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Le difficoltà nella scelta degli strumenti per gestire le interferenze

Modena, 18 Nov – È indubbio che una delle problematiche principali riguardo alla gestione degli appalti sia rappresentata dalla difficoltà nell’identificare gli strumenti idonei alla gestione delle interferenze.

È sufficiente seguire qualche intervento sulla questione, analizzare le varie interpretazioni della norma, leggere anche qualche articolo o intervista del nostro giornale per comprendere come su questo tema, in relazione alla scelta di gestire le interferenze con il Documento unico per la valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) e/o il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), ci siano in alcuni casi opinioni leggermente diverse.

 

Dopo aver presentato un intervento sul tema di un rappresentante della Confindustria di Modena, avere ospitato un’intervista a Fabrizio Lovato (Federcoordinatori), torniamo a parlare dell’argomento riportando alcuni passaggi di due interventi al workshop “Articolo 26 e titolo IV del D.Lgs 81/08 a confronto nella gestione degli appalti” organizzato il 14 luglio 2016 a Modena, nell’ambito del progetto “A Modena la sicurezza sul lavoro, in pratica”.

 

In “ Criticità nell’identificazione degli strumenti idonei alla gestione delle interferenze in regime di appalto”, a cura di Simone Mosconi (CRIS â?ÂÂ? Università di Modena e Reggio Emilia), sono innanzitutto riportati vari riferimenti di norme recenti che hanno affrontato il tema della gestione delle interferenze.

Ad esempio il Decreto Legge n. 69 del 21 giugno 2013 “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia” che:

– “modifica l’art. 26 in particolare i commi 3 e 3 bis: Comma 3: Previsione dell’incaricato; Comma 3-bis: Esonero dall’obbligo di redazione del DUVRI o dell’individuazione dell’incaricato; – introduce l’art. 104-bis – Misure di semplificazione nei cantieri temporanei o mobili – possibilità utilizzo modelli semplificati per la redazione del piano operativo di sicurezza (POS), del piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) e del fascicolo dell’opera (FO)”.

Viene anche ricordato il Decreto Interministeriale 9 settembre 2014 relativo ai modelli semplificati per la redazione del piano operativo di sicurezza (POS), del piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) e del fascicolo dell’opera (FO) nonché del piano di sicurezza sostitutivo (PSS). 

 

Si indica poi che il concetto di interferenza è trattato nella Determinazione n. 3 del 5 marzo 2008 Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture “Disposizioni Sicurezza nell’esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture. Predisposizione del documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI) e determinazione dei costi della sicurezza”. Ed è ricordata la funzione di alcuni documenti:

DUVRI: “è il documento elaborato dal Datore di Lavoro Committente (DLC) o da un suo ‘delegato’ ogniqualvolta egli intenda affidare lavori, servizi o forniture ad un’impresa appaltatrice e/o a lavoratori autonomi, da svolgersi all’interno della propria organizzazione”;

PSC: “è il documento elaborato dal Coordinatore per la Progettazione dell’Opera (CSP) o, nei casi espressamente previsti dalla legge, dal Coordinatore per l’Esecuzione dei Lavori (CSE) per conto del Committente o del Responsabile dei Lavori nei cantieri in cui è prevista la presenza, anche non contemporanea, di più imprese edili”;

POS: è “il documento redatto da ciascun Datore di Lavoro delle imprese affidatarie/esecutrici, relativamente al proprio cantiere, con cui si adempie alle disposizioni di cui all’articolo 17 comma 1, lettera a), all’articolo 26, commi 1, lettera b), 2, 3, e 5, e all’articolo 29, comma 3 del d.lgs. 81/2008”. 

 

Si riportano poi, nelle slide, ampi stralci del diagramma di flusso relativo al “Progetto a sostegno delle aziende nell’applicazione della normativa di sicurezza” realizzato nell’ambito del progetto “A Modena la sicurezza sul lavoro, in pratica”.

Si indica in conclusione che il DUVRI “deve essere elaborato, nei casi previsti, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture ad un’impresa esterna, o dei lavoratori autonomi, all’interno della propria azienda. Il DUVRI è quindi necessario anche per quei cantieri, non soggetti all’obbligo di designazione del CSP e quindi alla relativa stesura del PSC. In tali casi il Datore di Lavoro Committente corrisponde al Committente e come tale deve fornire all’impresa appaltatrice e ai lavoratori autonomi dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui essi sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione di emergenza adottate in relazione alla propria attività”.    

 

Riportiamo infine alcune indicazioni tratte dall’intervento “Il punto di vista dell’organo di vigilanza. Efficacia nell’identificazione degli strumenti nell’ambito dell’art. 26 e del titolo IV: equivalenza o contrasto?”, a cura di Leo Di Federico (AUSL Modena).

 

L’intervento, che si sofferma sui rischi generati verso l’esterno, sui rischi che possono arrivare dall’esterno, sui capitoli del PSC e del DUVRI, indica che bisogna sempre ricordarsi che, nell’applicazione della normativa, l’obiettivo deve essere la sicurezza.

E riguardo alla scelta se elaborare DUVRI, PSC e POS, riporta alcuni tabelle (con tipologia di committenza, natura dei lavori, numero imprese, documenti da elaborare):

 

L’intervento riporta anche un esempio:

scenario: “cantiere edile all’interno di un edificio adibito a parcheggio automezzi (autosilo);

attori: Committente (proprietario del parcheggio); CSP/CSE; Datore di lavoro dell’Impresa Affidataria (A); Datore di lavoro Impresa esecutrice (B) fornitura e posa impianti meccanici;

evento: un sollevatore telescopico dell’impresa esecutrice (B), che movimenta unità trattamento aria dall’esterno dell’edificio all’interno del cantiere, procede attraverso le corsie interne della struttura e, lungo il percorso, sprofonda nel vuoto a causa del cedimento di un solaio conseguente all’eccessivo carico rispetto alla portata di quest’ultimo. L’evento è avvenuto fuori dall’area di cantiere, ma all’interno del parcheggio”.

In questo caso “chi era tenuto a informare l’impresa esecutrice (B)”?

A questo proposito il relatore ricorda che il Coordinatore per la Progettazione, per l’art. 91, “ha obbligo di redigere il PSC, i cui contenuti sono specificati all’interno dell’Allegato XV; tra questi sono compresi l’analisi della viabilità principale di cantiere (2.2.2.c) e delle modalità di accesso dei mezzi di fornitura dei materiali (2.2.2.h); nel caso specifico il Coordinatore avrebbe quindi dovuto individuare, analizzare e valutare il percorso del mezzo anche in merito alla portata del solaio (richiedendo eventualmente le informazioni necessarie al Committente)”.

E l’impresa esecutrice B, mediante il suo POS, “avrebbe dovuto informare l’impresa affidataria e il CSE in merito all’attrezzatura speciale che avrebbe avuto accesso in cantiere, comprendendo le informazioni sul suo peso”. 

 

L’intervento riporta infine una dettagliata tabella relativa agli esiti della vigilanza, alcune tipologie di violazioni e alla domanda se c’è equivalenza o contrasto fra art. 26 e Titolo IV del Testo Unico risponde che:

– non c’è equivalenza: DUVRI “relativo ai soli rischi interferenti; PSC è un progetto complessivo della sicurezza del cantiere; le figure obbligate sono diverse”;

– non c’è contrasto: “i risultati sono equiparabili”.    

 

 

“Criticità nell’identificazione degli strumenti idonei alla gestione delle interferenze in regime di appalto”, a cura di Simone Mosconi (CRIS â?ÂÂ? Università di Modena e Reggio Emilia), intervento al workshop “Articolo 26 e titolo IV del D.Lgs 81/08 a confronto nella gestione degli appalti”, realizzato nell’ambito del progetto “A Modena la sicurezza sul lavoro, in pratica”.

 

“Il punto di vista dell’organo di vigilanza. Efficacia nell’identificazione degli strumenti nell’ambito dell’art. 26 e del titolo IV: equivalenza o contrasto?”, a cura di Leo Di Federico (AUSL Modena), intervento al workshop “Articolo 26 e titolo IV del D.Lgs 81/08 a confronto nella gestione degli appalti”, realizzato nell’ambito del progetto “A Modena la sicurezza sul lavoro, in pratica”.

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I quesiti sul decreto 81: più ruoli in uno stesso cantiere?

Possono essere svolte contestualmente in un cantiere temporaneo o mobile le attività di direttore tecnico di cantiere, di direttore dei lavori e di coordinatore per la sicurezza in esecuzione? E se sì non si possono in tal caso verificare dei contrasti fra le eventuali decisioni che deve assumere il direttore dei lavori per quanto riguarda l’organizzazione del cantiere rispetto all’operato proprio del direttore tecnico di cantiere e del coordinatore della sicurezza che tutelano altri interessi di natura diversa?

Risposta

E’ un quesito questo che ritorna sul tema della compatibilità fra le varie attività tecniche e di sicurezza che vengono svolte nei cantieri temporanei o mobili quali quella del direttore dei lavori, del direttore tecnico di cantiere e del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE), un tema ricorrente in quanto evidentemente si tende a concentrare in un unico soggetto lo svolgimento delle diverse attività e del quale ci si è già occupati in passato in risposta ad altri quesiti. E’ questa comunque l’occasione di sintetizzare le osservazioni che sono state svolte in quelle circostanze e di richiamare i limiti e gli obblighi che le disposizioni di legge in materia di salute e di sicurezza sul lavoro hanno voluto imporre in merito.

Il direttore tecnico del cantiere è un soggetto che opera per conto del datore di lavoro di un’impresa esecutrice al quale la stessa ha affidata la direzione della organizzazione tecnica del cantiere, soggetto che, ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 e s.m.i., è  considerato un dirigente così come definito nell’art. 2 comma 1 lettera d)  dello stesso decreto. I coordinatori per la sicurezza nella fase di progettazione e di esecuzione dei lavori sono quei tecnici ai quali il committente di un’opera edile affida la progettazione della sicurezza del cantiere da installare per l’esecuzione dell’opera edile stessa con l’obbligo di redigere il piano di sicurezza e di coordinamento nonché di controllare l’attuazione dello stesso e l’applicazione nel cantiere delle disposizioni in materia di salute e di  sicurezza sul lavoro.

Il direttore dei lavori è invece una figura professionale scelta dal committente, in base alle opere da eseguire ed al titolo professionale richiesto dalle normative vigenti per l’esecuzione di tali opere, con lo scopo di seguire la corretta esecuzione delle opere in cantiere e di sorvegliare che vengano rispettati il progetto e la regola dell’arte. Quest’ultimo verifica, attraverso visite periodiche in cantiere, che tutte le indicazioni del progetto siano attuate correttamente impartendo, anche per iscritto, le necessarie disposizioni alle imprese esecutrici. La direzione dei lavori però non comprende, a meno che non viene specificatamente indicato nell’incarico, la gestione della sicurezza nel cantiere per la quale i responsabili sono invece, ciascuno per la parte di propria competenza, il committente, il responsabile dei lavori, il coordinatore in fase di esecuzione nonché i datori di lavoro, i dirigenti e i preposti delle imprese esecutrici. Il direttore dei lavori non ha l’obbligo della formazione specifica in materia di salute e di sicurezza sul lavoro nei cantieri edili, obbligo che è invece posto a carico della figura dei coordinatori per la sicurezza alla luce dell’art. 98 comma 2 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

Fonte: Punto Sicuro

1480414516 News chim

Rischio chimico: luoghi di lavoro e aspirazione localizzata

Un manuale prodotto dall’ULSS 9 di Treviso si sofferma sulla valutazione del rischio chimico. Focus sulla conformità dei luoghi di lavoro, su quanto richiesto dalla normativa e sulla progettazione dell’aspirazione localizzata.

Treviso, 15 Nov – Se gli infortuni dovuti ad agenti chimici non sono generalmente molto numerosi, tuttavia, quando accadono, “spesso sono molto gravi o mortali e possono coinvolgere diverse persone e l’ambiente esterno all’azienda”. E le malattie professionali da agenti chimici sono “potenzialmente gravi o mortali anche quando non si tratta di agenti cancerogeni”.

È evidente che una corretta valutazione dei rischi chimici è indispensabile “perché i pericoli derivanti dagli agenti chimici non sono immediatamente evidenti e percepibili; occorre evitare sia il timore ingiustificato sia la sottostima del rischio per attuare le misure preventive adeguate e necessarie”.

 

Fonte: Puntosicuro.it

1480414439 News med lav

Le visite mediche sono a carico dell’azienda?

Questo articolo si presenta sulla presentazione degli interpelli recentemente pubblicati sul sito del Ministero del Lavoro. E lo facciamo soffermandoci su uno dei tanti interpelli che in questi anni sembrano aver avuto più la funzione di ribadire un concetto, di sottolineare e precisare un obbligo, che di risolvere un aspetto oscuro della nostra normativa.

 

Al quesito che presentiamo oggi aveva infatti già parzialmente risposto la Commissione Interpelli, prevista dall’art. 12 del D.Lgs. 81/2008, con l’Interpello n. 18/2014 del 6 ottobre 2014 sulla possibilità di considerare come ore di lavoro retribuite le ore utilizzate per le visite periodiche per il rinnovo dell’idoneità psicofisica.

Veniamo all’attuale Interpello n. 14/2016 del 25 ottobre 2016, che ha per oggetto la “risposta al quesito in merito agli oneri delle visite mediche ex art. 41 del d.lgs. n. 81/2008”.

 

L’Unione Sindacale di Base (USB) ha infatti avanzato istanza di interpello per conoscere il parere della Commissione Interpelli “in merito ai seguenti quesiti:

1. ‘su quale soggetto devono ricadere gli oneri economici inerenti il trasporto dei lavoratori, con mezzo privato o pubblico, nel percorso, quando non può essere coperto a piedi, dalla casa di cura indicata dal Medico Competente per espletare gli esami clinici e biologici e le indagini diagnostiche previste dall’art. 41, comma 4, primo periodo, complementari alle visite mediche periodiche previste dalla normativa in oggetto, al luogo ove abitualmente svolgono la propria attività lavorativa’;

2. ‘se il tempo impiegato dal lavoratore per spostarsi dalla casa di cura indicata dal medico competente … al luogo nel quale lo stesso lavoratore esplica abitualmente l’attività lavorativa deve essere considerato orario di lavoro’”.

 

1480414591 News acc

Inail Toscana e Comune di Firenze insieme per la sicurezza sul lavoro

Alcuni  punti chiave:

  • reciproca collaborazione in tutti i campi in cui si riconosca da entrambe le parti un interesse per l’attuazione dei progetti e dei programmi in comune (conferenze, seminari, ecc.);
  • predisposizione e attuazione di progetti di individuazione e diffusione di buone pratiche e di soluzioni tecnologiche relative all’organizzazione del lavoro che possano migliorare il livello di tutela del lavoratore;
  • proposte condivise volte alla semplificazione degli adempimenti amministrativi;
  • scambio di informazioni, dati, flussi informativi su materie di reciproco interesse nel rispetto della normativa di cui al d.lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni  per la realizzazione di studi ed analisi volti ad indirizzare politiche efficaci di prevenzione.

 
Le modalità e i tempi della collaborazione  verranno successivamente regolati mediante la stipula di specifiche convenzioni.
Il Protocollo ha validità di 3 anni dalla data della sottoscrizione.

 

  • Protocollo d’intesa tra Inail DR Toscana e comune di Firenze

    Protocollo per la promozione, la diffusione ed il consolidamento della cultura della salute e della sicurezza in ogni ambiente di vita, studio e lavoro.

 

Fonte: Inail

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