano, a titolo esemplificativo, i rischi ergonomici, gli inquinanti di temperatura e aria, scivolate, cadute, contatto con le sostanze pericolose e i rischi per la sicurezza; nonché i rischi psicosociali, tra cui il contatto continuo con i clienti, l’elevato carico di lavoro e le tempistiche strette per rispettare scadenze ravvicinate nelle ore di punta.

Servizi di alloggio e ristorazione, le misure chiave per la prevenzione

Dall’indagine dell’EU-OSHA emergono una serie di indicazioni politiche da rispettare. Di seguito un elenco:

  • Porre un’attenzione particolare alle politiche delle PMI e introdurre misure specifiche ad hoc.
  • Introdurre specifiche attività di sensibilizzazione tra i dirigenti AFBS e i datori di lavoro a valutare adeguatamente l’importanza e gli impatti negativi che possono avere i rischi di SSL esistenti legati al settore avere sui dipendenti e sulla loro salute.
  • I datori di lavoro devono assicurarsi che tutti in azienda dispongano di informazioni pertinenti sull’esistenza e nuovi rischi per la SSL, nonché sulle misure esistenti in atto per far fronte a tali rischi. 
  • Aumentare la partecipazione dei dipendenti alla gestione della SSL all’interno degli stabilimenti. Per questo scopo, i sindacati e le organizzazioni dei datori di lavoro dovrebbero aumentare le loro attività tra dipendenti e dirigenti AFBS, in particolare quelli delle imprese più piccole.
  • Rafforzare il ruolo chiave che i contratti collettivi di settore hanno come strumento chiave per garantire condizioni di lavoro e standard di SSL comuni e uniformi per l’intera forza lavoro AFBS, compresi quelli degli stabilimenti minori.
  • Fare in modo che le valutazioni dei rischi diventino un vero e proprio strumento per identificare irischi, ma anche per dare priorità alle azioni correttive per eliminare o controllare questi rischi in modo iterativo processo di miglioramento continuo.
  • Aumentare il ruolo che i servizi di ispettorato del lavoro possono svolgere.
  • Garantire che le norme e i regolamenti esistenti in materia di SSL siano ben diffusi tra le imprese, in particolare per le PMI. Le autorità pubbliche, insieme ai sindacati e ai datori di lavoro organizzazioni, possono svolgere un ruolo molto significativo in questo senso.
  • Collegare le norme HACCP e le ispezioni della catena di sicurezza alimentare con le norme e le ispezioni in materia di SSL come un possibile impulso alle pratiche di SSL all’interno del settore.
  • Continuare a integrare le questioni di SSL nei programmi di istruzione professionale e terziaria HORECA, pertanto i futuri professionisti del settore conoscono bene la SSL fin dall’inizio della loro carriera.
alcol

Infortuni Alcol correlati nei settori Trasporti e Costruzioni, un’indagine Inail

Nonostante gli sforzi di sensibilizzazione e di applicazione delle leggi sulla guida in stato di ebbrezza, e sui rischi che si corrono assumendo alcol durante l’orario lavorativo, l’alcolismo rimane un problema significativo nei trasporti, ma anche nelle costruzioni

L’alcol influisce negativamente sulle prestazioni cognitive e fisiche di un individuo. Nei trasporti, dove la concentrazione e i riflessi sono cruciali, anche una piccola quantità di alcol può mettere a rischio la sicurezza dei passeggeri, degli autisti e degli operatori. Gli effetti possono includere riduzione dei tempi di reazione, diminuzione della coordinazione motoria, diminuzione della capacità di prendere decisioni rapide ed efficaci e peggioramento del giudizio. Inoltre può causare sonnolenza e affaticamento, aumentando il rischio di incidenti. Stessa cosa nel settore Costruzioni, dove mancanza di coordinazione o dimissione delle capacità di reazione possono portare a infortuni e incidenti anche mortali.

Un numero considerevole (OMS e ILO stimano tra il 4 ed il 20%) di infortuni sul lavoro nei suddetti settori ha tra le cause il consumo di bevande alcoliche. 

A ricordarlo è un recente factsheet dell’Inail: “Alcol e lavoro: alcuni risultati di un’indagine conoscitiva tra lavoratori dei settori trasporti e costruzioni” – che presenta alcuni risultati di un’indagine conoscitiva realizzata su un campione di lavoratori dei settori edilizia e autotrasporto. 

Alcol e lavoro, l’indagine Inail

L’Inail ha promosso un’indagine conoscitiva in questi due settori con un campione di 1093 lavoratori di genere maschile (costruzioni: 710, trasporti: 383).

Dall’indagine emerge che poco meno del 10% degli intervistati edili non sa dell’esistenza di una norma che vieta l’assunzione e la somministrazione di alcolici e superalcolici in edilizia; negli autotrasporti circa l’8% non è a conoscenza della ‘tolleranza zero’ per gli autisti professionisti.

Riguardo all’aver subito infortuni sul lavoro nei due anni precedenti, l’11,3% dei lavoratori edili dichiara di averne avuti. Il 12,6% dei lavoratori dei trasporti ha dichiarato di aver avuto un incidente stradale durante lo svolgimento dell’attività lavorativa nei due anni precedenti l’indagine.

Una quota consistente – circa la metà dell’intero campione intervistato – afferma di non sapere cosa fa l’azienda nei confronti dei lavoratori con problemi legati all’uso di alcol

Ambienti di lavoro e formazione

Il Piano nazionale alcol e salute del 2007 ha individuto gli gli ambienti di lavoro per l’attuazione di strategie volte a promuovere una politica sull’alcol fondata sull’educazione, la promozione della salute, la tempestiva identificazione o autoidentificazione dei soggetti a rischio e la possibilità di intraprendere nel pieno rispetto della privacy trattamenti integrati resi disponibili presso le strutture sanitarie e socio sanitarie.   

Il PNAS aveva durata triennale (1 gennaio 2007-31 dicembre 2009) ma le indicazioni in esso contenute sono tuttora valide ed inserite tra gli obiettivi del Piano Nazionale di Prevenzione come punto di riferimento per le azioni di prevenzione di livello nazionale e regionale

Ecco i 10 obiettivi da raggiungere:

  1. Aumentare la consapevolezza del rischio connesso con il consumo di alcol nella popolazione generale e in alcune fasce di popolazione particolarmente esposte (anziani, giovani, donne), nonché il sostegno a favore delle politiche di salute pubblica finalizzate alla prevenzione del danno alcolcorrelato.
  2. Ridurre i consumi a rischio (e in particolare quelli eccedentari e al di fuori dei pasti) nella popolazione e in particolare nei giovani, nelle donne e nelle persone anziane.
  3. Ridurre la percentuale dei giovani minori di 18 anni che assumono bevande alcoliche, nonché l’età del primo contatto con le stesse.
  4. Ridurre il rischio di problemi alcolcorrelati che può verificarsi in una varietà di contesti quali la famiglia, il luogo di lavoro, la comunità o i locali dove si beve.
  5. Ridurre la diffusione e la gravità di danni quali gli incidenti e gli episodi di violenza, gli abusi sui minori, la trascuratezza familiare e gli stati di crisi della famiglia.
  6. Mettere a disposizione accessibili ed efficaci trattamenti per i soggetti con consumi a rischio o dannosi e per gli alcoldipendenti.
  7. Provvedere ad assicurare una migliore protezione dalle pressioni al bere per i bambini, i giovani e coloro che scelgono di astenersi.
  8. Aumentare la diffusione dei metodi e strumenti per l’identificazione precoce della popolazione a rischio.
  9. Aumentare la percentuale di consumatori problematici avviati, secondo modalità adeguate alla gravità dei problemi, al controllo dei propri comportamenti di abuso, con particolare riferimento ai giovani.
  10. Garantire l’adeguamento dei servizi secondo le previsioni della legge 125/2001 e aumentare la qualità e la specificità dei trattamenti nei servizi specialistici per la dipendenza da alcol.

A livello aziendale serve anche una maggior attenzione ai rischi psicosociali. Una loro adeguata valutazione e gestione potrebbero contribuire a contrastare le conseguenze negative sul lavoro del consumo di alcol, con un miglioramento, ad esempio, del complesso di performance lavorativa e delle relazioni interpersonali e con una riduzione dell’assenteismo e soprattutto del numero degli infortuni. 

Scarica il documento Inail   

anestetici

Anestetici e formaldeide, i rischi negli ambienti sanitari e la normativa di riferimento

Gli ospedali e le strutture sanitarie sono luoghi in cui c’è il rischio di inalazione di gas anestetici e formaldeide

Vediamo cosa dice la normativa di riferimento e quali sono i rischi.

Gas anestetici, rischi e normativa di riferimento

Riguardo ai gas anestetici, la circolare n° 5 del 14/03/1989 del Ministero della Sanità rappresenta l’unica normativa che raccomanda il rispetto di un valore limite tecnico di concentrazione ambientale media per il protossido di azoto (N2O). 

I valori limiti di riferimento sono: 

  • N2O = 100 ppm (T.L.V. T.W.A.) per le sale operatorie costruite prima del 1989;
  • N2O = 50 ppm (T.L.V. T.W.A.) per le sale operatorie costruite o ristrutturate dopo il 1989.

La circolare raccomanda anche un limite di 2 ppm come valore Ceiling per l’insieme degli anestetici alogenati e le raccomandazioni del N.I.O.S.H. statunitense in merito ad alcuni valori limite di esposizione ad agenti anestetici che potrebbero essere considerati alla stregua di una ottimizzazione dei requisiti di qualità, ovvero:

  • N2O = 25 ppm per le sale di chirurgia generale;
  • N2O = 50 ppm per le sale dentistiche.

Il DPR del 14/01/97 fissa invece i seguenti valori in relazione alle caratteristiche igrotermiche della sala operatoria:

  • temperatura interna invernale ed estiva: compresa tra 20 e 24 °C;
  • umidità relativa invernale ed estiva: 40-50%;
  • ricambi di aria/ora (aria esterna senza ricircolo): N≥15 v/h.

Formaldeide, rischi e normativa di riferimento

Veniamo invece alla formaldeide, un gas velenoso, incolore, facilmente solubile in acqua.

Si tratta di un gas “utilizzato in soluzione al 37% in acqua come antisettico, disinfettante, fissativo istologico e reagente chimico generico per applicazioni di laboratorio. La soluzione al 10% in acqua è detta formalina.  

Questi i principali utilizzi in ambito sanitario:

  • conservazione e trasporto di materiali bioptici;
  • fissazione di tessuti in anatomia patologica.

La normativa di riferimento è l’articolo 235 (Sostituzione e riduzione) del D.Lgs. 81/2008 (Titolo IX – Sostanze pericolose – Capo II – Protezione da agenti cancerogeni e mutageni – Sezione II – Obblighi del datore di lavoro).

Nel 2021 il valore limite di esposizione per la formaldeide è stato aggiornato a:

  • 0,37 mg/m3 per 8 ore pari a 0,3 ppm;
  • 0,74 mg/m3 per 15 minuti pari a 0,6 ppm.

Tutte le informazioni in un documento INAIL ‘Rischio da agenti chimici, cancerogeni e
reprotossici nelle strutture sanitarie


censimento amianto

Censimento amianto, pubblicata la norma Uni 11903:2023

La corretta esecuzione dell’attività di censimento amianto richiede dei requisiti di conoscenza, abilità, autonomia e responsabilità che non sono stati definiti da leggi nazionali. Per questo è intervenuta la norma Uni 11903:2023, “Attività professionali non regolamentate – Addetto al censimento dei materiali contenenti amianto – Requisiti di conoscenza, abilità, autonomia e responsabilità“, pubblicata il 21 aprile scorso con le indicazioni specifiche relative alle competenze della figura che si deve occupare di questa delicata attività.

Chi si occupa del censimento amianto deve essere adeguatamente qualificato

Se le attività di censimento amianto fossero svolte da personale non adeguatamente qualificato, si potrebbe determinare una non corretta individuazione dei materiali, compromettendo l’adeguatezza e l’efficacia di tutte le azioni successive, tra le quali la messa in sicurezza, la valutazione del rischio, la bonifica, e lo smaltimento.

La nuova norma definisce nel dettaglio i compiti e le ablità a cui sono chiamati i soggetti che provvedono al censimento amianto ai sensi della norma Uni 11870:2022: “Materiali contenenti amianto – Criteri e metodi per l’individuazione e il censimento nelle strutture edilizie, nelle macchine e negli impianti”.

La norma Uni 11870:2022

Nonostante il divieto di produzione e utilizzazione, attivo in Italia a partire dal 1992, la presenza di manufatti contenenti amianto (Mca) negli ambienti di vita e di lavoro rappresenta ancora oggi una realtà diffusa e quantitativamente significativa. A illustrare un corretto percorso di riconoscimento e di classificazione di questi materiali nel settore edile e nell’impiantistica industriale interviene ora la norma Uni 11870:2022, “Materiali contenenti amianto – Criteri e metodi per l’individuazione e il censimento nelle strutture edilizie, nelle macchine e negli impianti”, pubblicata il 14 luglio scorso.

Secondo la legislazione vigente, in vigore dal 1994, spetta al datore di lavoro o al proprietario di un edificio individuare i materiali contenenti amianto al fine di mettere in atto le misure di prevenzione e protezione più adeguate per fronteggiare questo specifico fattore di rischio.

Fotografia Fantini - decreto Lavoro

Come il decreto Lavoro modifica il Testo Unico 81/08, l’analisi di Lorenzo Fantini

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giorgia Meloni e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali Marina Calderone, ha approvato il decreto Lavoro, che oggi (5 maggio) sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Tale decreto apporta modifiche al Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro (dlgs. 81/08).

Fra le modifiche, l’obbligo per i datori di lavoro di nominare il medico competente se richiesto dalla valutazione dei rischi; l’estensione ai lavoratori autonomi di alcune misure di tutela previste nei cantieri; l’obbligo di formazione specifica in capo al datore nel caso di utilizzo di attrezzature di lavoro per attività professionali e conseguenti sanzioni in caso di inosservanza.

Si introducono, inoltre, disposizioni in materia di condivisione dei dati per il rafforzamento della programmazione dell’attività ispettiva e di vigilanza nella regione Sicilia e nelle province autonome di Trento e di Bolzano.

Vediamo le modifiche al Testo Unico nel dettaglio grazie all’approfondimento di Lorenzo Fantini, già dirigente del Ministero del Lavoro e affermato Consulente in materia di Sicurezza e Salute sui luoghi di lavoro. L’intervento si soffermerà soprattutto sull’integrazione dell’articolo 37 del Testo Unico, ‘Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti‘.

Art 18, Nomina del medico competente

All’articolo 18, comma 1, lettera a, le parole: «presente decreto legislativo» sono sostituite dalle seguenti: «presente decreto legislativo e qualora richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all’articolo 28». 

“Il datore di lavoro ha quindi l’obbligo – commenta Fantini – di nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo e qualora sia richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all’articolo 28. Ok quindi all’introduzione di un’ancora più specifica misura mirata alla prevenzione del rischio”.

Art 21, Utilizzo delle attrezzature di lavoro

All’articolo 21 del Testo Unico,Disposizioni relative ai componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del codice civile e ai lavoratori autonomi’, al comma 1, lettera a, dopo le parole «titolo III» sono aggiunte le seguenti: «nonché idonee opere provvisionali in conformità alle disposizioni di cui al titolo IV». 

“Si aggiunge, com’è giusto – sottolinea Fantini – un’indicazione sulle opere provvisionali in conformità delle disposizioni del titolo IV. Anche le opere provvisionali, ovvero tutte quelle strutture ed opere provvisorie indipendenti dalla struttura del fabbricato e che non faranno parte dell’opera compiuta, dovranno rispettare il quadro normativo di salute e sicurezza”.  

Art. 25, Obblighi del medico competente, cosa cambia nel Testo Unico

All’art. 25 del Testo Unico che illustra gli obblighi del medico competente ci saranno due integrazioni: 

  • si aggiunge il comma 1, lettera e-bis: «il medico competente in occasione delle visite di assunzione richiede al lavoratore la cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore di lavoro e tiene conto del suo contenuto ai fini della formulazione del giudizio di idoneità».

Si valuta quindi lo stato di salute del lavoratore pregresso all’assunzione al fine della formulazione del giudizio di idoneità. “Nella maggior parte delle aziende la procedura viene già messa in atto – dichiara Fantini – ma non c’era nessuna regolamentazione scritta. Grazie a questa modifica tale prassi diventa un obbligo“.

  • si aggiunge al comma 1, lettera n-bis: «in caso di impedimento per gravi e motivate ragioni, il medico competente comunica per iscritto al datore di lavoro il nominativo di un sostituto, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 38, per l’adempimento degli obblighi di legge durante il relativo intervallo temporale specificato».

“L’unica incertezza a riguardo – prosegue Fantini – è su quel ‘motivate ragioni‘. Il principio è del tutto corretto ma sorge un’ambiguità sulla chiave di lettura: cosa si intende per motivate ragioni? Bene che si debba redigere una comunicazione al datore di lavoro”.

Art 37, Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

Al comma 2 dell’articolo 37 del dlgs 81/08 si aggiunge la lettera b-bis: «il monitoraggio dell’applicazione degli accordi in materia di formazione, nonché il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa».

Come recita il testo quindi: «Entro il 30 giugno 2022, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adotta un accordo nel quale provvede all’accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del presente decreto in materia di formazione, in modo da garantire:

  • a) l’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;
  • b) l’individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa

e ora anche 

  • b-bis) il monitoraggio dell’applicazione degli accordi in materia di formazione, nonché il  controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa

“A nostro avviso, nella suddetta integrazione (apportata al comma 2 dell’articolo 37 del Testo Unico) c’è una parte che necessita di un ulteriore chiarimento. Mi riferisco al punto del testo (comma 2, lettera b-bis) in cui si dice che la formazione deve essere monitorata anche dai soggetti destinatari della stessa – dichiara Fantini -. La modifica è stata fatta con l’intento di rafforzare i controlli sui soggetti formatori e quindi sulla ‘falsa formazione’. Ci aspettiamo che la Conferenza Stato-Regioni, in sede di conversione del decreto legge, chiarisca meglio la norma e l’eventuale, ma improprio, ruolo di monitoraggio dei soggetti destinatari. Inoltre per il momento non sono previste sanzioni in caso di mancato controllo ma dobbiamo aspettare che il testa sia discusso in Parlamento per vedere se ci saranno emendamenti in merito”.

Art 71, obblighi del datore di lavoro

All’articolo 71 del Testo Unico, il comma 12 è sostituito dal seguente: «I soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione di vigilanza nei luoghi di lavoro territorialmente competente».

“Assumento la qualifica di incaricati di un pubblico servizio – chiarisce Fantini – rispondono quindi alle respettive sanzioni“.

Art 72, Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso

Il secondo periodo del comma 2 dell’articolo 72 è sostituito dal seguente:

  • chiunque noleggi o conceda in uso (…) attrezzature di lavoro senza operatore «deve altresì acquisire e conservare agli atti, per tutta la durata del noleggio o della concessione dell’attrezzatura, una dichiarazione autocertificativa del soggetto che prende a noleggio, o in concessione in uso, o del datore di lavoro, che attesti l’avvenuta formazione e addestramento specifico, effettuati conformemente alle disposizioni del presente Titolo, dei soggetti individuati per l’utilizzo».

Art 73, Informazione, formazione e addestramento

Al comma 4 dell’articolo 73 si legge che « il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori incaricati dell’uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari di cui all’articolo 71, comma 7, ricevano una formazione, informazione ed addestramento adeguati e specifici, tali da consentire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone».

Al precedente si aggiunge il comma 4-bis: «Il datore di lavoro che fa uso delle attrezzature che richiedono conoscenze particolari di cui all’articolo 71, comma 7, provvede alla propria formazione e al proprio addestramento specifico al fine di garantire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro».

“Dunque – spiega Fantini – non solo il lavoratore ma anche il datore di lavoro dovrà formarsi e addestrarsi per poter utilizzare le attrezzature in modo idoneo e sicuro. Saranno dunque previste conseguenti sanzioni in caso di inosservanza“. 

Art. 87, Sanzioni a carico del datore di lavoro, del dirigente, del noleggiatore e del concedente in uso

All’articolo 87 del Testo Unico, comma 2, lettera c, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «e dell’articolo 73, comma 4-bis». 

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