Sicurezza nelle attività sanitarie esposte ad agenti infettivi

Sicurezza nelle attività sanitarie esposte ad agenti infettivi

Le attività sanitarie comportano un elevato rischio biologico, in particolare quando si tratta di agenti infettivi classificati nel gruppo 3. Con il D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, che ha recepito la direttiva europea 2020/739, il virus SARS-CoV-2 è stato inserito nell’allegato XLVI del DLgs 81/2008 come agente biologico di gruppo 3. Questo aggiornamento ha rafforzato l’importanza delle misure di prevenzione e protezione da adottare nelle strutture sanitarie, dove l’esposizione ad agenti infettivi è quotidiana.

Secondo l’articolo 15 del DLgs 81/2008, il datore di lavoro deve predisporre tutte le misure necessarie sulla base delle conoscenze scientifiche e tecniche più aggiornate, mentre l’articolo 18, comma 1, lettera z), impone di aggiornare tali misure in relazione al progresso tecnologico e scientifico. Inoltre, l’articolo 272 ribadisce la priorità delle misure collettive rispetto a quelle individuali per ridurre al minimo i rischi di esposizione.

Priorità alle misure collettive negli ambienti sanitari

La protezione collettiva rappresenta il primo livello di difesa nelle attività sanitarie che espongono al rischio di agenti infettivi. Tra le soluzioni più efficaci vi sono gli ambienti a pressione controllata, tipici dei laboratori BSL-3 e delle aree di isolamento, che garantiscono un contenimento sicuro attraverso sistemi di ventilazione con ricambi d’aria calibrati. Queste misure strutturali devono essere accompagnate da protocolli organizzativi rigorosi, che comprendono procedure di accesso controllato, sistemi di monitoraggio dei parametri ambientali e percorsi dedicati per il personale sanitario.

La valutazione dei rischi deve guidare la scelta delle soluzioni più adatte, adattandole al tipo di attività svolta e alle caratteristiche delle strutture. Solo dopo aver adottato tutte le misure collettive necessarie, si può ricorrere ai dispositivi di protezione individuale come ulteriore barriera di sicurezza.

Dispositivi di protezione individuale e obblighi gestionali

I dispositivi di protezione individuale (DPI) rivestono un ruolo essenziale nei contesti sanitari, soprattutto quando le misure collettive non eliminano del tutto il rischio. Mascherine filtranti, guanti, camici impermeabili, visiere e protezioni oculari devono essere selezionati in base all’attività da svolgere e garantire un livello di protezione adeguato.

La responsabilità della loro fornitura, formazione all’uso e corretta manutenzione spetta al datore di lavoro, che deve operare in stretta collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, il Medico Competente e i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza. L’efficacia delle misure va bilanciata con la praticità operativa, affinché i lavoratori possano svolgere le proprie mansioni senza ostacoli eccessivi.

Le strutture sanitarie, inoltre, sono chiamate a investire in tecnologie innovative per la disinfezione, la filtrazione e la gestione degli ambienti, strumenti sempre più cruciali per ridurre il rischio di infezioni correlate all’assistenza, una delle complicanze più gravi e frequenti nelle pratiche cliniche.

Elaborato tecnico della copertura (ETC): quando è obbligatorio e cosa deve contenere

Elaborato tecnico della copertura (ETC): quando è obbligatorio e cosa deve contenere

L’elaborato tecnico della copertura, noto come ETC, è uno strumento previsto dal DLgs 81/2008, in particolare dall’articolo 91, comma 1, lettera b), nell’ambito del fascicolo dell’opera. La sua funzione è quella di garantire la sicurezza degli operatori che lavorano in quota, fornendo indicazioni chiare e dettagliate già in fase di progettazione e successivamente durante la realizzazione e manutenzione delle opere. L’obbligo di redazione ricade sul coordinatore per la progettazione, o sul progettista in sua assenza, mentre in fase esecutiva l’aggiornamento compete al coordinatore per l’esecuzione o al direttore dei lavori. L’ETC diventa indispensabile in tutti i casi di lavori che comportino un rischio di caduta superiore ai due metri, sia su edifici pubblici che privati, come nel caso di interventi di ristrutturazione, manutenzione o nuova costruzione.

Contenuti tecnici obbligatori dell’ETC

L’ETC deve essere redatto in modo completo e comprensivo di una serie di elaborati tecnici, grafici e documentali. In primo luogo, occorrono planimetrie e disegni in scala adeguata che indichino i percorsi di accesso e uscita, i sistemi di ancoraggio, le aree non calpestabili, le zone di arresto o di trattenuta caduta, nonché lo spazio libero necessario per evitare l’impatto in caso di caduta.

A queste tavole grafiche va affiancata una relazione tecnica illustrativa che descriva le soluzioni progettuali adottate, accompagnata da una relazione di calcolo redatta da un tecnico abilitato, in cui vengono verificate le caratteristiche statiche e dinamiche dei dispositivi di ancoraggio.


Un altro elemento indispensabile è la certificazione dei dispositivi installati, che deve provenire dal fabbricante, a cui si aggiunge la dichiarazione di conformità rilasciata dall’installatore. Quest’ultima deve attestare la corretta installazione secondo le istruzioni e le prescrizioni del produttore, eventualmente supportata da documentazione fotografica laddove il fissaggio non sia più ispezionabile. Infine, l’elaborato deve contenere il manuale d’uso e il programma di manutenzione, che resteranno a disposizione del proprietario o del responsabile della gestione dell’immobile. A livello tecnico, un riferimento importante è rappresentato dalla norma UNI 11560, che disciplina in modo dettagliato la progettazione, l’installazione e la verifica dei sistemi di ancoraggio permanenti sulle coperture.

Implicazioni pratiche per imprese, professionisti e lavoratori

La presenza di un ETC completo e conforme è un requisito essenziale non solo ai fini della sicurezza, ma anche dal punto di vista amministrativo. In assenza di questo documento, il titolo abilitativo (permesso di costruire o SCIA) può non essere ritenuto valido, con conseguenti ricadute sia per il committente che per l’impresa esecutrice.

Per i professionisti, l’elaborato rappresenta uno strumento operativo che consente di integrare il piano di sicurezza e coordinamento (PSC) e i piani operativi di sicurezza (POS), fornendo indicazioni precise per la gestione delle attività in quota.

Per le imprese, avere un ETC ben strutturato significa poter organizzare i lavori con maggiore efficienza, riducendo i rischi di infortuni e garantendo la conformità normativa.

Per i lavoratori, l’ETC costituisce un punto di riferimento chiaro per operare in sicurezza, riducendo l’improvvisazione e i margini di errore. Una volta conclusi i lavori, il documento deve essere consegnato al proprietario o al gestore dell’immobile, che ne avrà la responsabilità per la manutenzione e dovrà assicurarsi che venga aggiornato e utilizzato come guida nei successivi interventi.

In questo senso, l’ETC non è un adempimento formale, ma uno strumento vivo e dinamico che accompagna l’intero ciclo di vita dell’edificio, rappresentando un investimento concreto in termini di prevenzione e tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Il DSS nelle attività estrattive

Importanza del DSS nelle attività estrattive

Nel settore estrattivo, la valutazione dei rischi assume una centralità particolare. Il Documento di Sicurezza e Salute (DSS), previsto dal DLgs 624/1996, rappresenta lo strumento con cui il datore di lavoro attesta che luoghi, attrezzature e impianti siano progettati, utilizzati e mantenuti in condizioni di sicurezza. È obbligatorio trasmetterlo all’autorità di vigilanza prima dell’avvio delle attività e aggiornarlo in caso di modifiche sostanziali o incidenti.

Quando sono coinvolte imprese appaltatrici o più operatori, è necessario redigere un DSS coordinato. Questo documento integra il DSS del titolare con i DVR delle imprese esterne, così da gestire interferenze, stabilire regole comuni e garantire una sicurezza armonizzata tra tutti i soggetti.

Contenuti essenziali del DSS

Il DSS deve riportare la valutazione dei rischi specifici, le misure tecniche e organizzative per prevenire incendi, esplosioni e atmosfere pericolose, oltre ai piani di evacuazione e soccorso. Devono essere descritti i programmi di manutenzione di impianti e attrezzature, i sistemi di ventilazione, i controlli sulla stabilità dei fronti di scavo e le procedure da attuare in caso di gas, acqua o altri eventi improvvisi. È inoltre prevista la sorveglianza sanitaria, se necessaria.

Gli stessi contenuti devono essere garantiti anche nel DSS coordinato, in modo da assicurare coerenza nelle misure di prevenzione tra il titolare e le imprese esterne.

Impatti per datori di lavoro e imprese

Per il datore di lavoro, il DSS non è solo un adempimento normativo ma uno strumento fondamentale di gestione della sicurezza. La sua accuratezza permette di ridurre incidenti e migliorare il coordinamento operativo. Quando sono presenti più soggetti, il DSS coordinato diventa un presidio indispensabile per garantire che tutti operino nel rispetto delle regole comuni.

Anche i lavoratori autonomi, pur non essendo tenuti a redigere un DVR, devono fornire informazioni utili al titolare per consentire la valutazione complessiva dei rischi. In questo modo, la sicurezza diventa il risultato di un impegno condiviso.

Il preposto di fatto: responsabilità oltre la nomina formale

Il preposto di fatto: responsabilità oltre la nomina formale

Nel sistema di sicurezza sul lavoro, il “preposto di fatto” è colui che, sebbene non abbia una nomina scritta, esercita concretamente le funzioni di supervisione di altri lavoratori. Verbalmente, impartisce direttive operative o organizzative e il suo ruolo è riconosciuto all’interno dell’ambiente lavorativo. In questi casi, la legge attribuisce a questa figura le stesse responsabilità del preposto di diritto.

L’articolo 299 del Testo Unico della Sicurezza stabilisce che la “posizione di garanzia” può derivare non solo da un incarico formale, ma anche dall’esercizio effettivo dei poteri connessi al ruolo. La giurisprudenza ha confermato che, in presenza di funzioni esercitate di fatto, quelle valgono più della qualifica ufficiale.

Tuttavia, con le modifiche introdotte dalla legge 215/2021 è stato rafforzato l’obbligo di nomina formale del preposto, rendendo meno ammissibile la figura “di fatto” a prescindere dall’effettivo esercizio delle funzioni. Ciò significa che, anche quando il ruolo è svolto quotidianamente, il datore di lavoro è tenuto a formalizzarlo per rendere chiari i ruoli e responsabilità, nel rispetto delle norme.

Se il preposto di fatto non viene formalmente riconosciuto, ciò non esclude la sua responsabilità, ma ne complica il quadro legale. La custodia della sicurezza resta vincolata all’effettività del ruolo, ma l’investitura diventa un elemento fondamentale anche per tutelare le figure coinvolte.

Malattie professionali nei trasporti: rischi da conoscere

Malattie professionali nei trasporti: rischi da conoscere

Nel settore del trasporto su strada, le malattie professionali spesso emergono da condizioni di lavoro gravose e prolungate, caratterizzate da posture statiche, vibrazioni intense, movimentazione manuale dei carichi e stress variabile. A queste si aggiungono esposizioni a condizioni climatiche avverse e agenti aerodispersi, che possono contribuire allo sviluppo di patologie correlate all’attività.

Un’analisi basata sui dati del sistema Malprof rileva come le tecnopatie più frequenti nel comparto siano proprio quelle dovute alla postura prolungata e alle vibrazioni trasmesse al corpo intero. Inoltre, il sollevamento e lo spostamento manuale di carichi, anche leggeri ma ripetitivi, sono tra i fattori più comuni di lesioni muscolo-scheletriche. Le condizioni esterne di lavoro — come freddo, caldo, umidità o inquinamento — possono intensificare tali rischi, così come l’esposizione a sostanze chimiche presenti nell’aria del veicolo o dell’ambiente.

Le patologie più riscontrate includono disturbi della colonna vertebrale, artriti, problemi ai nervi periferici, ma anche forme tumorali specifiche connesse a fattori ambientali o respiratori. Emergerebbe una predisposizione maggiore per alcune patologie nelle fasce di età più avanzate, complice anche la latenza tra esposizione e manifestazione clinica.

Impatti reali per aziende nei trasporti

Per le imprese del settore, questi dati rendono imprescindibile un approccio di prevenzione dedicato: è fondamentale attuare controlli sanitari periodici, garantire ergonomia nei posti di guida, adottare soluzioni antivibrazione e favorire la rotazione delle mansioni. Implementare sistemi di monitoraggio ambientale nei veicoli e sensibilizzare il personale sui rischi contribuisce a mitigare l’impatto delle malattie professionali.

Dal punto di vista dei lavoratori, una gestione consapevole delle condizioni operative — insieme a formazione specifica e screening medico regolare — rappresenta una vera tutela della salute nel tempo.

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