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Verifica delle attrezzature, obblighi del datore di lavoro

Molte aziende sono chiamate per legge alla verifica delle attrezzature di lavoro con cadenza periodica: con precisi obblighi a carico del datore di lavoro (scelta, valutazione dei rischi, manutenzione, formazione, ecc.) e specifici criteri per l’abilitazione dei soggetti (di cui all’art. 71, co.13 del medesimo dlgs) pubblici e privati che possano effettuare i controlli. L’adempimento riguarda anche le piccole e medie imprese, che devono garantire la sicurezza dei propri operai.

Le attrezzature soggette a controlli (elencate nell’All. VII del Testo unico – dlgs n.81/2008) sono: apparecchi di sollevamento materiali non azionati a mano e idroestrattori a forza centrifuga; sollevamento persone; gas, vapore, riscaldamento; generatori di vapore d’acqua; tubazioni (gas, vapori, liquidi) generatori di calore a combustibile solido, liquido o gasso per impianti; centrali di riscaldamento ad acqua; forni per industrie chimiche e simili.

 

Chi effettua le verifiche

 

Tra i requisiti necessari per essere iscritti nell’elenco dei verificatori ci sono sia opportuni titoli accademici e professionali, il certificato di accreditamento riconosciuto al livello europeo, l’adozione dei modelli di gestione contenuti nell’articolo 30 del Testo Unico e la sottoscrizione di una polizza assicurativa obbligatoria che copra la responsabilità civile per una somma almeno pari a cinque miliardi.

 

Il verificatore deve girare il 5% del compenso all’INAIL – che si occuperà dell’implemento e delle gestione della banca dati – mentre il 15% delle tariffe serve a coprire i costi per il controllo da esercitare sull’operato dei soggetti abilitati alle verifiche, da effettuarsi da parte del soggetto pubblico in modo da ottenere un sistema che sia in grado di auto sostenersi garantendo comunque la qualità e la serietà dei controlli.

 

Per approfondimenti: Gazzetta Ufficiale n. 98/2011

 

Come richiedere le verifiche

 

Le richieste di controllo effettuate per la prima volta (prime verifiche) devono provenire direttamente dal datore di lavoro, mentre i controlli veri e propri devono essere effettuati entro 60 giorni dalla richiesta esclusivamente dall’INAIL.Le verifiche successive, invece, devono essere tenute entro 30 giorni dalla richiesta e possono essere effettuate dall’ASL oppure, solo in presenza di un ‘ apposita convenzione, dall’Arpa (Agenzia regionale protezione ambiente) di riferimento. In alternativa, è possibile avvalersi di soggetti pubblici o privati, ma solo se abilitati e inseriti nell’elenco apposito. Qualora il titolare dell’azienda non ricevesse riscontro entro le scadenze indicate, potrà avvalersi di tali soggetti abilitati, ma solo dopo averlo comunicato al titolare della verifica.

 

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La sicurezza e la salute sul lavoro: un aspetto fondamentale per le micro e piccole imprese

La stragrande maggioranza (92,4 %) delle imprese nell’UE è classificata come microimpresa. Tali imprese assumono un’importanza di notevolissimo rilievo per l’economia europea: esse rappresentano il 67,4 % di tutte le professioni in Europa. Sono tuttavia queste imprese a riferire l’82 % di tutti gli infortuni sul lavoro e il 90 % di tutti gli incidenti mortali.

Nella sezione aggiornata del sito Punto Sicuro, dedicata alle micro e piccole imprese, si possono trovare informazioni sulle sfide che queste affrontano in termini di gestione della sicurezza e salute sul lavoro (SSL), oltre che su OIRA, lo strumento di valutazione interattiva dei rischi online dell’EU-OSHA, il cui scopo è assistere le microimprese e le piccole organizzazioni nel processo di valutazione dei rischi.

Data l’importanza delle micro e piccole imprese nella società e nell’economia dell’UE, l’EU-OSHA sta realizzando un importante progetto di ricerca triennale (2014-2017), denominato «SESAME» (Safe Small and Micro Enterprises – Piccole e microimprese sicure), volto a migliorare la sicurezza e salute sul lavoro nelle micro e piccole imprese in Europa.

 Fonte: Punto Sicuro

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Impianti Gps e sicurezza sul lavoro: regole dal ministero del lavoro

Dopo la recente sentenza della Corte di Cassazione in tema di controllo dei dipendenti via GPS, ritenuto un sistema di controllo generalizzato che non può essere usato per verificare la condotta irregolare del dipendente e per legittimarne il licenziamento, arrivano da parte dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro le istruzioni operative sull’utilizzazione degli impianti di localizzazione satellitare GPS.

 

È in particolare la circolare n. 2/2016 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro a chiarire in che limiti l’istallazione di apparecchiature di localizzazione satellitare GPS sia soggetta alle garanzie previste dall’art. 4, comma 1, della legge n. 300/1970 che vieta l’uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori.

Viene invece data facoltà di installare impianti e le apparecchiature di controllo in presenza di esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali.

 

Secondo l’Ispettorato, i sistemi di sistemi di geolocalizzazione rappresentano allo stesso modo:

 

“Un elemento “aggiunto” agli strumenti di lavoro, non utilizzati in via primaria ed essenziale per l’esecuzione dell’attività lavorativa ma, per rispondere ad esigenze ulteriori di carattere assicurativo, organizzativo, produttivo o per garantire la sicurezza del lavoro”.

 

Questo significa che anche i sistemi di controllo via GPS rientrano nel campo di applicazione del comma 1 dell’art.4 della Legge 300/1970 e pertanto le relative apparecchiature possono essere installate solo previo accordo stipulato con la rappresentanza sindacale ovvero, in assenza di tale accordo, previa autorizzazione da parte dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.

 

Fonte: Ministero del Lavoro.

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Lavoro: infortuni e malattie, indennità ferme

Nessuna rivalutazione delle prestazioni economiche per malattia professionale e infortunio, per i settori industria, agricoltura, medici radiologi e lavoratori autonomi. A renderlo noto è il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la pubblicazione sul proprio sito istituzionale, nella sezione “Pubblicità legale”, di 4 decreti, concernenti la rivalutazione delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale per i settori:

  • industria, compreso il settore marittimo;
  • agricoltura;
  • medici radiologi e tecnici sanitari di radiologia medica;
  • lavoratori autonomi.

Non vi sarà alcuna rivalutazione perché si ritiene che questa non sia necessaria sulla base dell’indice 2015 dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati rispetto all’anno precedente: la variazione percentuale è stata pari al -0,1% ma la percentuale di adeguamento non può comunque mai risultare inferiore a zero.

Normativa

Ricordiamo che in caso di infortuni il datore di lavoro può essere ritenuto responsabile di lesioni o omicidio se non adegua gli strumenti di protezione dei lavoratori agli standard:

  • l’art. 590 c.p., “Lesioni personali colpose” riporta gli obblighi per la prevenzione infortuni e malattie professionali, oltre che in materia di igiene;
  • l’art. 589 c.p. riguarda invece l’omicidio colposo a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro (pena da 6 mesi e 5 anni), in caso di morte di va da 2 a 7 anni di reclusione.

Le malattie professionali sussistono invece se il lavoro svolto è causa diretta e determinante della patologia e se questa si manifesta all’interno di determinati limiti temporali: nel DPR 1124/1965 si trova l’elenco delle patologie professionali e delle lavorazioni che ne possono essere causa in un determinato periodo, a partire dalla cessazione dell’attività lavorativa (periodo massimo di indennizzabilità).

Fonte: Pmi.it

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Nuove disposizioni introdotte dall’Accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016 RSPP ASPP

n data 7 luglio 2016 è stato approvato il nuovo Accordo Stato Regioni che disciplina i requisiti della formazione per responsabili ed Addetti dei Servizi di Prevenzione e Protezione, previsti dall’art. 32, comma 2, del D.lgs. n. 81/2008. Il nuovo Accordo va a sostituire integralmente quello del 26 gennaio 2006 ed interviene su alcuni elementi relativi la formazione dei diversi soggetti della sicurezza. Infatti l’Accordo non tratta solo del corso per RSPP o ASPP ma va a toccare diversi temi della formazione in materia di sicurezza sul lavoro. Tutte le novità introdotte dal nuovo Accordo sono state esaminate dal Centro Studi Conflavoro PMI e redatte nella sintesi scaricabile in formato PDF dal link a fondo pagina. Una delle novità che è stata apportata, riguarda la collaborazione nelle attività formative, ora demandata esclusivamente agli Organismi Paritetici, escludendo quindi da tale ottemperanza gli Enti Bilaterali. Il Presidente Nazionale Conflavoro PMI, Roberto Capobianco, plaude al lavoro svolto alla Conferenza Stato Regioni, riunitasi il 7 luglio 2016 a Roma, ritenendo indispensabile sviluppare in concerto con le Organizzazioni Sindacali Datoriali maggiormente rappresentative, una politica per la prevenzione e per l’attuazione delle norme in materia di salute e sicurezza, chiare e comprensibili. Conflavoro PMI, perseguirà in maniera congiunta con il nostro Organismo Paritetico Nazionale tale obiettivo, per far si che il luogo di lavoro diventi un luogo sicuro, di opportunità e di crescita e non un ambiente rischioso per l’incolumità di tutti. Conflavoro PMI, con le sue Federazioni Provinciali, le Organizzazioni Territoriali ed i Centri Formativi Paritetici Territoriali sull’intero territorio nazionale, punterà ad innalzare il contributo di ogni singolo lavoratore alla propria impresa, abbassando il numero degli infortuni e mantenendo alte le professionalità, la dignità e la possibilità di ricollocamento anche in situazioni di mobilità, precariato e perdita del lavoro. Fonte conflavoro.it

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