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Buone abitudini & vita sana – l’Inail si rivolge alle lavoratrici in menopausa

Pubblicata in questi giorni la Fact Sheet o Scheda Informativa dell’ INAIL rivolta alle lavoratrici in menopausa.

Un vademecum attento alla cura del benessere, un documento che vuole ricordare quanto il miglioramento della sintomatologia, associata alla menopausa, può essere ottenuto adottando un corretto stile vita. 

Abbiamo già affrontato insieme il tema dell’invecchiamento occupazionale, l’età pensionabile sale e le donne lavoratrici potrebbero arrivare a trascorre 15 – 20 anni di lavoro in menopausa.

Le statistiche indicano che in questo periodo il rischio per le donne rispetto alle malattie cardiovascolari aumenta, diventando la prima causa di morte. Per questo motivo l’INAIL ha ritenuto necessario farsi promotrice di un modello di valori che si rispecchia nelle sane e corrette abitudini di vita. 

Ma quali possono essere le ricadute in ambito lavorativo?

Diversi studi sulle lavoratrici in menopausa hanno mostrato
che la sintomatologia associata a questo ‘delicato’
periodo si ripercuote negativamente sul lavoro sia per il
numero di assenze dovute alle cure (fino all’ abbandono
del posto di lavoro) che per la riduzione della capacità
lavorativa
dovuta a stanchezza, insonnia, perdita
di concentrazione e diminuzione della memoria.

Agire sul posto di lavoro è una buona strategia di
prevenzione e rassicurazione che può essere svolta
in qualsiasi luogo previo coordinamento tra le figure
della sicurezza e salute in azienda.

Formazione e Informazione sono le parole chiave.

Per consultare l’intera pubblicazione clicca qui.

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Infortunio sul lavoro – L’esperto risponde

Parliamo di Infortunio sul lavoro, un tema di grande interesse che riguarda tutti i lavoratori in maniera trasversale.

Insieme al nostro esperto Matteo Taddeucci, Dottore in Tecniche della Prevenzione negli ambienti e luoghi di lavoro, risponderemo ad alcune domande per rendere più chiara la normativa rispetto all’Infortunio sul lavoro.

Cos’è l’infortunio sul lavoro?

L’art.2 del Decreto del Presidente della Repubblica del 30 Giugno 1965 definisce infortunio sul lavoro un evento dannoso per la persona che si manifesta in modo rapido e violento, involontario, in occasione del lavoro e pregiudica la capacità lavorativa del soggetto interessato per un periodo pari o superiore a 3 giorni.


Se il lavoratore si fa male sul lavoro è sempre infortunio?

Secondo quanto affermato nella definizione, per essere tale deve sussistere la situazione invalidante del lavoratore per un’impossibilità lavorativa pari o superiore a tre giorni.

L’assicurazione obbligatoria Inail copre ogni incidente avvenuto per “causa violenta in occasione di lavoro” dal quale derivi la morte, l’inabilità permanente o l’inabilità assoluta temporanea per più di tre giorni. L’infortunio si differenzia dalla malattia professionale poiché l’evento scatenante è improvviso e violento, mentre nel secondo caso le cause sono lente e diluite nel tempo.

Per “causa violenta” si intende ogni aggressione che dall’ esterno danneggia l’integrità psico-fisica del lavoratore; mentre per la localizzazione “posto di lavoro”  si intende un accadimento durante attività lavorativa accompagnato da un rapporto indiretto di causa-effetto tra l’attività lavorativa svolta dall’ infortunato e l’incidente che causa l’infortunio.

La legislazione è la stessa per ogni tipo di Infortunio?

No, la legislazione non è la stessa per tutti i tipi di infortunio. La normativa a riguardo è molto ampia. Possiamo però affermare che dal DPR del 1965 n. 1124 ad oggi la legislazione si è articolata ed implementata, fino ad esaminare e contemplare diversi casi specifici tra i vari tipi di infortunio sul lavoro, come l’ infortunio in itinere.

Quando il lavoratore si infortuna è responsabile solo il Datore di Lavoro?

Non possiamo stabilire una risposta unica ed esaustiva valida in generale, infatti è necessario esaminare l’accadimento nello specifico caso per caso. Per esempio se nell’azienda in esame era stato nominato un Preposto, al quale è affidato il compito e l’obbligo di sovrintendere il controllo e la gestione degli adempimenti che garantiscono la sicurezza dei lavoratori, la responsabilità ricadrà anche su di lui oltre che al Datore di lavoro.

Quale assistenza ha il lavoratore in caso di Infortunio sul lavoro?

In Italia l’assistenza al lavoratore è garantita da un Istituto Nazionale, l’INAIL. Un ente pubblico non economico che gestisce l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Tra gli obiettivi principali dell’ INAIL ci sono: quello di garantire il reinserimento nella vita lavorativa degli infortunati sul lavoro e ridurre il fenomeno infortunistico.

Infine – aggiunge il Dott.Taddeucci- un ente interamente dedicato all’assistenza e alla tutela dei lavoratori è davvero una cosa importante e caratterizzante dell’ordinamento italiano, fonte di merito e vanto.

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Nuova erogazione del Fondo vittime dell’amianto, pubblicata la Delibera

Determina del Presidente n.372 

Pubblicata dall’ INAIL la determina inerente alla misura dell’ acconto della prestazione aggiuntiva 2016 del Fondo vittime dell’amianto di cui alla legge 24 dicembre 2007, n.244, art.1 commi 241-246, e al decreto interministeriale 12 gennaio 2011 n.30.


Il Presidente determina la misura complessiva dell’acconto della prestazione aggiuntiva 2016 del Fondo vittime dell’amianto per l’anno 2016 pari a 10,1%. Si tenga conto che la percentuale del primo acconto già erogato è stata del 9%, la misura del secondo acconto per l’anno 2016 risulta pari a 1,1%.
La spesa relativa all’erogazione del secondo acconto della prestazione aggiuntiva 2016, quantificata in 2,3 milioni di euro, graverà sulla voce U.7.02.03.01.001.01, imputabile alla Missione/programma 6.1 ” Servizi conto terzi e partite di giro” del Bilancio di previsione dell’Istituto per l’esercizio 2017, che trova copertura nelle risorse già trasferite all’Istituto dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali quale dotazione del Fondo a carico del Bilancio dello Stato.
Per consultare il testo integrale della Determina clicca qui.
 
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Inquinamento acustico – il rischio di esposizione al rumore

Il D.lsg 81/08 valuta il rischio da esposizione al rumore all’interno nei rischi da agenti fisici. Tale rischio rientra nei fattori di inquinamento ambientale, è uno dei più diffusi e presenti in molti ambiti lavorativi, infatti talvolta diventa difficile distinguere le situazioni legate all’ambito professionale a quelle derivanti da situazioni contestuali parallele. 

Come  si effettua la valutazione del rischio?

Il livello di inquinamento acustico e la quantificazione di rumore presente in un determinato spazio lavorativo viene effettuata attraverso l’utilizzo di fonometri professionali. Questi strumenti misurano i livelli di Decibel nell’arco dell’intera giornata lavorativa, registrando valori di massimo e minimo, che successivamente verranno confrontati con i valori limite per legge, dando una chiara indicazione  sulle misure preventive/protettive da dover attuare.

I dispositivi da adottare devono essere valutati con attenzione, essi devono abbattere il reale livello di Decibel necessario per rientrare nei limiti consentiti  dalla legge, infatti un abbattimento eccessivo del suono potrebbe generare una situazione di pericolo per il lavoratore che si troverebbe in una condizione di isolamento acustico che gli potrebbe impedire di sentire allarmi o avvisi acustici.

Quali sono gli effetti per la salute?

Il rischio statisticamente più frequente è quello della progressiva riduzione dell’udito definita “ipoacusia da rumore” che si protrae nel tempo spesso con un andamento lento e poco percepibile. Questo indebolimento dell’apparato uditivo si manifesta in diverse fasi, la prima si manifesta subito dopo l’esposizione al rumore. Successivamente si acquista di nuovo una condizione di benessere uditivo seppur riscontrando una sostanziale difficoltà nella percezione di suoni acuti. Infine le ultime fasi della sintomatologia si presentano come una cronica e irreversibile difficoltà ad ascoltare le conversazioni.

Oltre all’ipoacusia si possono riscontrare anche altri effetti derivanti dal rischio da esposizione al rumore inerenti la pressione arteriosa, la frequenza cardiaca  e il sistema arterioso.

Per maggiori approfondimenti normativi clicca qui.

Se invece hai necessita di maggiori informazioni o sei in cerca di un corso di formazione per lavoratori soggetti a rischio di rumore clicca qui e mettiti in contatto con uno dei nostri CFPT (Centri di formazione paritetici territoriali).

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Decreto Palchi – sicurezza anche negli spettacoli

Sempre più sicurezza e sempre più misure adeguate per la gestione delle manifestazioni di interesse comune che prevedono grandi folle.

Sono stabilite precise istruzioni tecnico-organizzative per organizzare le opere temporanee e le attrezzature da impiegare nella produzione e realizzazione di spettacoli musicali, cinematografici, teatrali e di manifestazioni fieristiche.

 La normativa è definita dal Decreto interministeriale del 22 Luglio 2014 detto Decreto Palchi che prevede le disposizioni del Titolo IV del D.lgs. n.81/08 sui cantieri temporanei e mobili applicate alle attività di  montaggio e smontaggio di opere temporanee.

Il Decreto riguarda l’allestimento e disallestimento di palchi e opere temporanee con impianti audio, luci e scenotecnici, realizzate per spettacoli musicali, cinematografici, teatrali e di intrattenimento.

Analizziamo nel dettaglio l’applicazione delle normative:

1.Spettacoli musicali, cinematografici e teatrali.

  • Se le attività sono svolte al di fuori del montaggio e smontaggio di opere temporanee, non si applica il decreto
  • Se si installa una pedana con altezza inferiore a 2 metri e non collegata o supportante altra struttura, non si applica il decreto
  • Se si montano o smontano travi, sistemi o graticci sospesi a stativi o a torri con sollevamento manuale o motorizzato, ed il montaggio avviene a terra, e l’altezza finale non è superiore ai 6 metri ( estradosso ) per stativi e 8 metri ( estradosso) per torri, non si applica il decreto
  • Se si montano o smontano opere temporanee prefabbricate realizzate con elementi prodotti da un unico fabbricante, ed il montaggio avviene secondo le indicazioni fornite, e l’altezza finale dal piano stabile, compresi gli elementi di copertura direttamente collegati alla struttura di appoggio, non supera i 7 metri, non si applica il decreto.

2.Manifestazioni fieristiche.

  • Se la struttura ha un’altezza inferiore ai 6,5 metri, non si applica il decreto
  • Se la struttura allestitiva è biplanare e ha una superficie della proiezione in pianta del piano superiore inferiore ai 10 metri quadri, non si applica
  • Se si montano o smontano travi sistemi o graticci sospesi a stativi o a torri con sollevamento manuale o motorizzato, ed il montaggio avviene a terra, e l’altezza finale non è superiore ai 6 metri ( estradosso ) per stativi e 8 metri ( estradosso) per torri, non si applica il decreto
  • Se si tratta di tendostrutture opere temporanee strutturalmente indipendenti, realizzate con elementi prodotti da un unico fabbricante, il cui montaggio avviene secondo le indicazioni fornite, e l’altezza finale dal piano stabile, compresi gli elementi di copertura direttamente collegati alla struttura di appoggio non supera i 8,5 metri, non si applica il decreto.

Nei casi di esclusione si applica il Dlg.81/08  secondo le normative descritte per i cantieri temporanei.

Per conoscere nello specifico le leggi sull’allestimento in sicurezza dei palchi, puoi consultare questo breve approfondimento dell’ Inail. 


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