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Sicurezza Antincendio, una circolare chiarisce l’applicazione del dm 15 settembre 2022

Come già sappiamo, è cambiata la normativa antincendio. ll decreto ministeriale 10 marzo 1998, Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro, finora rappresentava il principale strumento normativo per la valutazione dei rischi d’incendio nei luoghi di lavoro.

L’emanazione dei tre decreti, il Decreto Controlli (dm 1 settembre 2021), il Decreto GSA (dm 2 settembre 2021), e il Decreto Minicodice (dm 3 settembre 2021), ha condotto al definitivo superamento del suddetto d.m. 10 marzo 1998 che ha rappresentato il principale strumento normativo per la valutazione dei rischi d’incendio nei luoghi di lavoro.

Riguardo le nuove regole, alcuni dubbi sono però sorti riguardo all’applicazione del Dm 15 settembre 2022. Per questo decreto ministeriale, che modifica il DM 1 settembre 2021 prorogando al 25 settembre 2023 l’entrata in vigore dell’articolo 4, sulla qualificazione dei tecnici manutentori, il Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del fuoco –  ha emanato una circolare di chiarimento.

La circolare n. 16579 del 7 novembre 2022 ha in oggetto “Decreto 15 settembre 2022 – Modifica al decreto 1 settembre 2021 recante ‘Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’art. 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n° 81’”.

La circolare fornisce  i chiarimenti necessari per la corretta ed uniforme applicazione del DM 15 settembre 2022.

La circolare per chiarire la corretta applicazione del Dm 15 settembre 2022

Si segnala, innanzitutto, che l’art. 1 del decreto 15 settembre 2022 “dispone la proroga al 25 settembre 2023 delle sole disposizioni previste all’art. 4 del Dm 1° settembre 2021 relative alla qualificazione dei manutentori.

Ed è invece confermata la vigenza (dal 25 settembre) delle altre disposizioni stabilite dal DM 1 settembre 2021. 

Pertanto – continua la circolare – dal 25 settembre 2022, “si dovrà far riferimento ai criteri generali per manutenzione, controllo periodico e sorveglianza di impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio stabiliti in nell’Allegato I al decreto 1° settembre 2021 e dovrà essere predisposto, a cura del datore di lavoro, il previsto registro dei controlli”.

La circolare segnala poi che “possono essere riconosciuti validi, ai fini dell’ammissione diretta alla prova d’esame orale prevista al punto 4.4 del par.4 dell’Allegato II al decreto 1° settembre 2021, i corsi erogati da enti di formazione accreditati che, iniziati e pianificati entro la data di entrata in vigore del Dm 1° settembre 2021 (25 settembre 2022) siano comunque ultimati entro il 31 dicembre 2022”.

Si ricorda, infine, che con successiva nota “saranno chiarite le modalità di svolgimento di tale specifica modalità di effettuazione della prova di esame”.

E si comunica, in conclusione, che “a far data dai primi mesi del 2023, saranno comunicate le procedure e il database delle domande di esame necessarie per l’effettuazione delle prove degli esami di qualificazione dei manutentori da effettuarsi presso le strutture del Corpo”.

trabatelli

Trabatelli, quali sono i rischi prevalenti? Una guida Inail

I trabatelli sono adoperati usualmente in attività di restauro e di ristrutturazione edilizia e anche nell’installazione di dispositivi di protezione collettiva contro le cadute dall’alto. Per essere ‘sicuri’, essi devono essere conformi al decreto legislativo 81/2008.

Ai trabattelli i ricercatori del Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici (Dit) dell’Inail hanno dedicato una guida tecnica. Consultabile online sul portale dell’Istituto, fornisce istruzioni chiare ed esaustive per la loro scelta, uso e manutenzione, oltre alla metodologia più appropriata per la valutazione del rischio.

La guida fa una divisione fra trabattelli e piccoli trabattelli e attrezzature speciali movibili. I trabattelli, costituiti da una sola campata, sono formati da elementi prefabbricati, dispongono di una stabilità propria e hanno quattro piedini con ruote. I piccoli trabattelli invece hanno due piedini con due ruote, possono ospitare un solo lavoratore per volta e un carico massimo di 150 kg. Le attrezzature speciali sono quelle da realizzare e utilizzare sulla base di specifiche di prodotto redatte dal fabbricante.

Trabatelli, i rischi prevalenti

Il rischio prevalente è quello della caduta dall’alto, “che deve essere eliminato e/o ridotto prima di eseguire qualsiasi attività”.

Nei primi oltre alla citata caduta dall’alto, rientrano quelli di ribaltamento e di uso scorretto o quelli derivanti dalla presenza di linee elettriche aeree durante montaggio, smontaggio e spostamento.

Tra i rischi complementari ricadono quelli di lesioni riportate nelle fasi di montaggio e per caduta di oggetti. Fra i rischi da attività lavorativa occorre considerare il montaggio di parapetti provvisori e reti di sicurezza, gli interventi di impermeabilizzazione, efficientamento energetico e di manutenzione di tegole.

norma  ISO 45002:2023

Come scegliere il giusto DPI

Nel Testo Unico (Dlgs 81/08) i dispositivi di protezione sono indicati come attrezzature destinate ad essere indossate e tenute dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi durante il lavoro.

Chi sceglie i DPI?

I DPI sono scelti dai datori di lavoro, i dirigenti, i preposti

La scelta del giusto DPI

Si procede prima di tutto con un’analisi del rischio, valutando i rischi che non sono eliminabili collettivamente. Dopo la revisione delle legge in materia e delle regole da seguire, si arriva alla scelta del dispositivo di protezione. La scelta è seguita da una valutazione degli aspetti negativi e degli aspetti positivi dell’attrezzatura di protezione. Segue un’analisi di quello che è disponibile in commercio, magari ordinando dei campioni da far provare a chi li utilizzerà in futuro. 

Per tutto il periodo di utilizzo devono essere fatte eventuali modifiche in base ai cambiamenti delle condizioni sul lavoro sempre nell’ottica di garantire sicurezza.

Anche il lavoratore deve essere istruito su come utilizzare al meglio i dispositivi di protezione. La formazione deve essere sia teorica che pratica. 

Per DPI di emergenza è necessario scegliere un luogo di conservazione.

ponteggi

Ponteggi di facciata, l’analisi dei requisiti in un report Inail

Un documento Inail dal titolo I ponteggi di facciata. Analisi dei requisiti previsti nella legislazione italiana e nelle norme tecniche europee, realizzato dal Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici (DIT), presenta le indicazioni relative ai ponteggi tratte dal Dlgs. 81/2008 o dal contenuto di alcuni suoi allegati (allegati V e XVIII).

L’autorizzazione ministeriale per ponteggi ha una validità di dieci anni

Tecnicamente, un ponteggio fisso è un’attrezzatura provvisionale di accesso e di servizio, composto da tubi e giunti, oppure da elementi portanti prefabbricati, collegati fra loro. La costruzione e l’impiego trovano disciplina in Italia nelle norme presenti nel Dlgs. 81/2008.

Secondo la legge, per ogni tipo di ponteggio fisso, il fabbricante deve chiedere al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali l’autorizzazione per la realizzazione e il relativo utilizzo, corredando la domanda di richiesta con una serie di indicazioni specifiche su descrizione delle dimensioni del ponteggio, caratteristiche dei materiali e prove di carico.

Fino all’entrata in vigore del decreto 81, la validità dell’autorizzazione ministeriale era illimitata, mentre adesso va rinnovata ogni dieci anni, commisurandola all’evoluzione del progresso tecnico.

Dallo studio Inail un contributo all’allargamento delle conoscenze tecniche

Consultabile online sul sito dell’Istituto, il documento Inail mette a confronto e analizza le differenze tra i requisiti dei ponteggi di facciata nella legislazione italiana rispetto a quelli delle norme tecniche europee Uni En.

L’identificazione di queste differenze può aiutare a stabilire meglio cosa intendere per “evoluzione del progresso tecnico”. Un concetto che risulta, come sottolineano gli autori nell’introduzione, tutt’altro che “banale” e che “può derivare dall’aumento di conoscenze e capacità o dal miglioramento delle qualità o delle caratteristiche di uno o più fattori produttivi”.    

Valutazione delle differenze fra legislazione italiana e norme europee

Scorrendo le pagine della pubblicazione, al lettore vengono indicati in dettaglio i riferimenti normativi cogenti, presenti nella legislazione italiana, suddivisi in decreti legislativi e ministeriali, circolari, lettere e interpelli, insieme alle norme tecniche di riferimento. Sono riportate le definizioni contenute nelle circolari ministeriali e nelle norme, con un confronto sui relativi requisiti.

Al termine della ricerca, per i ricercatori Inail le norme Uni En, in particolare la 12810 e la 12811, rappresentano ad oggi “la massima espressione dell’innovazione tecnologica in materia di ponteggi in ambito europeo” e, rispetto ad esse, il sistema legislativo italiano in questo settore risulta “datato”.

Da qui l’auspicio di altri studi in tema e la necessità di un aggiornamento e di un confronto con gli altri Paesi europei.  

Scarica qui il documento integrale
semiochimici

Rischio da semiochimici in agricoltura, come prevenirlo

Nell’ambito dell’approfondimento del rischio chimico in agricoltura, tra i mezzi alternativi agli insetticidi, i semiochimici, ovvero sostanze emesse da piante, offrono nuovi strumenti per il controllo integrato degli insetti.

Tra questi i feromoni prodotti dai lepidotteri (Straight-Chained Lepidopteran Pheromones), sebbene sostanze a basso impatto sulla salute umana e sull’ambiente, sono spesso classificati irritanti e/o sensibilizzanti cutanei.

Un fact sheet dell’Inail rappresenta un utile compendio nella fase di formazione e informazione, prevista dal Dlgs 81/2008, evidenziando l’importanza del ricorso alle idonee misure di prevenzione e di protezione per i lavoratori professionalmente esposti in tutte le fasi di utilizzo delle suddette sostanze.

Come prevenire il rischio da semiochimici?

Nel documento Inail, lo scopo della valutazione del rischio chimico nell’uso di semiochimici “è quello di garantire che tali sostanze non abbiano effetti nocivi sulla salute degli operatori e dei lavoratori (oltre che, ovviamente, della popolazione che possa trovarsi in prossimità delle zone trattate, tramite contatto, inalazione o ingestione attraverso la catena alimentare, e dell’ambiente per fenomeni di rilascio)”.

E, in relazione a questo obiettivo fine, “la fase preliminare ai campionamenti dei semiochimici aerodispersi, richiede sopralluoghi conoscitivi negli ambienti di lavoro esterni ed interni, quali le serre e, in sinergia con il medico competente, si valuteranno gli aspetti clinici e sanitari potenzialmente correlabili con l’esposizione, per una attività preventiva e una identificazione precoce di possibili alterazioni dello stato di salute, consentendo una valutazione completa del rischio di esposizione professionale agli SCLPs”.

Spazio alla formazione. È importante “garantire una corretta formazione/informazione in ambito professionale sulla manipolazione di tali prodotti in tutte le fasi”.

Nell’ambito delle buone pratiche “dovranno essere seguite le indicazioni di impiego dei semiochimici riportate in etichetta e nella SDS, in merito ad un utilizzo esclusivo del prodotto sulle specifiche colture (con particolare attenzione a quelle in serra) ed alle dosi indicate, al non superamento del numero dei trattamenti previsti, al posizionamento dei dispenser secondo le indicazioni riportate (altezza della collocazione e numero dei diffusori da impiegare per ettaro di terreno) ed al controllo periodico, nel rispetto dei tempi di carenza indicati per le colture trattate”.

Infine per i lavoratori e gli operatori, la scelta ed il corretto utilizzo di dispositivi di protezione individuali (DPI) rappresenta “lo strumento di elezione nella prevenzione del rischio da contatto e/o inalazione dei semiochimici”. Ma particolare attenzione dovrà essere rivolta anche “agli aspetti relativi alla tutela del consumatore (attraverso il controllo della catena agroalimentare) e dell’ambiente circostante”.

Scarica il documento dell’Inail

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