covid-19

I rischi per chi lavora al freddo, come prevenirli?

Non esistono parametri per definire il freddo. In linea generale, si può definire lavoro al freddo quello svolto a temperature inferiori a 15° se riguarda lavori sedentari e che implicano minimi movimenti.

Il rischio puù alto è per i lavori che si svolgono a temperature inferiori ai 5°, e in particolare per tutte operazioni svolte a temperature sotto lo zero, il rischio che il lavoratore corre è immediatograve e da valutare con la massima attenzione.

I disturbi provocati dal freddo

Il lavoro al freddo può provocare vari disturbi agli arti che vanno dalla semplice perdita di sensibilità a geloni. Nei casi più gravi invece, chi lavora al freddo è esposto a rischio ipotermia, un disturbo per cui l’individuo non è più in grado di regolare la sua temperatura interna e che può aver conseguenze drammatiche quali alterazioni dello stato di coscienzacoma e anche decesso.

Molto diffusi anche tra i lavoratori che lavorano a basse temperature i disturbi all’apparato muscoloscheletrico.

Alcuni consigli per la gestione del rischio nel DLgs 81/08

Prevedere un riscaldamento locale (raggi infrarossi) e evitare che si formino correnti d’aria. Prevedere tappetini termicamente isolanti. Evitare di creare escursione termica. Trascorrere i tempi di pausa in ambienti riscaldati. Utilizzare biancheria termica.

Per i lavoratori all’aperto, se le temperature fossero estremamente basse, è necessaro mettere in atto ulteriori misure: capanni, tettoie, indumenti più pesanti.

trattori

Trattori, rischio ribaltamento. Le normative e i sistemi di sicurezza

Anche chi lavora in campo agricolo deve essere messo in condizione di poter lavorare in Sicurezza per tutelare la propria salute. Fra i maggiori rischi per i lavoratori agricoli si ssegnalano gli infortuni legati al ribaltamento dei trattori.

Cosa prevedono le normative europee e nazionali? La direttiva europea 42/CE del 2006, conosciuta anche come Direttiva Macchine fa esplicitamente riferimento a strutture per tutelare gli operatori in caso di ribaltamento e caduta oggetti, oltre a sistemi di ritenzione per mantenere le persone sul sedile.

Per quanto riguarda le normative italiane, un punto di svolta è segnato dall’allegato V del decreto legislativo 81 del 2008. Ulteriori precisazioni, soprattutto in termini di specificazioni tecniche, si trovano nelle linee guida predisposte dall’Inail.

Ribaltamento trattori, i sistemi di sicurezza

Tra i dispositivi di protezione c’è il telaio di protezione. Gli allegati delle linee guida dell’Inail riportano le schede tecniche per la realizzazione dei telai partendo dai dati di omologazione messi a disposizione dai principali costruttori di trattori italiani. In particolare vengono indicati materiali da utilizzare, numero, dimensioni e spessori di tubolari, piastre, viti e bulloni.

Altro dispositivo di sicurezza sono le cinture di surezza. La cintura serve per evitare che durante il rovesciamento il guidatore venga sbalzato.

È poi necessario che il costruttore rilasci un certificato di conformità per attestare la Sicurezza del trattore.

La visibilità

Per il conducente è inoltre fondamentale avere la massima visibilità. Questa la si ottiene grazie all’introduzione di vetri più grandi e alla riduzione delle zone d’ombra.

Le gabine inoltre proteggono anche il conducente non solo dagli infortuni, ma anche da vibrazioni, rumore, sole e temperature esterne, polveri e fitofarmaci irrorati.


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infortuni

Crescono gli infortuni sul lavoro nei primi 9 mesi del 2022 (+35,2%)

In aumento gli infortuni sul lavoro e le patologie di orgine professionale denunciate. Nei primi nove mesi del 2022 (gennaio-settembre) l’Inail ha registrato 536.002 denunce, ossia il +35,2% dello stesso periodo del 2021. Di queste 790 hanno avuto esito mortale. Risultano invece in aumento anche le patologie di origine professionale denunciate, che sono state 43mila 933, in crescita dell’8,6%.

Il fattore pandemia continua ad avere un impatto sui dati. a crescita degli infortuni si deve infatti in parte all’aumento delle denunce di infortunio da Covid-19 e in parte alla crescita degli infortuni “tradizionali”, sia in occasione di lavoro che in itinere. 

I dati sugli infortuni

Le denunce di infortunio sul lavoro presentate all’Inail entro lo scorso mese di settembre sono state 536.002, in aumento del 35,2% rispetto alle 396.372 dei primi nove mesi del 2021 (+46,2% rispetto alle 366.598 del periodo gennaio-settembre 2020 e +14,4% rispetto alle 468.698 del periodo gennaio-settembre 2019).

I dati rilevati al 30 settembre di ciascun anno evidenziano a livello nazionale per i primi nove mesi del 2022 un incremento rispetto al pari periodo del 2021 sia dei casi avvenuti in occasione di lavoro, passati dai 342.863 del 2021 ai 471.543 del 2022 (+37,5%), sia di quelli in itinere, occorsi cioè nel tragitto di andata e ritorno tra l’abitazione e il posto di lavoro, che hanno fatto registrare un aumento del 20,5%, da 53.509 a 64.459.

Nello scorso mese di settembre il numero degli infortuni sul lavoro denunciati ha segnato un +33,3% nella gestione Industria e servizi (dai 339.466 casi del 2021 ai 452.566 del 2022), un -3,2% in Agricoltura (da 20.297 a 19.651) e un +74,2% nel Conto Stato (da 36.609 a 63.785).

Si osservano incrementi generalizzati degli infortuni in occasione di lavoro in quasi tutti i settori, in particolare nella Sanità e assistenza sociale (+132,3%), nel Trasporto e magazzinaggio (+112,8%), nell’Amministrazione pubblica, che comprende le attività degli organismi preposti alla sanità – Asl – e gli amministratori regionali, provinciali e comunali (+67,6%), e nelle Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione (+65,4%).

L’analisi territoriale evidenzia un incremento delle denunce di infortunio in tutte le aree del Paese: più consistente nel sud (+48,9%), seguito da Isole (+45,2%), nord-ovest (+42,2%), centro (+38,2%) e nord-est (+20,1%).

Tra le regioni con i maggiori aumenti percentuali si segnalano principalmente la Campania (+89,7%), la Liguria (+61,2%) e il Lazio (+58,2%).

L’aumento che emerge dal confronto di periodo tra il 2021 e il 2022 è legato sia alla componente femminile, che registra un +57,9% (da 140.999 a 222.638 denunce), sia a quella maschile, che presenta un +22,7% (da 255.373 a 313.364). L’incremento ha interessato sia i lavoratori italiani (+37,5%), sia quelli extracomunitari (+26,3%) e comunitari (+21,8%).

Dall’analisi per classi di età emergono incrementi generalizzati in tutte le fasce. Quasi la metà dei casi confluisce nella classe 40-59 anni.

Le malattie professionali

Le denunce di malattia professionale protocollate dall’Inail nei primi nove mesi del 2022 sono state 43.933, in aumento di 3.463 casi (+8,6%) rispetto allo stesso periodo del 2021 (12.232 casi in più, per un incremento percentuale del 38,6%, rispetto al pari periodo del 2020, e 1.225 casi in meno, con una riduzione del 2,7%, rispetto al periodo gennaio-settembre 2019).

I dati rilevati al 30 settembre di ciascun anno mostrano un aumento per i primi nove mesi di quest’anno rispetto allo stesso periodo del 2021 nelle gestioni Industria e servizi (+8,6%, da 33.336 a 36.191 casi) e Agricoltura (+9,0%, da 6.748 a 7.358) e una diminuzione nel Conto Stato (-0,5%, da 386 a 384). L’analisi territoriale evidenzia un incremento delle denunce nel nord-ovest (+12,7%), nel sud e nelle Isole (+10,9% ciascuna), nel centro (+8,7%) e nel nord-est (+2,8%).

In ottica di genere si rilevano 2.930 denunce di malattia professionale in più per i lavoratori, da 29.477 a 32.407 (+9,9%), e 533 in più per le lavoratrici, da 10.993 a 11.526 (+4,8%). Nel complesso, l’aumento ha interessato sia le denunce dei lavoratori italiani, passate da 37.451 a 40.602 (+8,4%), sia quelle degli extracomunitari, da 2.086 a 2.236 (+7,2%), e dei comunitari, da 933 a 1.095 (+17,4%).

Le patologie del sistema osteo-muscolare e del tessuto connettivo, quelle del sistema nervoso e dell’orecchio continuano a rappresentare, anche nei primi nove mesi del 2022, le prime tre malattie professionali denunciate, seguite dai tumori e dalle malattie del sistema respiratorio.

sicurezza antincendio

Sicurezza Antincendio, nuovo decreto 3 settembre 2021

Il decreto ministeriale 10 marzo 1998Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro, finora rappresentava il principale strumento normativo per la valutazione dei rischi d’incendio nei luoghi di lavoro, anche per le attività soggette ai controlli del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

La recente emanazione di tre nuovi decretiil Decreto Controlli (1 settembre 2021)il Decreto GSA (2 settembre 2021)e il Decreto Minicodice (3 settembre 2021)conduce quindi al definitivo superamento del suddetto d.m. 10 marzo 1998.

Sicurezza Antincendio, Decreto 3 settembre 2021

Il d.m 3 settembre 2021 si compone di cinque articoli ed un Allegato che riporta i “Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro a basso rischio di incendio“. È entrato in vigore sabato (29 ottobre).

La redazione della valutazione del Rischio Antincendio

Cambiano le modalità per la redazione della Valutazione del Rischio Incendio per i luoghi a rischio d’incendio basso (art.2), che ora deve necessariamente comprendere:

  1. individuazione dei pericoli d’incendio con descrizione del contesto e dell’ambiente;
  2. determinazione di quantità e tipologia degli occupanti esposti al rischio d’incendio;
  3. individuazione dei beni esposti al rischio incendio;
  4. valutazione qualitativa o quantitativa delle conseguenze dell’incendio sugli occupanti.

I criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio?

In base all’art. 3, i criteri di progettazione sono:

  • numero e tipologia di estintori previsti;
  • dimensionamento e caratteristiche delle uscite d’emergenza e delle vie di fuga;
  • gestione della rivelazione e allarme incendio;
  • sicurezza degli impianti;
  • segnaletica antincendio;
  • sicurezza antincendio rivolta a lavori di manutenzione;
  • gestione della Sicurezza Antincendio.

Cosa si intende per Luoghi di lavoro a basso rischio?

In base al nuovo Allegato I al d.m del 3 settembre 2021 sono considerati “luoghi di lavoro a basso rischio d’incendio” quelli ubicati in attività non soggette e non dotate di specifica regola tecnica verticale, aventi tutti i seguenti requisiti aggiuntivi:

  1. con affollamento complessivo ≤ 100 occupanti;
  2. con superficie lorda complessiva ≤ 1000 m2 ;
  3.  con piani situati a quota compresa tra -5 m e 24 m;
  4. ove non si detengono o trattano materiali combustibili in quantità significative
  5. ove non si detengono o trattano sostanze o miscele pericolose in quantità significative;
  6. ove non si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio.

Il sistema d’esodo

La finalità del sistema d’esodo è “di assicurare che in caso di incendio gli occupanti del luogo di lavoro possano raggiungere un luogo sicuro, autonomamente o con assistenza”.

Al punto 4.2.1 vengono definite le caratteristiche del sistema di esodo. al punto 4.2.3 si parla invece della progettazione del sistema d’esodo.

vibrazioni

Rischio esposizione a vibrazioni meccaniche, chi sono i lavoratori particolarmente sensibili?

Le linee di indirizzo riguardo il rischio da esposizione a vibrazioni meccaniche sottolineano che i valori di azione e i valori limite prescritti dal D.Lgs. 81/2008 (Titolo VIII Capo III) “non sono in genere idonei a tutelare lavoratori in condizioni di particolare suscettibilità individuale agli effetti dell’esposizione a vibrazioni meccaniche”.

Che sono i lavoratori particolarmente sensibili?

Si legge che i lavoratori particolarmente sensibili al rischio da vibrazioni sono:

  • i minori;
  • le lavoratrici in gravidanza, post gravidanza e in allattamento (D.Lgs. 151/2001);
  • lavoratori affetti da patologie, disturbi o condizioni patologiche anche temporanei, o sottoposti a terapie oppure portatori di condizioni di ipersuscettibilità individuale.

Cosa si intende per condizioni individuali di suscettibilità?

  • Soggetti portatori di protesi esterne o interne (eccetto protesi dentarie) es: viti, placche etc;
  • i portatori di pacemaker o dispositivi elettronici impiantati;
  • persone affette da patologie o disturbi degli apparati cardiovascolare, neurologico e muscoloscheletrico;
  • chi si è sottoposto a un recente intervento chirurgico di qualsiasi tipo;
  • assunzione di farmaci con effetti cardiocircolatori o neurologici avversi;
  • abitudine e/o abuso di sostanze voluttuarie (fumo, alcool, stupefacenti).
  • sindromi metaboliche, obesità o soggetti in sovrappeso severo.
  • grave miopia, in relazione al possibile distacco retinico in presenza di WBV impulsive o impatti ripetuti.

Rischio vibrazioni, le valutazioni e il ruolo del medico competente

Si indica poi che il personale qualificato che effettua la valutazione “indicherà, in collaborazione con il medico competente, l’esigenza delle particolari tutele previste dalle normative o dalla letteratura rispetto ai gruppi di lavoratori particolarmente sensibili”.

È, si legge, “compito esclusivo del medico competente, attraverso l’espressione del giudizio di idoneità alla mansione specifica, indicare le particolari e specifiche misure di tutela per i singoli lavoratori risultati a visita medica ipersensibili al rischio“.

Sarà poi compito del Datore di Lavoro prevedere una formazione aziendale che informi i lavoratori sui possibili rischi in modo che sappiano riconoscerli e possano eventualmente rivolgersi tempestivamente al medico competente.


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