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Test sierologici ai lavoratori, niente bonus sanificazione

Interpello di un’azienda edile che voleva il credito d’imposta per i test fatti ai propri dipendenti


I test sierologici? A quanto pare non sono considerati dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori. Pertanto, l’azienda che li propone ai propri dipendenti non ha diritto a chiedere il credito d’imposta per le spese legate alla sanificazione dell’ambiente di lavoro e all’acquisto di dispositivi di protezione individuale.


Lo ha spiegato l’Agenzia delle Entrate in risposta all’interpello 510 (qui il documento completo). Un’azienda edile, infatti, aveva sollevato la questione in merito alle spese coperte dall’articolo 125 del DL Rilancio (DL 34/2020), sostenendo che i test sierologici siano considerabili strumenti atti a contenere la diffusione del Covid-19 in azienda, dunque tutelanti la salute e sicurezza dei lavoratori. 

La risposta lapidaria dell’Agenzia delle Entrate, però, non ha lasciato spazio a speranze. Alla luce delle norme oggi in vigore, infatti, l’Agenzia ha sottolineato come, per la richiesta del credito, debbano essere considerate le spese riferibili all’elenco esemplificativo dell’articolo 125, comma 2, citato anche dalla circolare del 10 luglio 2020, n. 20/E della stessa Agenzia (qui il documento completo).

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Quarantena Covid, le nuove istruzioni Inps per le aziende

Dopo l’equiparazione della quarantena alla malattia, arrivano ulteriori delucidazioni per i datori di lavoro


Non se n’è mai andato del tutto, ma adesso si ripresenta con forza la questione della quarantena (equiparata alla malattia) per i lavoratori dipendenti con ciò che ne consegue per l’azienda di cui fanno parte. L’Inps, con il messaggio n. 3871 del 23 ottobre 2020, fornisce le istruzioni operative per il conguaglio delle somme anticipate dai datori di lavoro, in relazione alle prestazioni erogate per malattia e per l’importo anticipato per conto dello stesso Inps.


Chiarito come la quarantena sia equiparata alla malattia, per beneficiare del pagamento di quest’ultima il lavoratore è tenuto a richiedere il certificato medico, con il quale il medico curante (o direttamente il lavoratore) dovrà indicare gli estremi del provvedimento emesso dall’operatore di sanità pubblica.


Altre specifiche forme di tutela sono previste per chi è affetto da immunodepressione, patologie oncologiche o segue terapia salvavita, oltreché le persone con grave disabilità ai sensi dell’articolo 3, comma 3 della legge 104/1992.



Il ruolo dei datori di lavoro


Come recita il messaggio dell’Inps, “i datori di lavoro potranno conguagliare gli importi anticipati a titolo di quarantena – nella misura massima dell’importo equivalente a quello dell’indennità di malattia o di degenza ospedaliera – laddove sussistente il relativo diritto dei lavoratori, ed entro i limiti del monitoraggio della spesa, così come previsto dall’articolo 26 del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020”.


E ancora: “In ragione della complessità della disciplina in argomento e dei chiarimenti in atto con i Ministeri vigilanti sulla gestione della spesa relativa anche agli oneri a carico dei datori di lavoro, per consentire il suddetto monitoraggio e, quindi, una prudente gestione dei conguagli, in questa prima fase sarà possibile conguagliare gli eventi di quarantena a carico dell’Inps con prognosi che si sia conclusa entro il 30 settembre 2020”, rimandando il messaggio a future istruzioni per i periodi a partire dal 1° ottobre 2020.


Datori di lavoro che hanno conguagliato le giornate di assenza come indennità di malattia


In casi analoghi, datori di lavoro provvederanno alla sistemazione dei relativi eventi mediante la compilazione dell’elemento, restituiranno tale importo e lo indicheranno con il codice causale “E775” (restituzione indennità di malattia), presente nell’elemento DatiRetributivi/Malattia/MalADebito/CausaleVersMal, e contestualmente riporteranno l’importo spettante per quarantena con i codici e le modalità sopra riportate.



Le istruzioni per la denuncia contributiva


Il messaggio 3871 fornisce quindi le istruzioni per la compilazione delle denunce contributive per i datori di lavoro privati. Nel flusso Uniemens sono stati infatti previsti i seguenti nuovi codici evento riferiti ai lavoratori dipendenti del settore privato:


MV6: DL n. 18/2020 – art. 26 comma 1 – Quarantena;

MV7: DL n. 18/2020 – art. 26 comma 2 – Assenza dal lavoro per lavoratore disabile con Terapie;

MV8: DL n. 18/2020 – art. 26 comma 6 – Malattia accertata da COVID-19.


Come precisa poi il messaggio Inps, “ai fini delle rilevazioni contabili degli oneri, posti a carico dello Stato, relativi alle indennità economiche anticipate dai datori di lavoro e conguagliate tramite DM, si istituisce un nuovo conto nell’ambito della Gestione per gli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, evidenza contabile GAT – Gestione degli oneri per trattamenti di famiglia. La procedura di ripartizione contabile degli Uniemens, opportunamente aggiornata, imputerà gli oneri, in relazione a tutti i codici causale dichiarati dalle aziende, secondo le indicazioni contenute al paragrafo 3 del presente messaggio, al conto di nuova istituzione: – GAT30164 – per rilevare l’onere per l’indennità economica riconosciuta ai lavoratori dipendenti del settore privato in astensione dal lavoro (COVID 19) per sorveglianza attiva, permanenza domiciliare, quarantena, malattia conclamata, anticipata dai datori di lavoro ammessi al sistema del conguaglio”.

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Patentino Gas Tossici, iscrizioni aperte per il corso preparatorio di Unasf

Il corso Unasf è preparatorio all’esame in Toscana tenuto dall’Asl


Ai nastri di partenza il corso professionale organizzato e promosso da Unasf per la preparazione al conseguimento del patentino Gas tossici 22 ore rilasciato per la Regione Toscana dalla Asl di Firenze. Il corso, 22 ore suddivise in cinque giornate di lezione, è rivolto al personale che necessita di abilitazione a lavorare in presenza di gas tossici come ammoniaca, anidride solforosa, cianuri e acido fluoridrico. Le lezioni saranno svolte dal professor Patrizio Carrai, docente di Chimica e Chimica industriale all’Università di Pisa


Il corso di preparazione all’esame si svolgerà in presenza nella sala convegni ‘A. Orazi’ al piano terra della sede di Conflavoro Lucca in via del Brennero, 1040/BH. Le lezioni saranno a numero chiuso e ridotto per garantire il massimo della sicurezza e della prevenzione anti Covid ai discenti e al personale didattico. Al termine del ciclo di lezioni i discenti svolgeranno un test di verifica e otterranno un attestato di frequenza. 


L’esame per il conseguimento del patentino, come detto, si svolgerà alla ASL di Firenze e c’è tempo fino al 25 settembre prossimo per iscriversi, presentando domanda presso il proprio Comune di residenza. Il corso di Unasf risulterà molto utile ai discenti per conoscere in modo approfondito gli elementi di tossicologia, la valutazione dei rischi, le nozioni di primo soccorso, i Dpi e tutto quanto necessario a svolgere al meglio l’esame della Asl..

Per il corso Unasf, in partenza il 18 settembre, sono ancora disponibili alcuni posti. Per info è possibile contattare il responsabile Tecnico della prevenzione Matteo Taddeucci al numero 0583 1891708. Per il programma e le iscrizioni, scaricare il modulo sottostante o scrivere all’indirizzo email ufficiotecnico@conflavoro.com.



+++ Scarica il programma e il modulo di iscrizione al corso Unasf

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Salute e sicurezza autotrasporto, siglato protocollo d’intesa Inail-Mit

Bettoni e De Micheli  firmano accordo per una serie di attività congiunte di informazione e formazione

Con il protocollo d’intesa di durata triennale sottoscritto dalla ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, e dal presidente dell’Inail, Franco Bettoni, l’Albo nazionale degli Autotrasportatori e l’Istituto uniscono le forze per migliorare la diffusione della cultura della prevenzione in un settore che svolge un ruolo strategico per il Paese, come confermato anche durante la fase di lockdown.


Lotta agli infortuni mortali

Tra le iniziative che saranno realizzate rientra, in particolare, una campagna di comunicazione sui temi della sicurezza stradale. Come emerge dai dati dell’Inail, infatti, in Italia circa la metà degli infortuni mortali sul lavoro è legata al cosiddetto “rischio strada”. In termini di conseguenze, inoltre, gli infortuni “stradali” hanno una gravità media più elevata, sia per il grado di menomazione permanente subita che per il numero di giorni di inabilità temporanea riconosciuti dall’Istituto.


Spazio anche al rischio Covid-19

Partendo dalla consapevolezza che l’adozione delle migliori pratiche di carattere tecnico e organizzativo può contribuire allo sviluppo dell’intero settore e alla salvaguardia della sicurezza della circolazione stradale e dell’ambiente, l’accordo prevede lo svolgimento di una serie di attività congiunte di informazione e formazione degli addetti dell’autotrasporto sui rischi connessi all’esercizio della professione, sulle migliori pratiche da attuare per la tutela della salute e della sicurezza degli operatori e sulla prevenzione del rischio epidemiologico da nuovo Coronavirus.


*** Scarica il protocollo Inail-Mit

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DL Rilancio, sanificazione dispositivi e ambienti lavoro: come richiedere il credito d’imposta?

Rimborsabile fino al 60 per cento delle spese ammissibili fino a 60 mila euro

Bar, ristoranti, alberghi, teatri, cinema. E ancora: forfetari, imprenditori e imprese agricole, associazioni, fondazioni e altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore. Sono questi i soggetti che possono beneficiare dei crediti d’imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro (art. 120) e per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione (art. 125) previsti dal DL Rilancio (DL 19 maggio 2020, n. 34). Le spese per la sanificazione sono ammissibili anche se svolte in economia dal richiedente, avvalendosi di propri dipendenti o collaboratori e non, quindi, da operatori professionisti.

La Comunicazione deve essere effettuata tramite il portale dell’Agenzia delle Entrate. Può essere inviata fino al 30 novembre 2021. Il credito d’imposta può essere utilizzato esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del Dlgs 241/1997, in relazione alle spese effettivamente sostenute nel 2020, dal giorno lavorativo successivo alla corretta ricezione della relativa Comunicazione e in ogni caso a decorrere dal 1° gennaio 2021 e non oltre il 31 dicembre 2021.

Fino al 31 dicembre 2021 i soggetti aventi diritto al credito d’imposta possono optare per la cessione, anche parziale, del credito stesso ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari. La cessione può riguardare esclusivamente la quota del credito relativa alle spese effettivamente sostenute, nei limiti dell’importo fruibile. 

Nel rispetto del limite di spesa di cui all’articolo 125 del DL Rilancio, il credito d’imposta, per ciascun beneficiario, è pari al 60 per cento delle spese complessive risultanti dall’ultima Comunicazione validamente presentata, in assenza di successiva rinuncia. In ogni caso, il credito d’imposta richiesto non può eccedere il limite di 60 mila euro. Per maggiori info, clicca qua.
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